Common use of Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Clause in Contracts

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contract, Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (diconsi trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del precedente articolo 27 dell’articolo 27, comma 5, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 60 (diconsi sessanta) giorni di ritardo: Trascorso ; trascorso infruttuosamente anche questo termine, termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 2. Parimenti non sono dovuti interessi In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 6, per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamentocausa imputabile alla Stazione Appaltante, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora moratori, nella misura stabilita con apposito pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto ministerialeLegislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (diconsi otto) punti percentuali (ex art. 2 D. Lgs 192/2012). 3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

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Samples: Appalto, Contract for Public Works

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Qualora i certificati di pagamento delle rate di acconto e del saldo non siano emessi entro il termine stabilito dal C.G.A 145/2000, l'importo degli interessi è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori. Il saggio degli interessi di mora sopra previsti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma del codice civile. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione l'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 pagamento di cui all'art. 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 60 giorni di ritardo: Trascorso ; trascorso infruttuosamente anche questo termine, termine spettano all’appaltatore all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i..- 23. Parimenti non Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatoredell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; sono pertanto dovuti all’appaltatore trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 3ministeriale di cui all'art. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione 133, comma 1, del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento Codice dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i..-

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

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Samples: Contratto Di Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del precedente articolo 27 dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 60 giorni di ritardo: Trascorso ; trascorso infruttuosamente anche questo termine, termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs 12/04/2006 n.163 2. Parimenti non Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; sono pertanto dovuti trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs 12/04/2006 n.163 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

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Samples: Construction Contract

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavoridel servizio.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Delle Aree Verdi

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del precedente articolo 27 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente della Committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 60 giorni di ritardo: Trascorso ; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministerialeministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 2. Parimenti non Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e ed il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatoredell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente la Committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; sono pertanto dovuti all’appaltatore trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministerialeministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

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Samples: Construction Contract

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 45 (trentaquarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del precedente articolo 27 dell’articolo 29 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 60 (sessanta) giorni di ritardo: Trascorso ; trascorso infruttuosamente anche questo termine, termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 2. Parimenti non sono dovuti interessi In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 4, per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamentocausa imputabile alla Stazione appaltante, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora moratori, nella misura stabilita con apposito pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto ministerialelegislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

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Samples: Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per Per i primi 30 (trenta) 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del precedente articolo dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale liquidazione non sono dovuti interessi. Decorso il termine suddetto senza che sia emesso il certificato di pagamento, all’appaltatore sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 60 giorni di ritardo: Trascorso ritardo ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii.; trascorso infruttuosamente anche questo termine, termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.ai sensi dell’art.144 del D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii.. 2. Parimenti non sono dovuti interessi per Per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso dell’appaltatore non sono dovuti interessi. Decorso tale termine senza che l’amministrazione committente la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013all’appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; sono pertanto dovuti trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 3ai sensi dell’art.144 del D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii.. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 3. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto