ATTIVITÀ DI PROVVISTA Clausole campione

ATTIVITÀ DI PROVVISTA. ▪ emissioni/acquisti di azioni proprie - (69) ▪ distribuzione dividendi e altre finalità (6.112) (4.261) RICONCILIAZIONE - VOCI DI BILANCIO Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 104
ATTIVITÀ DI PROVVISTA. Dividendi pagati (–) (4.075) (2.028) – Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista (4.075) (2.028) – LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 205 101 (20) La tabella che segue evidenzia la composizione delle fonti di finanziamento della Società per gli esercizi 2006, 2005 e 2004. Valori in euro migliaia Esercizio chiuso al 31/12/2006 Esercizio chiuso al 31/12/2005 Esercizio chiuso al 31/12/2004 (riesposto IFRS) Debiti verso banche:– Conti correnti per servizi resi 7.360 1% 10.626 2% 36.340 8% – Altri debiti 53.331 5% 15.606 3% 5.318 1% Debiti verso clientela:– Conti correnti e depositi liberi 873.593 89% 454.680 86% 363.258 80% – Depositi vincolati 34.974 3% 39.116 8% 33.103 7% – Altri debiti 17.240 2% 7.313 1% 15.613 4% Totale fonti di finanziamento 986.498 100% 527.341 100% 453.632 100% Come evidenzia la precedente tabella le fonti di finanziamento della Società sono principalmente riconducibili alla raccolta a vista, dalla clientela, tramite la forma tecnica dei Conti correnti. Si annoverano inoltre i Depositi vincolati, riconducibili ai margini iniziali per operatività in strumenti finanziari derivati, e altri debiti verso banche che rappresentano il saldo del collateral ricevuto da clientela istituzionale a garanzia dell’attività di prestito titoli. La tabella che segue evidenzia la posizione netta sull’interbancario della Società al 28 febbraio 2007. Valori in euro migliaia Totale al 28 febbraio 2007 Cassa e disponibilità liquide 466 Crediti verso banche centrali: 18.630 Riserva obbligatoria 17.151 Altri 1.479 Crediti verso banche: 633.993 Conti correnti e depositi liberi 247.246 Depositi vincolati 342.548 Altri finanziamenti 44.199 Totale attività sull’interbancario (A) 653.089 Debiti verso banche: (163.457) Conti correnti e depositi liberi (10.950) Altri debiti (152.507) Totale passività sull’interbancario (B) (163.457) Posizione netta sull’interbancario (A–B) 489.632 La tabella che segue evidenzia la posizione netta sull’interbancario della Società per gli esercizi 2006, 2005 e 2004. Valori in euro migliaia Esercizio chiuso Esercizio chiuso Esercizio chiuso al al al 31/12/2004 31/12/2006 31/12/2005 (riesposto IFRS) Cassa e disponibilità liquide 325 120 20 Crediti verso banche centrali: 12.612 8.122 6.821 Riserva obbligatoria 11.443 8.122 6.821 Altri 1.169 Crediti verso banche: 471.759 361.343 299.002 Conti correnti e depositi liberi 100.775 67.819 91.039 Depositi vincolati 370.918 293.315 207.420 Altri finanziamenti 66 2...
ATTIVITÀ DI PROVVISTA emissioni/acquisti di azioni proprie - emissioni/acquisti di strumenti di capitale 150.000.000 76.974.114 - distribuzione dividendi e altre finalità (125.280.399) (3.231.388) (Valori in euro) Impo rto Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 543.227.039 179.522.541 Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio (161.065.636) 906.059.588 Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi Il presente prospetto contabile di BFF Bank S.P.A per il periodo chiuso al 30 giugno 2022, redatto ai sensi dell’art. 2433-bis C.C., è costituito dagli schemi contabili (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditi- vità complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario) e dalle presenti Note illustrative. I suddetti schemi sono stati predisposti applicando i principi contabili IAS/IFRS emanati dall’Interna- tional Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Stan- dards Interpretations Committee (IFRS-IC) omologati dalla Commissione Europea ed in vigore al 30 giugno 2021, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002. L’applicazione degli IFRS è attuata osservando il “quadro sistematico” per la preparazione e la presentazione dei Prospetti contabili individuali (cd. Framework), con particolare riguardo al principio fondamentale della preva- lenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto di rilevanza o significatività dell’informazione. I principi contabili adottati per la predisposizione degli schemi contabili al 30 giugno 2022, con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle attività e passività finanziarie, così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi, sono rimasti invariati rispetto a quelli adottati per la predi- sposizione del Bilancio separato 2021 di BFF Bank S.P.A, cui pertanto si fa esplicito rinvio.
ATTIVITÀ DI PROVVISTA. Dividendi pagati (–) (4.075) (2.028) – Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista (4.075) (2.028) – LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 205 101 (20) La tabella che segue evidenzia la composizione delle fonti di finanziamento della Società per gli esercizi 2006, 2005 e 2004. Valori in euro migliaia Esercizio chiuso Esercizio chiuso Esercizio chiuso al al al 31/12/2004 31/12/2006 31/12/2005 (riesposto IFRS) Debiti verso banche:– Conti correnti e depositi liberi 7.360 10.626 36.340 – Altri debiti 53.331 15.606 5.318 Debiti verso clientela:– Conti correnti e depositi liberi 873.593 454.680 363.258 – Depositi vincolati 34.974 39.116 33.103 – Altri debiti 17.240 7.313 15.613 Totale fonti di finanziamento 986.498 527.341 453.632 Con riferimento alla posizione netta sull’interbancario relativa al 28 febbraio 2007 e agli ultimi tre esercizi si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.1.2 e al Capitolo 9, Paragrafo 9.1.1.
ATTIVITÀ DI PROVVISTA emissioni/acquisti di azioni proprie distribuzione dividendi e altre finalità -2.220.526.971 -2.152.931.021 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista -2.220.526.971 -2.152.931.021 Lo schema di rendiconto finanziario, utilizzato sia per il bilancio separato di CDP sia per il consolidato del Gruppo CDP, è quello redatto secondo il metodo “indiretto” previsto dalla circolare n. 262/2005 (“Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”) della Banca d’Italia. Il rendiconto espone i flussi di cassa netti derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento che hanno determinato variazioni nette (incremento o decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti. Si rileva nell’esercizio 2021 una variazione positiva della liquidità netta, pari a +2,2 mld, seppure inferiore a quella dell’anno precedente, che la Società riferisce essere in linea con l’aumento del saldo del c/c di tesoreria.24 In particolare, l’attività operativa ha generato nel 2021 una liquidità superiore a quella assorbita dalle attività di investimento e dalla distribuzione dei dividendi. L’ammontare della cassa e delle disponibilità liquide è di euro 157.517.265.448 alla chiusura dell’esercizio.
ATTIVITÀ DI PROVVISTA emissioni/acquisti di azioni proprie (15.146) (19.948) - emissioni/acquisti di strumenti di capitale - distribuzione dividendi e altre finalità (3.443.222) (3.299.920) - vendita/acquisto di controllo di terzi (3.742) Il decremento della liquidità generata nel 2021 rispetto all’esercizio di confronto è dovuto all’effetto, rilevato nel corso del 2020, dell’accredito da parte del MEF a favore di SACE di circa 31 miliardi di euro destinati alla nuova operatività introdotta con il “Decreto Liquidità”. (Garanzia Italia). Cassa e disponibilità a fine esercizio 2021 è pari a 194.060 milioni di euro.
ATTIVITÀ DI PROVVISTA. ▪ emissioni/acquisti di azioni proprie 36.310.564 - ▪ distribuzione dividendi e altre finalità (1.971.789) (704.211)
ATTIVITÀ DI PROVVISTA emissioni/acquisti di azioni proprie 10.445 13.633 - emissioni/acquisti di strumenti di capitale - - - distribuzione dividendi e altre finalità (1.408.533) (1.168.303) LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 1.573.227 1.041.010
ATTIVITÀ DI PROVVISTA. ▪ Emissioni/acquisti di azioni proprie (35) (50) ▪ Emissioni/acquisti di strumenti di capitale - - ▪ Distribuzione dividendi e altre finalità (6.997) (6.916) LEGENDA:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;