Risoluzione delle controversie tramite arbitrato vincolante Clausole campione

Risoluzione delle controversie tramite arbitrato vincolante. La presente Sezione intende fornire un metodo semplificato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Come discusso di seguito nella sezione 17.f, se non è possibile risolvere le controversie per vie informali e all'arbitrato viene stabilito un risarcimento all'utente superiore a quello proposto da EA nell'ultima offerta di negoziazione (se avvenuta), EA pagherà all'utente il 150% del risarcimento stabilito dall'arbitro, fino a $5000 oltre il risarcimento stesso.
Risoluzione delle controversie tramite arbitrato vincolante. Rientra negli intenti di questa sezione fornire un metodo semplificato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Come discusso di seguito nella sezione 14.f, se non è possibile risolvere le controversie per vie informali e all'arbitrato viene stabilito un risarcimento all'utente superiore a quello proposto da EA nell'ultima offerta di negoziazione (se avvenuta), EA pagherà all'utente il 150% del risarcimento stabilito dall'arbitro, fino a $5000 oltre il risarcimento stesso. A. La maggior parte dei problemi degli utenti possono essere risolti rapidamente ed esaustivamente effettuando l'accesso al servizio clienti di EA tramite il proprio account all'indirizzo xxxxx://xxxx.xx.xxx/xx/. Nell'improbabile ipotesi che EA non possa risolvere un problema in modo soddisfacente per l'utente (o se EA non può risolvere un problema che ha con l'utente dopo aver tentato attraverso modalità informali), l'utente e EA concordano di essere vincolati alla seguente procedura per risolvere qualsiasi loro controversia. La presente disposizione si applica a tutti i consumatori nella più ampia accezione consentita dalla legge, ma esclude esplicitamente i residenti in Quebec, Russia, Svizzera e gli stati membri dell'Unione Europea. Il presente accordo deve essere interpretato in termini ampi. Include tutte le controversie tra le parti: (“Controversie”), tra cui, senza limitazioni: (a) rivendicazioni riguardanti o relative a ogni aspetto della relazione tra le parti, siano esse basate su contratto, illecito civile, statuto, frode, falsa dichiarazione od ogni altro aspetto della dottrina legale; (b) rivendicazioni precedenti al presente Accordo o a ogni altro accordo pregresso (incluse, ma senza limitarsi a, dispute relative alla pubblicità); (c) rivendicazioni oggetto di cause di class action in cui l'utente non appartiene a una classe certificata; nonché (d) rivendicazioni successive alla risoluzione del presente Accordo. Le uniche controversie non contemplate dalla presente sezione sono le seguenti: 1) una rivendicazione atta a garantire la protezione e il rispetto, o concernente la validità di, qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale facente capo all'utente, a EA o a un concessore di licenze di EA; 2) una rivendicazione relativa a, o originata da, accuse di furto, pirateria o utilizzo non autorizzato; 3) inoltre, nessuna disposizione del presente Accordo potrà impedire a una delle parti di intentare una causa civile semplificata. B. Negoziazioni informali...
Risoluzione delle controversie tramite arbitrato vincolante. Il presente Articolo intende fornire un metodo semplificato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Come discusso di seguito nell’articolo 15.f, se non è possibile risolvere le controversie per vie informali e in seguito ad arbitrato viene stabilito un risarcimento all'utente superiore a quello proposto da EA nell'ultima offerta di negoziazione (se avvenuta), EA pagherà all'utente il 150% del risarcimento stabilito con sentenza arbitrale, fino a 5 000 USD oltre il risarcimento stesso.
Risoluzione delle controversie tramite arbitrato vincolante. La presente sezione 14 si applica a tutti gli acquirenti eccetto coloro che risiedono nell'Unione Europea. La presente Sezione intende fornire un metodo semplificato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Come discusso di seguito nella sezione 14.e, qualora non fosse possibile risolvere le controversie per vie informali e all'utente venga riconosciuto tramite arbitrato un risarcimento superiore a quello proposto da EA nell'ultima offerta di negoziazione (se avvenuta), EA pagherà all'utente il 150% del risarcimento stabilito dall'arbitro, fino a $5000 oltre il risarcimento stesso.

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  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.