Controversie tra le Parti. 1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
Controversie tra le Parti. Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all’arbitrato.
Controversie tra le Parti. Le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.
Controversie tra le Parti. 1. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente Contratto dovranno essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
Controversie tra le Parti. 1. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente Contratto dovranno essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Controversie tra le Parti. 1. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio.
Controversie tra le Parti. Le Parti si impegnano espressamente a manlevarsi e tenersi indenni sostanzialmente e processualmente, anche nei confronti dei propri successori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, dipendenti, collaboratori, organi amministrativi da ogni pregiudizio, danno (incluso il danno all’immagine), perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda, (sia essa giudiziale che stragiudiziale), e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), di qualsivoglia natura (sia essa contrattuale che extracontrattuale), che sia stata avanzata - in forma singola o collettiva - nei confronti dell’una o dell’altra Parte in qualunque sede, da parte di qualsiasi terzo, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i clienti di ciascuna Parte), in conseguenza della violazione da ognuna delle Parti di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali e degli obblighi di legge previsti rispettivamente in capo a ciascuna in relazione all’espletamento del delle attività oggetto del presente contratto.
Controversie tra le Parti. 1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto, che non hanno trovato composizione nell’ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
Controversie tra le Parti. Qualsiasi controversia tra le Parti, derivante da o in relazione al Patto, inclusa la sua validità, attuazione, interpretazione, risoluzione o esecuzione, sarà risolta in via definitiva da un arbitrato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (il "Regolamento") allora in vigore e composto da 3 (tre) arbitri nominati come segue: (i) RPH e/o RR (da una parte) e i Soci di Minoranza, CR e i Soci S (dall'altra parte e da considerarsi come unica e sola parte) nomineranno ciascuno un arbitro nella domanda di arbitrato e nella memoria difensiva; (ii) il Presidente sarà nominato congiuntamente dagli arbitri nominati ai sensi del precedente punto (i). Se gli arbitri di cui ai punti (i) e (ii) non raggiungono un accordo entro il termine stabilito secondo il Regolamento, il Presidente del collegio arbitrale sarà nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. La sede dell'arbitrato è Milano (Italia). Tutti i procedimenti dell’arbitrato, comprese le argomentazioni e le memorie, saranno condotti in lingua italiana. Gli arbitri applicheranno il diritto sostanziale italiano e renderanno il loro lodo "secondo diritto". L'arbitrato sarà "rituale". Tutti i lodi emessi dagli arbitri saranno definitivi e vincolanti e non soggetti ad appello, salvo che il diritto di appello sia obbligatoriamente previsto dalle leggi applicabili. Il Tribunale di Milano sarà competente per tutti i provvedimenti che per loro natura non possono essere decisi da arbitri. Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo di fatto dell’Emittente che alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale è esercitato da RR, per il tramite di RPH e RP, ai sensi dell’art. 93 TUF (come risultante dalle dichiarazioni di RR rese ai sensi dell’art. 120 TUF).
Controversie tra le Parti. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all’Accordo di Investimento, sarà risolta da un arbitrato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (il "Regolamento"), composto da 3 (tre) arbitri nominati in conformità con le disposizioni dell’Accordo di Investimento come segue: ciascuna parte nominerà un arbitro, e, a loro volta, i due arbitri così nominati individueranno un presidente del collegio (il “Presidente del Collegio Arbitrale”). Qualora i due arbitri non trovino un accordo riguardo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, questi sarà nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Ai sensi dell’Accordo di Investimento KME e Quattroduedue saranno considerati come una sola parte in giudizio. Inoltre, ogni controversia sottratta ai sensi della legge italiana alla competenza arbitrale sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. KME è controllata da Quattroduedue ai sensi dell’art. 93 TUF.