Riservatezza delle Informazioni e dei Dati Clausole campione

Riservatezza delle Informazioni e dei Dati. 14.1 TIM e XX.XX, da un lato, ed il CLIENTE, dall’altro, garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di società terze da essi eventualmente incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. 14.2 Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà del CLIENTE, TIM e XX.XX garantiranno il CLIENTE in merito alla riservatezza di tutti i dati gestiti con il SERVIZIO.
Riservatezza delle Informazioni e dei Dati. 21.1. LEGALEYE e il CLIENTE garantiscono reciprocamente che il proprio personale e il personale di ditte da essi incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto.
Riservatezza delle Informazioni e dei Dati. 20.1 XX.XX ed il Cliente garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di ditte da essi incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto. 20.2 Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà del Richiedente, il XX.XX garantirà il Cliente in merito alla riservatezza di tutti i dati gestiti con il Servizio. In caso di cessazione per qualunque causa del rapporto, il XX.XX disporrà dei dati del Richiedente secondo le direttive che il Richiedente avrà indicato al XX.XX medesimo. Ove il Cliente non abbia indicato dette direttive entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto per qualunque causa, il XX.XX sarà libero da ogni onere ed impegno connesso e/o derivante dalla gestione dei dati del Cliente.
Riservatezza delle Informazioni e dei Dati. Art. 15 – Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale Art. 16 – Responsabile interno
Riservatezza delle Informazioni e dei Dati. 14.1 XL e il Cliente garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di imprese da essi incaricate tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui possano venire a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto. 14.2 Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà del Cliente, XL garantirà il Cliente in merito alla riservatezza di tutti i dati gestiti con il Servizio. In caso di cessazione del rapporto per qualunque causa, XL disporrà dei dati del Cliente secondo le direttive che il Cliente stesso avrà indicato. Ove il Cliente non abbia comunicato direttive in tal senso e non oltre quindici (15) giorni dalla cessazione del rapporto per qualunque causa, XL sarà libera da ogni onere e d’impegno connesso e/o derivante dalla gestione dei dati del Cliente. 14.3 I dati personali forniti dal Cliente sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03, recante il Codice in materia di protezione di dati personali e con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza.
Riservatezza delle Informazioni e dei Dati. 14.1 L’Impresa presta il proprio consenso a che Goodify comunichi a soggetti terzi i dati relativi al presente contratto quale referenza ai fini della promozione e commercializzazione di propri prodotti e/o servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stesso. L’Impresa autorizza Goodify ad utilizzare il proprio nome e quello dell’Impresa, per la creazione di case history e per la pubblicazione nella sezione portfolio del proprio sito internet.
Riservatezza delle Informazioni e dei Dati. 13.1 Il Fornitore ed il Richiedente garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di ditte da essi incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto. 13.2 Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà del Richiedente, il Fornitore garantirà il Richiedente in merito alla riservatezza di tutti i dati gestiti con il Servizio. In caso di cessazione per qualunque causa del rapporto, il Fornitore disporrà dei dati del Richiedente secondo le direttive che il Richiedente avrò indicato al Fornitore medesimo. Ove il Richiedente non abbia indicato dette direttive entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto per qualunque causa, il Fornitore sarà libero da ogni onere ed impegno connesso e/o derivante dalla gestione dei dati del Richiedente.
Riservatezza delle Informazioni e dei Dati. 14.1 TI ed il CLIENTE garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di ditte da essi incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente all'esecuzione del Contratto. 14.2 Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà del CLIENTE, TIM garantirà il CLIENTE in merito alla riservatezza di tutti i dati gestiti con il Servizio. In caso di cessazione per qualunque causa del rapporto, TIM disporrà dei dati del richiedente secondo le direttive che il CLIENTE avrà indicato a TI medesima. Ove il CLIENTE non abbia indicato dette direttive entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto per qualunque causa, TIM sarà libera da ogni onere ed impegno connesso e/o derivante dalla gestione dei dati del CLIENTE.

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  • RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della PROVINCIA DI SALERNO. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Riservatezza dei dati I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).