Common use of Risoluzione per inadempimento Clause in Contracts

Risoluzione per inadempimento. 13.1. Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. 13.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune. 13.3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. 13.4. Nell’ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. 13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. 13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. 13.7. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Concessione Di Servizio, Contratto Di Concessione Di Servizio

Risoluzione per inadempimento. 13.1II diritto alla risoluzione del presente Contratto potrà essere esercitata dal Comune in caso di gravi inadempimenti imputabili alla Società nella gestione del Servizio. Quando emerga A titolo meramente esemplificativo, potranno costituire motivi di risoluzione dell'affidamento del Servizio alla Società i seguenti casi: a) scioglimento della Società, fallimento e altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare; b) dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo d'Azienda della Società rappresentante la gestione del Servizio, nonché fusioni e/o incorporazioni, in assenza di espressa autorizzazione del Comune; c) gravi, reiterati e qualificati inadempimenti del presente Contratto e/o delle norme di legge che regolano o regoleranno i Servizi di pubblica utilità in quanto imputabili alla responsabilità della Società, tali comunque da pregiudicare in modo diffuso e grave la prestazione del Servizio. Con esclusione del caso di cui alla presente lettera "a)", rispetto al quale il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contrattopresente articolo si intende quale clausola risolutiva espressa, il Comune contesterà, per iscritto, notificherà alla Società una diffida di contestazione dell'inadempimento con la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti cui la Società dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e documenti. 13.2provvedere al ripristino della gestione del Servizio in conformità al presente Contratto. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare Verificatasi la situazione di inadempimentorisoluzione, il ramo d'azienda della Società rappresentante la gestione del Servizio, dovrà essere ceduto a titolo oneroso al Comune potrà decidere di risolvere ovvero al diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione del medesimo Servizio. E' comunque fatto salvo il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune. 13.3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune all'eventuale risarcimento del danno subito. 13.4. Nell’ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. 13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. 13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. 13.7. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

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Samples: Catering Agreement, Catering Agreement

Risoluzione per inadempimento. 13.1. Quando emerga che il Concessionario concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contrattocontratto, il Comune contesteràcontesterà al concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario concessionario è comunque assegnato dal Comune un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. 13.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizioservizio al concessionario. Le Parti parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune. 13.3Comune secondo lesuddette modalità. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. 13.4. Nell’ipotesi Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contrattocontratto), il Comune (qualora il Concessionario concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestatacontestata dal Comune) potrà applicare al Concessionario concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 2.500,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. 13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. 13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. 13.7. Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

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Samples: Contract for the Concession of the Management Service of the Fuel Distribution Plant

Risoluzione per inadempimento. 13.1(anche nella forma stragiudiziale da recesso, come si è visto) e risolu- zione per impossibilità sopravvenuta hanno, infat- ti, presupposti e natura diversi, atteso che la prima, avente carattere sanzionatorio, tende ad una pronun- cia costitutiva ed è fondata sul comportamento dolo- so o colpevole di una parte (Cass., Sez. Quando emerga 3, 14/1/1992, n. 360), mentre la seconda tende ad una pronuncia di accertamento e si fonda su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti (Cass., Sez. 2, 14/2/1996, n. 1104; Cass., Sez. 3, 14/1/1992, n. 360 cit.; Cass., Sez. L, 17/4/1987, n. 3865). Così, è stato ritenuto che il Concessionario in caso di domanda di risolu- zione per inadempimento, che non sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contrattostata modifica- ta nel rispetto del regime delle preclusioni processua- li, il Comune contesteràgiudice non può pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, pena la vio- lazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. Sez. 3, Sentenza 2073/2018, n. 6866). È la non imputabilità al debitore dell’impossibilità so- pravvenuta della prestazione a comportare l’estinzio- ne dell’obbligazione, mentre l’imputabilità determina la conversione dell’obbligazione di adempimento in quella di risarcimento del danno e, se costituisce l’og- getto di un contratto a prestazioni corrispettive, dà luogo, altresì, all’azione di risoluzione per iscrittoinadempi- mento (Cass., la violazione degli obblighi contrattualiSez. 1, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 3022/12/1983, n. 7580). Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentitoCiò significa che, anche a mezzo di procuratore specialeuna volta affermata, ovvero ha diritto di presentare deduzionicome nella spe- cie, chiarimenti e documenti. 13.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimentol’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione del contratto, il Comune potrà decidere relativo accertamento non può che assu- mere valore decisivo e assorbente di risolvere tutte le doman- de, costitutive e di condanna, proposte, determinan- do il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente superamento delle questioni di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, colpevole poste da entrambe le parti al fine di doman- dare la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune. 13.3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio contratto per fatto e l’estinzione del diritto alla gestione colpa della farmacia, fatto in ogni caso salvo l’accertamento controparte e la liquidazione a favore conseguente condanna al risarcimen- to dei danni, mentre residuano i soli obblighi resti- tutori generati dal venir meno del Comune del danno subitovincolo contrat- tuale, essendo divenuta indebita la ritenzione delle prestazioni eseguite (vedi Cass. 13.4, Sez. Nell’ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto2, 5/10/2020, n. 21262), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare con la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. 13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comuneconseguenza che, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. 13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui vi sia stato versamento della caparra confirmatoria, la condanna non può che vertere sulla sola restituzione della stessa e non anche del suo doppio. E come già sostenuto da questa Corte, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridi- camente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposta in primo grado una domanda di risoluzio- ne per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia ultra petita il giudice il quale ritenga che il contratto si configuri sia risolto non già per inadempimen- to del convenuto, ma per impossibilità sopravvenu- ta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c. (Cass., Sez. 2, 5/11/2009, n. 23490), ancorché le due con- trapposte manifestazioni di volontà non configurino un mutuo consenso negoziale risolutorio (Cass., Sez. 3, 19/3/2018, n. 6675), e condanni il diritto promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta sine titul0) e non del doppio di essa (Cass., Sez. 2, 15/6/2020, n. 11466; Cass., Sez. 2, 5/11/2009, n. 23490; Xxxx., Sez. 3, 19/3/2018, n. 6675). Alla stregua di tali principi, non può allora che rite- nersi erroneo il ragionamento decisorio dei giudici d’appello, i quali, pur a fronte della pronuncia di riso- luzione dei due contratti preliminari per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ormai passata in giu- dicato, hanno nondimeno confermato la statuizione di condanna dei promittenti venditori al risarcimento pagamento del dannodoppio della caparra, la quale, avendo natura ri- sarcitoria sia pure limitata nel quantum, postula, in- vece, l’accertamento dell’inadempimento della parte e, dunque, lo scioglimento del vincolo per motivi ad esso conseguenti. Ove Deve perciò affermarsi il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. 13.7. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia seguente principio di di- ritto: “La pronuncia di risoluzione del contrattocontratto per impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabili- tà dei contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo le prestazioni rese divenute indebite, ma non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra, atteso che questa costituisce una forma risarcitoria limitata nel “quantum” e cor- relata al diritto di recesso, che, in quanto strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, presuppone l’inadempimento della controparte”.

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Samples: Contratto in Generale

Risoluzione per inadempimento. 13.1. Quando 15.1.Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesteràcontesterà al Concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. 13.2. Trascorso 15.2.Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizioservizio al Concessionario. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune. 13.3Comune secondo le suddette modalità. La 00.0.Xx risoluzione del Contratto comporta comporta, oltre la revoca dell’affidamento dell'affidamento del Servizio e l’estinzione l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto da parte del Comune, ovvero del Nuovo Concessionario indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del Concessionario da esso utilizzati per lo svolgimento del Servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il Nuovo Concessionario procederanno al versamento al Concessionario di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettere a) e b), fatto in ogni caso salvo l’accertamento l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. 13.4. Nell’ipotesi 15.4.Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestatacontestata dal Comune) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. 13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. 13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. 13.7. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

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Samples: Concessione a Terzi Del Servizio Di Gestione Della Nuova Farmacia Comunale

Risoluzione per inadempimento. 13.11. Quando emerga che In caso di grave inadempimento del Soggetto Realizzatore, ATAM S.p.A. formula la contestazione degli addebiti allo stesso Xxxxxxxx Realizzatore mediante lettera raccomandata A/R di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 c.c., da inviarsi per conoscenza al Soggetto Finanziatore, nella quale gli assegna un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contrattoquale deve provvedere al corretto adempimento delle proprie obbligazioni e quindi rimuovere la causa di risoluzione. Qualora, entro il termine assegnato, il Comune contesteràSoggetto Realizzatore non ponga rimedio all’inadempimento, ATAM S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., richiede per iscritto, la violazione degli obblighi contrattualitramite raccomandata A/R, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro al Soggetto Finanziatore di sostituire il Soggetto Realizzatore, accordandogli un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni 30per designare un altro soggetto con caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Soggetto Realizzatore all’epoca dell’affidamento dell’appalto. Al Concessionario è comunque assegnato un Il nuovo Soggetto Realizzatore subentra nella Convenzione in luogo del vecchio Soggetto Realizzatore, previo assenso di ATAM S.p.A. 2. Decorso inutilmente il termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentitocui al precedente comma, anche a mezzo di procuratore specialesenza che sia stato posto rimedio all’inadempimento, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. 13.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario Soggetto Finanziatore abbia provveduto alla sostituzione, ATAM S.p.A. può: (a) risolvere il presente contratto, ovvero (b) sostituire direttamente il vecchio Soggetto Realizzatore con un nuovo Soggetto Realizzatore tramite la procedura di cui all’art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., seguendone il subentro nella Convenzione del nuovo Soggetto Realizzatore in luogo del vecchio Soggetto Realizzatore. 3. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, lettera (a), ATAM S.p.A. è tenuta a corrispondere al Soggetto Finanziatore tutte le somme dallo stesso sostenute, oltre gli interessi, sino all’intervenuta risoluzione. ATAM S.p.A. si riserva il diritto di trattenere le suindicate somme fino all’individuazione del nuovo R.T.I. Aggiudicatario, anche tramite la procedura di cui al citato art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e comunque fino all’accertamento dei danni cagionati ad eliminare ATAM S.p.A. dal vecchio Soggetto Realizzatore e dal vecchio Soggetto Finanziatore derivanti dall’inadempimento delle rispettive obbligazioni. E’ salva la situazione facoltà di inadempimentoATAM S.p.A. di procedere all’escussione della polizza fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui al precedente punto 2 allegata alla presente. Contestualmente al pagamento delle somme di cui sopra, il Comune potrà decidere diritto di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune. 13.3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione superficie costituito a favore del Comune del danno subitoSoggetto Finanziatore si estingue. 13.4. Nell’ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. 13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. 13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. 13.7. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Della Progettazione E Realizzazione Di Un Parcheggio Multipiano

Risoluzione per inadempimento. 13.117.1. Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesteràcontesterà al Concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. 13.217.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà potrà, in alternativa a quanto previsto all’articolo 18, decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizioservizio al Concessionario. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal ComuneComune secondo le suddette modalità. 13.317.3. La risoluzione del Contratto comporta comporta, oltre la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all’acquisto da parte del Comune, ovvero del Nuovo Concessionario indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del Concessionario da esso utilizzati per lo svolgimento del Servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il Nuovo Concessionario procederanno al versamento al Concessionario di un importo calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 14 comma 3, lettere a), b) e c), fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. 13.4. Nell’ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. 13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. 13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. 13.7. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Servizio

Risoluzione per inadempimento. 13.115.1. Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesteràcontesterà al Concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. 13.215.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizioservizio al Concessionario. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal ComuneComune secondo le suddette modalità. 13.315.3. La risoluzione del Contratto comporta comporta, oltre la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all’acquisto da parte del Comune, ovvero del Nuovo Concessionario indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del Concessionario da esso utilizzati per lo svolgimento del Servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il Nuovo Concessionario procederanno al versamento al Concessionario di un importo calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, lettere a) e b), fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. 13.415.4. Nell’ipotesi Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestatacontestata dal Comune) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. 13.515.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. seguenti del codice civile. 13.615.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. 13.715.7. Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

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Samples: Concessione Di Gestione

Risoluzione per inadempimento. 13.1. Quando emerga che Il Comune si riserva il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. 13.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del pubblico serviziovalore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune. 13.3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni In tal caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. 13.4. Nell’ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare ha la situazione facoltà di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo incamerare la cauzione definitiva, nonché di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta procedere all’esecuzione in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. 13.5danno dell’Appaltatore. È fatto comunque Resta salvo il diritto al risarcimento del dell’eventuale maggior danno eventualmente subito dal danno. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi degli articoli 1453 e ssdell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del codice civile.Comune; 13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva b. nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di applicazione esecuzione del servizio (art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di una penale lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento danni (art.9); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art. 14); divieto di cessione del dannocontratto; cessione del credito (art. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. 13.717). Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

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Samples: Servizio Di Informazione Ed Accoglienza Turistica

Risoluzione per inadempimento. 13.1. Quando emerga che Capitale Lavoro S.p.A. si riserva il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. 13.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso Capitale Lavoro S.p.A. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizioall’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune. 13.3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. 13.4. Nell’ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. 13.5. È fatto comunque Resta salvo il diritto al risarcimento del dell’eventuale maggior danno eventualmente subito dal Comunedanno. In ogni caso si conviene che Capitale Lavoro S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi degli articoli 1453 e ssdell’art. del codice civile1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: 13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla a. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Capitale Lavoro S.p.A.; b. nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di applicazione esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di una penale lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 9); responsabilità per infortuni e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento danni (art. 10); subappalto (art.11); cauzione definitiva (art. 13); divieto di cessione del dannocontratto e cessione del credito (art. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo. 13.716). Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire a Capitale Lavoro S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del Codice, Capitale Lavoro S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

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Samples: Contratto Di Servizi Di Sorveglianza