RISERVE DELL’APPALTATORE. 35.1 L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili. 35.2 L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro. 35.3 Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciate. 35.4 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 35.5 Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del quarto comma dell’art. 28 delle presenti Condizioni Generali. 35.6 Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere per l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione. 35.7 Le domande formulate dall’Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In nessun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
RISERVE DELL’APPALTATORE. 35.1 L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.
35.2 L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
35.3 Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciate.
35.4 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
35.5 Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del quarto comma dell’art. 28 delle presenti Condizioni Generali.
35.6 Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere per l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.
35.7 Le domande formulate dall’Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In nessun ogni caso, l’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, incrementato dell’importo relativo ad eventuali varianti in corso d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni. In alcun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica secondo quanto previsto dalla disciplina vigentedal Regolamento.
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Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto
RISERVE DELL’APPALTATORE. 35.1 L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio1. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavoriLavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavoriLavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso egli iscriva negli atti contabili.
35.2 2. L’Appaltatore haè tenuto a firmare il Registro di Contabilità, inoltrecon o senza riserve, l’obbligonel giorno in cui gli viene presentato.
3. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi il registro, lo stesso sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro.
4. Se l’Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della sua formulazione, l’Appaltatore sarà tenuto ad esplicare le proprie riserve, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
5. Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le proprie motivate deduzioni. Qualora il Direttore dei Lavori ometta di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni, e non consenta per l’effetto alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorrerà in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere all’Appaltatore.
6. Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al precedente comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nel termine di cui ai precedenti commi, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
7. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’Appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudiziopregiudizievole. Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
35.3 Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciateabbandonate.
35.4 9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore l’Appaltatore, ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
35.5 Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima10. La quantificazione della riserva deve essere poi confermataè effettuata in via definitiva, sempre a pena senza possibilità di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del quarto comma dell’art. 28 delle presenti Condizioni Generaliintegrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
35.6 Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere per l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.
35.7 Le domande formulate dall’Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In nessun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
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Samples: Schema Di Contratto
RISERVE DELL’APPALTATORE. 35.1 L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, che ha determinato il pregiudiziopretesopregiudizio. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabiliessoiscrivanegliatticontabili.
35.2 L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, che ha determinato il pregiudiziopretesopregiudizio. Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registromenzionenelregistro.
35.3 Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciate.
35.4 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
35.5 Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il preteso pregiudizio. Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del quarto comma dell’art. 28 delle presenti Condizioni Generali.
35.6 Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere per l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante riservadivieneoperante dalla data della predetta registrazione.
predettaregistrazione. 35.7 Le domande formulate dall’Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In nessun ogni caso, l’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, incrementato dell’importo relativo ad eventuali varianti in corso d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni. In alcun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica secondo quanto previsto dalla disciplina vigenteprevistodal Codice e dal Regolamento.
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Samples: Contratto Di Appalto