Common use of Risoluzione e revoca Clause in Contracts

Risoluzione e revoca. 1. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: - inadempienze agli obblighi previsti dal contratto; - mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; - utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l’appaltatore sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; - comprovata inadeguatezza sia nell’organizzazione del lavoro che negli interventi previsti; - perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come vigente; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio. 0.Xx caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, decurtati degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto, e ad incamerare la cauzione versata dall’impresa aggiudicataria, salva l’azione di risarcimento danni.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Alla Persona, Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione e revoca. 1. L’Amministrazione appaltante Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi casi di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla per la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. 2. Ai sensi degli arttdell’art. 1453 e 1454 c.c.1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in caso di grave inadempimento. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., tutto o in parte il contratto nei seguenti casi: - inadempienze agli • arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Aggiudicatario del servizio oggetto del Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore; • mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di appalto; • cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall’Amministrazione Comunale; • mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dal successivo art. 20; • mancata presa in consegna del servizio da parte dell'Aggiudicatario ai sensi del successivo art. 21; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del successivo art. 27; • violazione degli obblighi previsti dal contratto; - mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; - utilizzo improprio derivanti dai Codici di ogni e qualsivoglia notizia o dato comportamento di cui l’appaltatore sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; - comprovata inadeguatezza sia nell’organizzazione del lavoro che negli interventi previsti; - perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’artal successivo art. 80 del D.Lgs28; 3. n. 50/2016 come vigente; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio. 0.Xx In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal codice civile e l'Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del contrattodanno ulteriore. 4. Nel caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza l'Amministrazione Comunale, nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo, procederà adottando un provvedimento di revoca, incamerando la Stazione appaltante provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, decurtati degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto, e ad incamerare la cauzione versata dall’impresa aggiudicataria, salva l’azione di risarcimento dannicauzione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione e revoca. 1. L’Amministrazione appaltante Il Gestore si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., risolvere il presente Accordo in caso di grave inadempimentoritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Finanziatore. Si Il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contrattopresente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art.1456 Coddell’art. Civ1456 c.c., nei seguenti casi: - inadempienze agli : (a) violazione di disposizioni di legge (b) inadempimento degli obblighi previsti dal contratto; - mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza presente Accordo e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; - utilizzo improprio dalle Disposizioni Operative qualora non sanate nei successivi 10 (dieci) giorni dalla richiesta di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l’appaltatore sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; - comprovata inadeguatezza sia nell’organizzazione adempimento formulata dal Gestore. (c) sopravvenuta insussistenza da parte del lavoro che negli interventi previsti; - perdita Finanziatore dei requisiti indicati in sede di ordine generale presentazione dell’Istanza per la richiesta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come vigente; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso Xxxxx Xxxxxxxxxxx (ad esclusione dei requisiti patrimoniali ivi indicati). (d) esistenza di ammissibilità alla gara; - gravi violazioni una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Finanziatore; (e) cessione parziale o totale degli obblighi assicurativie/o dei diritti derivanti dal presente Accordo, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto senza il preventivo consenso scritto del servizio; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizioGestore. 0.Xx Il Gestore può inoltre recedere dal presente Accordo in caso di risoluzione revoca, totale o parziale, del contratto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, decurtati degli oneri derivanti dallo scioglimento Lotto Finanziario disposta dalla Regione del contratto, Veneto. Sono fatti salvi doveri e ad incamerare la cauzione versata dall’impresa aggiudicataria, salva l’azione di risarcimento dannidiritti conseguenti alle operazioni concluse o in istruttoria.

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Samples: Accordo Convenzionale

Risoluzione e revoca. 1. L’Amministrazione appaltante Il presente Contratto si riserva la facoltà risolverà immediatamente di procedere alla risoluzione del contrattodiritto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli arttnelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1453 e 1454 1456 c.c., in caso di grave inadempimento. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: - inadempienze agli obblighi previsti dal contratto; - : a) cessazione dell’attività oggetto del presente Contratto in capo al Gestore; b) mancata esecuzione secondo le regole tempestiva comunicazione, da parte del Gestore verso la Regione, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della normale correttezza capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; c) perdita, in capo al Gestore, della buona fedecapacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche sotto il profilo amministrativoai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; d) xxxxxxx, contabilein capo al Gestore, assicurativo e previdenziale; - utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l’appaltatore sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; - comprovata inadeguatezza sia nell’organizzazione del lavoro che negli interventi previsti; - perdita dei requisiti di ordine generale idoneità tecnica e finanziaria previsti dalla legge vigente; e) sospensione, revoca o cessazione, in capo al Gestore, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione o delle autorizzazioni necessaria/e all’esercizio dell’attività oggetto del Contratto; f) subappalto non autorizzato, o cessione parziale o totale del Contratto da parte del Gestore; g) mancato avvio del Servizio nel termine stabilito nel presente Contratto, ovvero abbandono, interruzione o esecuzione del Servizio con ripetute irregolarità; h) mancata ottemperanza da parte del Gestore alle disposizioni impartite dalla Regione o derivanti da norme imperative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come vigente; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura legge o regolamentari; i) mancata cessazione dell’inadempimento, entro il termine di gara; - qualora15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata dalla Regione, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; - gravi violazioni degli obblighi assicuratividerivanti dal presente Contratto; j) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 15 (quindici) giorni; k) applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; l) mancata acquisizione delle risorse strumentali all’esecuzione del Servizio, previdenziali entro il termine previsto dall’art. 11, comma 3°, per fatti imputabili al Gestore. 2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Regione comunicherà formalmente al Gestore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizioper gli effetti dell’art. 0.Xx caso 1456 c.c. 3. In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto imputabili al Gestore, la Stazione appaltante provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, decurtati degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto, e Regione procederà ad incamerare la cauzione versata dall’impresa aggiudicatariaprestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, salva l’azione la Regione applicherà in danno del Gestore una penale di importo pari alla cauzione predetta. 4. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Regione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 29/97, di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del Contratto, nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base del presente affidamento. 5. Qualora il Gestore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario, ai sensi di quanto previsto dal comma 9° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 è fatto divieto al medesimo di modificare la propria composizione, fatti salvi i casi previsti dai commi 18 e 19 del predetto art. 37. 6. In caso di violazione del predetto divieto, così come nel caso di scioglimento del raggruppamento o del consorzio in via anticipata rispetto all’esecuzione degli obblighi contrattuali, il presente Contratto diverrà nullo, ai sensi e per gli effetti del comma 10° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. 7. Nei casi di cui al precedente comma, la Regione provvederà ai sensi di quanto previsto dal comma 3° del presente articolo. 8. E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dannidei danni in favore della Regione.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Trasporto Pubblico Locale Automobilistico