Pagamento a saldo Clausole campione

Pagamento a saldo. Redatto e sottoscritto il Verbale di Ultimazione dei Lavori, il Conto Finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione, e con apposito verbale verrà accertata e predisposta la liquidazione delle somme dovute, qualunque sia l’ammontare della somma, vedi allegato “Schemi di contratto”. Il Conto Finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione. La rata di saldo, unitamente alle eventuali ritenute di cui all’articolo 7, comma 2, del C.G.A. (DM 145/2000), nulla ostando, sarà pagata entro 60 giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di Collaudo provviso- rio o del Certificato di Regolare Esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa eventuale garanzia fideiussoria non costituisce presunzio- ne di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui sopra deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adegua- mento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore rimane comunque obbligato a quanto dettato dal Codice Civile in materia di Appalti di Opere Pubbliche.
Pagamento a saldo. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato entro 90 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione. La fideiussione a garanzia richiesta è costituita dall’importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo intercorrente tra certificato di regolare esecuzione ed il rispettivo certificato definitivo. In sede di pagamento del saldo finale, il Direttore dei Lavori ha facoltà di richiedere all’Appaltatore e agli eventuali subappaltatori il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Nei casi di irregolarità contributiva accertata, il Responsabile del Procedimento ha facoltà di applicare quanto disposto dall’art. 46 del presente Schema di Accordo Quadro. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666 C.C.
Pagamento a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 18, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, del Codice degli Appalti e dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale. 5. Ai sensi dell’articolo 124, comma 3 del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
Pagamento a saldo. Non oltre giorni dalla data di compimento del collaudo o comunque dalla data in cui il collaudo avrebbe dovuto essere compiuto (ai sensi del successivo art. 43), il direttore dei lavori procederà a redigere appositi certificati per il pagamento del saldo contrattuale. In caso di disaccordo sulle risultanze del conto finale, l'appaltatore ha diritto al pagamento, in via provvisoria, della quota parte del saldo riconosciutagli dal direttore dei lavori. Le ulteriori somme che dovessero essere riconosciute all'appaltatore, anche se determinate in sede arbitrale, saranno accreditate all'appaltatore con decorrenza dal giorno della domanda. Nell'ipotesi di collaudo si applica l'art. 45 del presente capitolato.
Pagamento a saldo. 1. Il saldo della rata finale, comprensiva delle ritenute di garanzia, ed al netto delle altre eventuali deduzioni e addizioni previste nel presente CSA, riportate sul certificato di regolare esecuzione finale del servizio, verrà corrisposto dopo l’avvenuta pubblicazione, sull’albo pretorio, senza ricorso od opposizione di terzi, della determinazione dirigenziale di approvazione del certificato, dietro presentazione di fattura. 2. La fattura dovrà essere emessa successivamente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione finale del servizio e liquidata entro trenta giorni dalla data di emissione della medesima fattura. 3. Il pagamento dell’ultima rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni realizzate ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Pagamento a saldo. 1. Il conto finale delle prestazioni e forniture di cui al presente capitolato speciale è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal di- rettore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore; nel conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. Il con- to finale è trasmesso al R.U.P.. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’esecutore, su richiesta del R.U.P., entro il ter- mine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l' esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’Art. 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità e dopo l’approvazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Pagamento a saldo. Il certificato per il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo il rilascio del certificato di accettazione provvisoria (PAC). Il certificato sarà redatto e sottoscritto dal DEC entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di accettazione provvisoria e trasmesso al Responsabile del Procedimento; entro 15 giorni egli accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata alle condizioni di cui al presente articolo. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di legge, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 60 giorni dal rilascio del certificato di accettazione provvisoria, previa presentazione di regolare fattura fiscale e previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.103, c. 6, del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 1666, c. 2, del Codice Civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura. Fatto salvo l'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi riferiti all’oggetto dell’appalto, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dal Verbale di Accettazione Provvisoria della Fornitura (PAC), purché siano state poste in atto e concluse tutte le attività di make good richieste dalla Committenza. L'Appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.
Pagamento a saldo. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve avvenire nel termine indicato al comma 2 dell'art. 29 del Capitolato Generale di Appalto. Esso non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall’art.141 comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Pagamento a saldo. Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato dall’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva. In tale occasione la stazione appaltante provvede alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Pagamento a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo.