Rischi connessi all’esercizio del Diritto di Recesso Clausole campione

Rischi connessi all’esercizio del Diritto di Recesso. Le deliberazioni dell’assemblea della Società che approveranno l’Operazione Rilevante e la necessaria modifica dell’oggetto sociale per dar corso al perfezionamento dell’Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all’avveramento della condizione risolutiva relativa alla circostanza che il numero di Azioni Ordinarie per le quali sarà eventualmente esercitato il Diritto di Recesso sia superiore al 30% del capitale sociale ordinario dell’Emittente meno un’Azione Ordinaria. Tale condizione risolutiva non potrà essere rinunciata. Pertanto, qualora il Diritto di Recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino meno del 30% del capitale sociale ordinario, la condizione risolutiva sopra indicata non si considererà avverata e l’Operazione Rilevante potrà essere attuata. La Società, qualora dia corso all’Operazione Rilevante ma sia tenuta ad acquistare le Azioni Ordinarie per le quali sia stato eventualmente esercitato il Diritto di Recesso (pur sempre in misura inferiore al 30% del capitale sociale ordinario) che non siano state acquistate dai soci dell’Emittente o collocate presso terzi ai sensi del procedimento di liquidazione di cui all’articolo 2437-quater del Codice Civile, potrebbe decidere di reperire - in misura contenuta - ulteriori risorse per dar corso all’Operazione Rilevante attraverso, tra l’altro, l’assunzione di indebitamento finanziario ovvero nuovi aumenti di capitale. Si segnala che, ai sensi dell’articolo 10.2 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante l’assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie devono essere preventivamente autorizzate dall’assemblea dell’Emittente. Pertanto, sussiste il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere al finanziamento bancario per finanziare l’Operazione Rilevante, l’assemblea neghi tale autorizzazione. Diversamente, nel caso in cui si sia avverata la condizione risolutiva sopra indicata, l’Emittente non potrà attuare l’Operazione Rilevante. In tal caso, l’Emittente dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di Target con cui realizzare l’Operazione Rilevante entro il Xxxxxxx Xxxxxxx. Il limitato periodo temporale a disposizione della Società potrebbe impedire o rendere difficoltoso l’individuazione di una o più Target idonee e/o la realizzazione dell’Operazione Rilevante. Si segnala che la mancata approvazione dell’Operazione Rilevante entro il Xxxxxxx Xxxxxxx determinerà l’avvio del processo di scioglimento e di liqui...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: