RISCHI EMERGENTI Clausole campione

RISCHI EMERGENTI. I rischi emergenti sono rischi che possono svilupparsi, o che già possono ritenersi esistenti, e che continuano ad evolversi nel tempo. Tali rischi sono caratterizzati da un elevato grado di incertezza poiché potrebbero effettivamente non avere mai reale manifestazione. Il Gruppo AXA ha definito specifici processi per identificare e valutare i rischi emergenti che potrebbero svilupparsi nel tempo e diventare significativi. All'interno del Gruppo AXA è istituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei rischi emergenti, cui partecipa anche un referente della Compagnia. La gestione dei rischi emergenti è organizzata attraverso un processo di rilevazione, tra cui il monitoraggio di pubblicazioni scientifiche, sentenze giudiziarie, etc... Tali rischi vengono poi monitorati e classificati almeno annualmente in una specifica mappatura dei rischi composta da cinque sottogruppi (regolamentari e socio-politici, ambientali, economici-finanziari, medici e tecnologici). A seguito della prioritizzazione dei rischi monitorati, il GRM avvia annualmente un gruppo di lavoro per approfondire uno specifico rischio ed il suo potenziale impatto in termini di assicurazione. Sviluppando rapporti con ricercatori e sostenendo progetti innovativi nei rischi ambientali e socioeconomici il AXA Research Fund costituisce un fattore chiave per l'impegno del Gruppo AXA al fine di comprendere meglio l'evoluzione di tali rischi. Il Gruppo intende promuovere una migliore comprensione e una migliore previsione dei rischi emergenti e sostenere uno sviluppo sostenibile, cercando di sviluppare nuove soluzioni, agendo come consulente per la gestione di tale tipologia di rischi e contribuendo attivamente al dibattito complessivo sulle questioni in oggetto, insieme ad altri attori principali del mercato.
RISCHI EMERGENTI. Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.------------------------------------ Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell’autorizzazione s’impegna ad eseguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.
RISCHI EMERGENTI. I rischi emergenti sono quei rischi, di qualsivoglia tipologia, che appaiono come del tutto nuovi ed il cui contenuto di rischio non risulta ragionevolmente noto a priori. Con il termine “nuovi” si fa riferimento a: - rischi mai esistiti antecedentemente e causati ad esempio da nuovi processi, nuove tecnologie, trasformazioni sociali e organizzative; - problemi noti da lunga data ma da poco considerati rischi grazie alle nuove conoscenze scientifiche o ad un cambiamento della percezione sociale e/o pubblica. Tali rischi sono presi in considerazione nel processo, almeno annuale, di identificazione dei rischi che coinvolge le principali strutture aziendali. Da quanto sopra esposto emerge che tali tipologie di rischio sono adeguatamente gestite e periodicamente monitorate da parte delle Funzioni aziendali competenti e delle Funzioni di controllo delle singole Compagnie.

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  • GESTIONE Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Risarcimento danni I danni che, per la normativa in vigore, danno origine alle trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente non appena il datore di lavoro ne sia a conoscenza. L 'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente a qualsiasi titolo .