Interessi per ritardato pagamento Clausole campione

Interessi per ritardato pagamento. In caso di pagamento dei corrispettivi di cui all’art.5 oltre i termini di legge, e dopo verifica da parte dell’Istituto dell’effettivo mancato rispetto di tali termini, l’Istituto sarà tenuto a corrispondere interessi per ritardato pagamento, nella misura del saggio d’interesse legale annuo vigente in Italia al momento dell’accertamento, da parte dell’Istituto, dell’effettivo ritardo.
Interessi per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento, salvo sospensione temporanea dei termini di pagamento per contenziosi o cause imputabili al Fornitore, si procederà applicando la percentuale prevista dal tasso legale corrente ai sensi 1284 c.c Tali interessi decorrono trascorsi 7 giorni lavorativi successivamente alla scadenza pattuita. 8.5.1 Ritenuta dello 0.50%
Interessi per ritardato pagamento. Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
Interessi per ritardato pagamento. 1. L’ufficio ragioneria, in caso di ritardato pagamento è sempre tenuto ad applicare automaticamente gli interessi legali vigenti.
Interessi per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento, salvo quanto previsto all’art. 9.3 del Capitolato d’Oneri, si procederà applicando la percentuale prevista dal tasso legale corrente nello Stato Italiano ai sensi dell’art 1248 cc. Tali interessi decorrono trascorsi 7 giorni lavorativi successivamente alla scadenza pattuita.
Interessi per ritardato pagamento. Qualora la liquidazione della fattura non avvenga entro 30 giorni dalla presentazione della stessa al protocollo generale del comune verranno corrisposti all’Appaltatore, su richiesta scritta, gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero competente. Gli interessi di cui sopra saranno calcolati dal 31° giorno dalla presentazione della fattura alla data della liquidazione; si precisa che l’Appaltatore non potrà presentare la fattura del canone mensile e di qualunque altro corrispettivo prima della scadenza del periodo di riferimento del corrispettivo dovuto o dell’espletamento del servizio aggiuntivo e/o a misura. Gli interessi di cui sopra non si producono nel caso in cui la fattura risulta sospesa con nota scritta del Dirigente del Servizio Ambiente, per accertamenti o verifiche.
Interessi per ritardato pagamento. In caso di mancato o ritardato pagamento sono dovuti gli interessi secondo le norme del codice civile, oltre alle spese postali e a un diritto fisso di istruttoria nella misura stabilita dalla Giunta comunale con propria deliberazione. In caso di inadempimento si procederà al recupero coattivo del dovuto tramite il legale incaricato dall’Amministrazione Civica. In questo caso saranno addebitate anche le spese legali.
Interessi per ritardato pagamento. Si applicano gli articoli 29 e 30 del DM 145/2000. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 del D.M. L.P. 19 Aprile 2000 n. 145 per causa imputabile all’Istituto Xxxxxxx spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell’emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 del D.M. L.P. 19 Aprile 2000 n. 145 per causa imputabile alla Istituto Xxxxxxx, spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall’art. 29 del D.M. L.P. 19 Aprile 2000 n. 145 per cause imputabile alla Istituto Xxxxxxx, sono dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora è fissato per ogni anno con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo xxxxx, del Codice Civile.
Interessi per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati all'art. ....., il …………… dovrà corrispondere a ..............., senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, nella misura prevista dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (oppure in misura pari al tasso legale corrente; oppure gli interessi convenzionali del …...... %), decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.
Interessi per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento, l’acquirente dovrà corrispondere al venditore, senza necessità di intimidazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, nella misura prevista dal D. Lgs. N. 231 del 9/10/2002, decorrenti dalla data del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.