Common use of Risoluzione anticipata Clause in Contracts

Risoluzione anticipata. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: a) mancata assunzione dei servizi alla data stabilita; b) interruzione del servizio senza giusta causa; c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; d) cessione del contratto o subappalto, totale o parziale, del servizio; e) frode; f) certificazioni o documentazione falsa, esibita in sede di gara o fornita successivamente, anche nel caso in cui la falsità venga rilevata in un momento successivo all’esibizione; g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione; i) fallimento dell’appaltatore, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo alla ditta appaltatrice del servizio dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria; j) mancata osservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, come descritto nel dettaglio; k) mancanza o carenza di sufficienti fondi da parte del Comune, come specificato all’art. 2 comma 3. In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati (con la sola eccezione della lettera k), alla ditta non spetta alcun indennizzo e l’Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all’appaltante. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, inoltre, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta successiva in graduatoria o ad altra ditta attraverso una nuova gara e/o secondo le modalità previste dalla legge. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione stessa.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione anticipata. L’Amministrazione comunale si riserva 7.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento essenziale della controparte. 7.2. È considerato inadempimento essenziale, ai sensi dell’art. 7.1, la violazione, in tutto o in parte dei propri obblighi contrattuali, posta in essere da una Parte, quando essa cagioni all’altra Parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto. 7.1. La Licenziante può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Licenziataria di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto d’appalto ai sensi contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) se la Licenziataria non adempia all’obbligo di corrispondere i corrispettivi secondo gli importi e per gli effetti le scadenze di cui all’art. 1456 4 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte del Codice Civile nei Licenziante; b) se la Licenziataria violi gli obblighi di cui all’art. 5; d) se la Licenziataria sia sottoposta ad una procedura concorsuale. 7.2. La Licenziataria può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Licenziante di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti casicondizioni: a) mancata assunzione dei servizi alla data stabilita; b) interruzione del servizio senza giusta causa; c) inosservanza reiterata delle disposizioni se la Licenziante violi gli obblighi di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; d) cessione del contratto o subappalto, totale o parziale, del servizio; e) frode; f) certificazioni o documentazione falsa, esibita in sede di gara o fornita successivamente, anche nel caso in cui la falsità venga rilevata in un momento successivo all’esibizione; g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione; i) fallimento dell’appaltatore, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo alla ditta appaltatrice del servizio dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria; j) mancata osservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, come descritto nel dettaglio; k) mancanza o carenza di sufficienti fondi da parte del Comune, come specificato all’art. 2 comma 3. In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati (con la sola eccezione della lettera k), alla ditta non spetta alcun indennizzo e l’Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all’appaltante. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, inoltre, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta successiva in graduatoria o ad altra ditta attraverso una nuova gara e/o secondo le modalità previste dalla legge. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione stessa.6;

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Samples: Licensing Agreement

Risoluzione anticipata. L’Amministrazione comunale si riserva la Le parti concordano che qualora, nel corso dell’affittanza, tutto o parte del fondo subisse una destinazione urbanistica diversa da quella agricola (per provvedimento della competente autorità), il terreno interessato dovrà essere riconsegnato nella piena e incondizionata disponibilità del Locatore mediante semplice preavviso di quest’ultimo, non appena ultimato il raccolto e senza alcun diritto a compensi o indennizzi per l’anticipato rilascio, in espressa deroga al disposto dell’art.50 legge n.203/82. Nel caso di esproprio per pubblica utilità di tutto o parte del fondo, al Conduttore spetterà invece l’indennizzo previsto dalle vigenti norme in materia di espropriazione. Resta inteso – anche per volere ed interessi espressi del Conduttore – che è facoltà della proprietà, oltre alla motivazione di risolvere cui sopra, sin d’ora a questo espressamente autorizzata dal Conduttore, interrompere unilateralmente il contratto d’appalto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: a) mancata assunzione dei servizi alla data stabilita; b) interruzione del servizio senza giusta causa; c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; d) cessione del contratto o subappalto, totale o parziale, del servizio; e) frode; f) certificazioni o documentazione falsa, esibita anche in sede di gara o fornita successivamente, anche nel caso in cui via anticipata rispetto la falsità venga rilevata in un momento successivo all’esibizione; g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione; i) fallimento dell’appaltatore, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo alla ditta appaltatrice del servizio dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria; j) mancata osservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, come descritto nel dettaglio; k) mancanza o carenza di sufficienti fondi da parte del Comune, come specificato all’art. 2 comma 3. In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati (con la sola eccezione della lettera k), alla ditta non spetta alcun indennizzo e l’Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all’appaltantescadenza convenuta. La risoluzione dovrà essere comunicata per raccomandata A/R o PEC entro il 10 agosto per il 10 novembre dell’annata agraria all’epoca in corso. Si precisa che detta condizione – voluta e accettata dalle parti – è stata apposta con l’assistenza e la partecipazione attiva di entrambe le parti sindacali ed è stata uno dei motivi ispiratori per l’accettazione, la stesura e la conclusione del presente contratto. In tutti i casi in cui avvenga l’anticipata risoluzione parziale del rapporto, il contratto d’affitto proseguirà per gravi inadempienze contrattualila residua porzione e il canone di locazione sarà diminuito proporzionalmente in ragione della minore superficie a disposizione del Conduttore. Il presente contratto si risolverà di diritto in caso di morte del Conduttore, inoltre, fa sorgere a favore dell’Amministrazione per cui il diritto di affidare il servizio alla ditta successiva fondo dovrà essere rilasciato al termine dell’annata agraria in graduatoria o ad altra ditta attraverso una nuova gara e/o secondo le modalità previste dalla leggecorso al momento del decesso. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione stessaA discrezione del Locatore potrà essere stipulato un nuovo contratto con gli aventi causa.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Fondo Rustico

Risoluzione anticipata. L’Amministrazione comunale si riserva Il Comune revoca la facoltà di risolvere concessione e risolve unilateralmente il contratto d’appalto di concessione in caso di gravi inadempienze imputabili al concessionario. Sono considerate, a tal fine, gravi inadempienze: il rifiuto di sottoscrivere il contratto nel giorno fissato dal Comune (entro 30 giorni dalla concessione definitiva) la mancata sottoscrizione del verbale di consegna dell’area entro 10 gg. dalla stipula del contratto su invito del Concedente; la mancata realizzazione del chiosco e il mancato ottenimento della sua agibilità entro 120 giorni dalla data del verbale di consegna dell’area; la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA) entro 120 giorni dalla data del verbale di consegna dell’area; tutti i casi di decadenza e revoca dell’autorizzazione all’esercizio del Pubblico Esercizio previsti dalle norme vigenti, principalmente contenute nel R.D. 773/ l93l e ss. mm. ii. (T.U.L.P.S., si veda in particolare l’art. l00) nel relativo regolamento di attuazione (RD. 635/l940 e ss. mm. ii.); l’omesso pagamento del canone o, fatto salvo quanto espresso all’art. 11 del presente capitolato, ritardi superiori a tre mesi; il venir meno, per qualsiasi ragione ed in qualunque momento, della facoltà del concessionario di concludere contratti/accordi con la pubblica amministrazione. l’accertata violazione degli obblighi di cui al precedente art. 13 del presente capitolato. il fatto che a carico del concessionario o di uno dei soci o amministratori della impresa concessionaria o, se soggetto diverso e non sostituito a semplice richiesta dell’Amministrazione, del preposto all’attività di somministrazione e bevande sia stata emessa una condanna con sentenza passata in giudicata o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per una qualsiasi fattispecie di reato. ln tutti i predetti casi la risoluzione unilaterale è preceduta da contestazione scritta degli addebiti con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere o presentare eventuali discolpe. Nei casi predetti il Comune procede ad incamerare le cauzioni di cui all'articolo 13. Trovano inoltre appIicazione tutte le altre sanzioni pecuniarie sospensive o di altro tipo previste in materia di pubblici esercizi. Il Comune ha inoltre titolo a risolvere unilateralmente il contratto di concessione dell'area in caso di fallimento o sottoposizione a procedure fallimentari/concorsuali del concessionario. Nel caso di revoca dell’attività per le motivazioni suindicate il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto ha speso per la realizzazione del chiosco o per eventuali cauzioni già versate e per gli effetti eventuali interventi migliorativi di cui all’art. 1456 16 del Codice Civile nei seguenti casi: a) mancata assunzione dei servizi alla data stabilita; b) interruzione del servizio senza giusta causa; c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; d) cessione del contratto o subappalto, totale o parziale, del servizio; e) frode; f) certificazioni o documentazione falsa, esibita in sede di gara o fornita successivamente, anche nel caso in cui contratto. Per la falsità venga rilevata in un momento successivo all’esibizione; g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione; i) fallimento dell’appaltatore, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo alla ditta appaltatrice del servizio dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria; j) mancata osservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, come descritto nel dettaglio; k) mancanza o carenza di sufficienti fondi da parte del Comune, come specificato all’artriconsegna dell'area si rinvia comunque al precedente art. 2 comma 3. In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati (con la sola eccezione della lettera k), alla ditta non spetta alcun indennizzo e l’Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all’appaltante. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, inoltre, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta successiva in graduatoria o ad altra ditta attraverso una nuova gara e/o secondo le modalità previste dalla legge. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione stessa18.

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Samples: Contratto Di Concessione

Risoluzione anticipata. L’Amministrazione comunale La locatrice si riserva la facoltà il diritto di risolvere anticipatamente il contratto d’appalto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile noleggio nei seguenti casi: : a) mancata assunzione dei servizi alla data stabilita; b) interruzione del servizio senza giusta causa; c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; d) cessione del contratto o subappalto, totale o parziale, del servizio; e) frode; f) certificazioni o documentazione falsa, esibita in sede di gara o fornita successivamente, anche nel caso in cui la falsità venga rilevata in un momento successivo all’esibizione; g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione; i) fallimento dell’appaltatore, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo alla ditta appaltatrice del servizio dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria; j) mancata osservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, come descritto nel dettaglio; k) mancanza o carenza di sufficienti fondi mancato pagamento da parte del Comunecliente della fattura mensile entro i termini di cui al punto 7 del presente contratto; b) sequestri giudiziari o esecuzioni forzate sui beni di proprietà del cliente; c) messa in liquidazione, come specificato all’artdichiarazione di fallimento o sottomissione a procedure concorsuali in genere dell’impresa cliente per qualsiasi motivo; d) mancato rispetto da parte del cliente degli obblighi sanciti in tema di utilizzo e manutenzione dell’autoveicolo; f) in tutti i casi non conformi alle condizioni sancite con il presente accordo. 2 comma 3Nei casi disciplinati dal presente articolo e previa formale comunicazione di risoluzione con effetto immediato, anche a mezzo telefax, la locatrice potrà rientrare in possesso di tutti gli autoveicoli locati, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno del cliente senza necessità di alcun preavviso. Resta inteso che per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto e l’effettiva riconsegna dell’autoveicolo, il cliente sarà tenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, pari al canone di locazione, per ogni mese o porzione di mese. Il cliente autorizza espressamente ed anticipatamente l’Autonetwork S.r.l. per mezzo dei suoi dipendenti o di terzi da essa incaricati , ad accedere nei locali ove si trovano gli autoveicoli di proprietà della stessa e rimuoverli, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie o natura, sollevando nel contempo la locatrice da qualsiasi responsabilità per lucro cessante e/o danno emergente. Il cliente è tenuto a comunicare il luogo ove si trova l’autoveicolo. In caso di risoluzione del contratto anticipata a richiesta della locatrice il cliente dovrà pagare, dopo un minimo di 12 canoni, una penale pari ad ulteriori 6 canoni oltre al deposito cauzionale, esclusi eventuali costi aggiuntivi per i motivi sopra esplicitati (con la sola eccezione della lettera k)ritardi, alla ditta non spetta alcun indennizzo solleciti. Spese legali e l’Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all’appaltante. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, inoltre, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta successiva in graduatoria o ad altra ditta attraverso una nuova gara e/o secondo le modalità previste dalla legge. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione stessaquant’altro.

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Samples: Locazione Autoveicoli

Risoluzione anticipata. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: a) mancata assunzione dei servizi alla data stabilita; b) interruzione del servizio senza giusta causa; c) inosservanza reiterata delle disposizioni di leggeLe parti concordano che qualora, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; d) cessione del contratto nel corso dell’affittanza, tutto o subappalto, totale o parziale, del servizio; e) frode; f) certificazioni o documentazione falsa, esibita in sede di gara o fornita successivamente, anche nel caso in cui la falsità venga rilevata in un momento successivo all’esibizione; g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione; i) fallimento dell’appaltatore, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo alla ditta appaltatrice del servizio dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria; j) mancata osservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, come descritto nel dettaglio; k) mancanza o carenza di sufficienti fondi da parte del Comunefondo subisse una destinazione urbanistica diversa da quella agricola (per provvedimento della compe- tente autorità), come specificato all’artil terreno interessato dovrà essere ricon- segnato nella piena e incondizionata disponibilità del loca- tore mediante semplice preavviso di quest’ultimo, non appena ultimato il raccolto e senza alcun diritto a compensi o in- dennizzi per l’anticipato rilascio, in espressa deroga al disposto dell’art.50 legge n.203/82. 2 comma 3Nel caso di esproprio per pubblica utilità di tutto o parte del fondo, all’affittuario spetterà invece l’indennizzo pre- visto dalle vigenti norme in materia di espropriazione. In caso di risoluzione necessità di utilizzazione o sfruttamento del contratto fondo per i motivi sopra esplicitati (finalità diverse da quelle agricole, e/o di vendita di una parte del fondo, ancorchè con destinazione agricola, la sola eccezione parte affittuale si impegna a liberare detta parte di fondo, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata, entro il termine della lettera k)corrente annata agraria, alla ditta non spetta alcun indennizzo e l’Amministrazione ha facoltà di incamerare fatto salvo la cauzione quale penaleraccolta dei frutti pendenti, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all’appaltanterinunciando sin d’ora all’indennizzo previsto dall’art. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, inoltre, fa sorgere a favore dell’Amministrazione 43 della legge 203/82. Re- sta salvo il diritto di affidare prelazione agraria qualora spettante. In tutti i casi in cui avvenga l’anticipata risoluzione par- ziale del rapporto, il servizio alla ditta successiva contratto d’affitto proseguirà per la residua porzione e il canone di locazione sarà diminuito proporzionalmente in graduatoria o ad altra ditta attraverso una nuova gara e/o secondo le modalità previste dalla legge. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione stessaragione della minore superficie a di- sposizione della conduttrice.

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Samples: Contratto d'Affitto Di Fondo Rustico

Risoluzione anticipata. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto d’appalto ai sensi presente affidamento con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, previa contestazione scritta all’affidatario, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a. qualora l’affidatario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e per gli effetti regolamenti, ovvero in osservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge; b. mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1456 4 “oneri e obblighi a carico dell’aggiudicatario” c. mancato pagamento nei termini del Codice Civile canone di locazione nei seguenti casi: a) mancata assunzione dei servizi alla data stabilitamodi e termini prescritti ; b) interruzione del servizio senza giusta causad. mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato d’appalto; c) inosservanza reiterata delle disposizioni e. intervenuta dichiarazione di leggeinsolvenza, messa in liquidazione ovvero cessazione di regolamenti attività dell’affidatario; x. xxxxxxx dei requisiti di moralità e di affidabilità previsti dall’ex art. 38 del d.lgs n. 163/2006; g. inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi previsti dal presente capitolato; d) cessione del contratto o subappaltoassicurativi. La decadenza comporterà in ogni caso l’incameramento di diritto della cauzione. Non spetterà al concessionario in caso di decadenza dell’affidamento, totale o parzialealcun indennizzo, del servizio; e) frode; f) certificazioni o documentazione falsaper nessun titolo, esibita in sede neppure sotto il profilo di gara o fornita successivamente, anche nel caso in cui la falsità venga rilevata in un momento successivo all’esibizione; g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione; i) fallimento dell’appaltatore, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo alla ditta appaltatrice del servizio dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria; j) mancata osservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, come descritto nel dettaglio; k) mancanza o carenza di sufficienti fondi da parte del Comune, come specificato all’art. 2 comma 3rimborso spese. In caso tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell’affidatario, esso ha l’obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto a risarcimento di tutti i motivi sopra esplicitati (con danni derivanti dall’inadempimento, stipula di un nuovo contratto d’appalto o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo allo svolgimento delle prestazioni di cui all’affidamento. In caso di cessazione e decadenza del contratto, per qualsiasi causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere all’immediata rimozione di tutte le attrezzature di sua proprietà. Qualora questi non vi provveda, la sola eccezione della lettera k), alla ditta non spetta alcun indennizzo e l’Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all’appaltante. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, inoltre, fa sorgere rimozione sarà effettuata dal Comune a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta successiva in graduatoria o ad altra ditta attraverso una nuova gara e/o secondo le modalità previste dalla legge. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione stessadell’aggiudicatario.

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Samples: Locazione