Pubblicazioni scientifiche Clausole campione

Pubblicazioni scientifiche. Ogni candidato potrà presentare massimo 12 (dodici) pubblicazioni. Qualora il candidato presenti un numero maggiore di pubblicazioni, la Commissione Giudicatrice prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 (dodici) pubblicazioni dell’elenco presentato dal candidato. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare ai fini della procedura di selezione, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, devono essere inviate unitamente alla domanda entro il termine perentorio di cui all’art. 3 del presente bando. E’ considerata validamente prodotta la documentazione pervenuta esclusivamente entro il termine perentorio indicato nel bando. Non sono ritenuti ammissibili nella valutazione concorsuale i titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando. Le pubblicazioni dovranno essere presentate, in alternativa: • in originale; • in copia autenticata; • in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate presso questa od altre amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Per i lavori stampati all’estero dalla copia in formato digitale deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006. L’assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione, rilasciata dal soggetto su cui grava l’obbligo del deposito oppure con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 resa dal candidato, dalla quale risulti che la pubblicazione è stata stampata entro la data di scadenza del bando, con l’indicazione del nome, ovvero della denominazione o della ragione sociale del domicilio o della sede del soggetto obbligato al deposito. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte unitamente al testo stampato in lingua originale.
Pubblicazioni scientifiche. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, verranno valutati i seguenti aspetti:
Pubblicazioni scientifiche. L’attività di ricerca del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ha avuto inizio e si è sviluppata presso l’ex Istituto di Strade e Trasporti della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ancona ed è proseguita, con continuità, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura, oggi Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma. L’attività scientifica è documentata da 143 memorie originali.
Pubblicazioni scientifiche. 1. Salvi i limiti di cui al precedente articolo, il Ricercatore è tenuto a disseminare e a condividere i risultati dei propri studi con la comunità scientifica nelle forme riconosciute, tipicamente attraverso pubblicazioni nelle riviste scientifiche peer reviewed. 2. Tale attività di disseminazione deve essere onesta, accurata e compatibile con gli standard della disciplina di riferimento; deve fornire tutte le informazioni metodologiche necessarie affinché i risultati siano verificabili e riproducibili. 3. Il Ricercatore rispetta la riservatezza dei dati e/o dei risultati quando viene legittimamente richiesto (cfr. Articolo 7, comma 3). 4. Il Ricercatore evita duplicazioni dei risultati della ricerca nonché di suddividere in maniera ingiustificata i risultati della ricerca con lo scopo di ottenere un numero più elevato di prodotti scientifici. 5. Il Ricercatore deve citare esaurientemente e fedelmente tutte le fonti utilizzate nella ricerca. 6. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20, nelle pubblicazioni scientifiche devono essere riportati come coautori tutti i Ricercatori che abbiano contribuito in modo fattivo al progetto o che abbiano fornito un contributo significativo al testo dei manoscritti. L'ordine degli autori, il nome dell'autore corrispondente e l’eventuale menzione dei contributi individuali sono basati su regole condivise e definite con chiarezza, preferibilmente ad inizio progetto, secondo le prassi dei diversi ambiti disciplinari. 7. L'autore che assume la responsabilità di fungere da contatto di riferimento (“corresponding author”) è l'interlocutore unico per tutte le comunicazioni relative all'articolo da parte dell'editore, deve assicurarsi che tutti i co-autori abbiano letto e approvato il manoscritto prima della presentazione alla rivista scelta ed è responsabile della diffusione delle comunicazioni editoriali agli altri autori. È il principale punto di riferimento, per la comunità scientifica, per la richiesta di informazioni, materiali e chiarimenti relativi allo studio dopo la pubblicazione. Inoltre, si assume la responsabilità della correttezza e validità scientifica delle informazioni ivi contenute e assicura la disponibilità dei dati e dei materiali prodotti. 8. Ciascun coautore condivide con gli altri la responsabilità di assicurarsi che la pubblicazione sia scientificamente valida e corretta. È inoltre responsabile per la correttezza del proprio specifico contributo alla pubblicazione, dovendo altresì verifi...
Pubblicazioni scientifiche. “Accertamento dei redditi dei coniugi e poteri ufficiosi del giudice della separazione”, in Famiglia e Diritto, IPSOA, 2010, n. 4, pp. 374- 379.
Pubblicazioni scientifiche. “Mancata consegna del bene da parte del fornitore e violazione dei doveri di cooperazione dell’utilizzatore” (nota a Cass. Civ., sez. III, 23 maggio 2012, n. 8101), in I contratti, n. 5/2013 IPSOA, pp. 467-471. • “Comportamento successivo delle parti e forma scritta ad substantiam” (nota a Xxxx. Civ., sez. II, 7 giugno 2011, n. 12297), in I contratti, n. 2/2012 IPSOA, pp. 126-132.
Pubblicazioni scientifiche a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. e) Nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale l’Ateneo si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: - numero totale delle citazioni; - numero medio di citazioni per pubblicazione; - “impact factor” totale; - “impact factor” medio per pubblicazione; - combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Pubblicazioni scientifiche. Nota a sentenza Xxxx. Civ., sez. II, 11 marzo 2014 n. 5605, “Il discrimen tra vendita con integrazione del prezzo in natura e permuta con conguaglio in denaro”, in I Contratti, Mensile di dottrina, giurisprudenza e pratiche contrattuali, n. 1, 2015, anno XXIII, IPSOA, pp. 43-48. • “Le novità legislative in materia di prestazioni energetiche nell’edilizia. Profili di diritto civile”, in Le nuove leggi civili commentate, n. 3 maggio-giugno, vol. 37, 2014, anno XXXVII, Cedam, pp. 536-567. • Nota a sentenza Xxxx. Civ., sez. II, 12 luglio 2013 n. 17287, “Preliminare di vendita condizionato alla futura commerciabilità del bene e condizione di inadempimento”, in I Contratti, Mensile di dottrina, giurisprudenza e pratiche contrattuali, n. 4, 2014, anno XXI, IPSOA, pp. 352-362.
Pubblicazioni scientifiche. Autonomia contrattuale e lavoro a progetto” in “Autonomia privata e strumenti di controllo” a cura di X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2007.
Pubblicazioni scientifiche. Nel rispetto delle azioni di tutela brevettuale, qualora una delle Parti intenda procedere ad una qualsivoglia pubblicazione scientifica che avesse per argomento totale o parziale i contenuti oggetto di un Risultato, essa dovrà darne comunicazione scritta, anche in forma telematica, all’altra Parte, allegando bozza della proposta di pubblicazione, al fine di ottenerne il preventivo consenso scritto alla pubblicazione medesima. In assenza di risposta esplicita, da comunicare per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dalla Parte interessata, la predetta richiesta si intenderà approvata. Nel caso in cui una Parte esprima parere negativo sulla richiesta di pubblicazione per motivi di tutela brevettuale dei risultati contenuti nel testo proposto, la pubblicazione verrà ritardata fino alla data di deposito della domanda di brevetto relativa al Risultato, o, in alternativa, secretata nelle parti sensibili e confidenziali.