Risoluzione, recesso, sospensioni e proroghe‌ Clausole campione

Risoluzione, recesso, sospensioni e proroghe‌. Qualora la “fase di avviamento” non dovesse avere esito positivo, la S.A. potrà, sentiti DEC e RUP, procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità meglio descritte al paragrafo 2.5. • La S.A. potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere, ai sensi dell’art 109 D.Lgs. 50/2016, dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Assuntore a mezzo PEC con almeno 20 giorni di preavviso. In tal caso la S.A. sarà tenuta a corrispondere all’Assuntore esclusivamente i corrispettivi dovuti per le prestazioni svolte e maturati alla data di efficacia del recesso. • L’Assuntore non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con la S.A. L’unilaterale sospensione o ritardo nell’espletamento delle prestazioni da parte dell’Assuntore costituirebbe una grave inadempienza contrattuale tale da determinare la risoluzione del contratto. In tal caso l’Assuntore non potrà vantare alcun credito nei confronti della S.A. mentre la S.A. ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio. • La S.A. può disporre in qualunque momento, in conformità con quanto disposto dall’art. 107 D.Lgs. 50/2016, la sospensione totale o parziale delle attività per validi motivi ovvero qualora intervengano cause di forza maggiore che ne impediscano il regolare svolgimento. • In conformità con quanto disposto dall’art 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016, la S.A. si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all’Assuntore, prorogandolo per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l’Assuntore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. • In prossimità della scadenza del contratto, l’Assuntore sarà tenuto, dietro richiesta della S.A., ad assicurare il necessario supporto, per un periodo minimo di 15 giorni lavorativi, al subentro dell’aggiudicatario del nuovo contratto secondo le direttive date dal RUP/DEC al fine di garantire la continuità dei servizi mediante il trasferimento del know how acquisito. • Per garantire i servizio nelle more della gara l’assuntore dovrà ex art. 106 c. 11 erogare il servizio nelle more della procedura di gara.

Related to Risoluzione, recesso, sospensioni e proroghe‌

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).