Controversie tra le Parti Clausole campione

Controversie tra le Parti. 1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. 2. Non è ammessa la competenza arbitrale. 3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. 4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Controversie tra le Parti. Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all’arbitrato.
Controversie tra le Parti. 1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto, che non hanno trovato composizione dell’ambito del Comitato tecnico di gestione del Contratto, devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti, anche nell’ambito del Comitato tecnico di gestione del Contratto stesso. 2. Non è ammessa la competenza arbitrale. 3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Catanzaro. 4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Controversie tra le Parti. In caso di controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Contratto e del Capitolato tecnico, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.
Controversie tra le Parti. Qualsiasi controversia tra le Parti, derivante da o in relazione al Patto, inclusa la sua validità, attuazione, interpretazione, risoluzione o esecuzione, sarà risolta in via definitiva da un arbitrato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (il "Regolamento") allora in vigore e composto da 3 (tre) arbitri nominati come segue: (i) RPH e/o RR (da una parte) e i Soci di Minoranza, CR e i Soci S (dall'altra parte e da considerarsi come unica e sola parte) nomineranno ciascuno un arbitro nella domanda di arbitrato e nella memoria difensiva; (ii) il Presidente sarà nominato congiuntamente dagli arbitri nominati ai sensi del precedente punto (i). Se gli arbitri di cui ai punti (i) e (ii) non raggiungono un accordo entro il termine stabilito secondo il Regolamento, il Presidente del collegio arbitrale sarà nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. La sede dell'arbitrato è Milano (Italia). Tutti i procedimenti dell’arbitrato, comprese le argomentazioni e le memorie, saranno condotti in lingua italiana. Gli arbitri applicheranno il diritto sostanziale italiano e renderanno il loro lodo "secondo diritto". L'arbitrato sarà "rituale". Tutti i lodi emessi dagli arbitri saranno definitivi e vincolanti e non soggetti ad appello, salvo che il diritto di appello sia obbligatoriamente previsto dalle leggi applicabili. Il Tribunale di Milano sarà competente per tutti i provvedimenti che per loro natura non possono essere decisi da arbitri.
Controversie tra le Parti. Le Parti si impegnano espressamente a manlevarsi e tenersi indenni sostanzialmente e processualmente, anche nei confronti dei propri successori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, dipendenti, collaboratori, organi amministrativi da ogni pregiudizio, danno (incluso il danno all’immagine), perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda, (sia essa giudiziale che stragiudiziale), e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), di qualsivoglia natura (sia essa contrattuale che extracontrattuale), che sia stata avanzata - in forma singola o collettiva - nei confronti dell’una o dell’altra Parte in qualunque sede, da parte di qualsiasi terzo, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i clienti di ciascuna Parte), in conseguenza della violazione da ognuna delle Parti di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali e degli obblighi di legge previsti rispettivamente in capo a ciascuna in relazione all’espletamento del delle attività oggetto del presente contratto.
Controversie tra le Parti. 1. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio. 2. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto. 3. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione e all’esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
Controversie tra le Parti. 1. Qualora tra il Comune e il Gestore sorgessero controversie in ordine all’interpretazione o all’esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle sanzioni di cui all’art. 16 o alla revoca dell’incarico di cui all’art. 20, ciascuna parte può, non appena ragionevolmente possibile, notificare all’altra Parte l’esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l’oggetto. 2. In seguito alla notificazione il Comitato di cui all’art. 14 si incontra per esaminare l’argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo all’eventuale parere di un esperto nominato di comune accordo tra le Parti se la questione è di natura giuridica o tecnica. 3. Nel caso in cui le parti non convenissero, ai sensi dei commi precedenti, ad una composizione amichevole della controversia insorta, questa viene deferita ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno nominato dal Gestore e uno nominato d’intesa tra i primi due, o in mancanza d’accordo, dal Presidente del Tribunale di Pesaro. 4. Il Collegio giudica secondo diritto, ma senza alcuna formalità di rito, ai sensi degli artt. 816 e seguenti del Codice di procedura civile, e pronuncia il lodo entro 120 giorni dall’accettazione della nomina da parte degli arbitri. Ciascuna parte sostiene interamente gli oneri relativi al compenso dell’arbitro di propria nomina e il 50% degli oneri relativi al compenso del terzo membro, nonché delle spese di funzionamento del Collegio. 5. II lodo ha efficacia di sentenza definitiva. 6. Nessuna prestazione deve essere comunque sospesa in pendenza del procedimento arbitrale.
Controversie tra le Parti. 1. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente Contratto dovranno essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Controversie tra le Parti. 1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell’esecuzione e/o risoluzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 24. Il Comitato si riunirà entro 10 giorni dall’istanza della parte interessata, ed avrà il compito di condurre le parti, entro i successivi 30 giorni, ad individuare una soluzione che sarà poi formalizzata nei modi d’uso. 2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Pertanto, qualora a seguito dei predetti tentativi di conciliazione non venga raggiunto un accordo in merito alla controversia entro e non oltre sessanta giorni dall’attivazione del Comitato, essa sarà deferita, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Cagliari. 3. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.