Common use of Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Clause in Contracts

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi In caso di ritardo, per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato causa imputabile alla SA, nell’emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto di ritardo nel pagamento delle rate di acconto rispetto ai sensi dell’articolo 143 termini stabiliti nell’art. “Pagamenti in acconto” del D.P.R. 207 presente documento, si applicano gli interessi legali sulle somme dovute calcolati dal giorno successivo a quello del 05.10.2010 e la sua previsto pagamento senza ritardo alla data della loro effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso corresponsione. 2. Nel caso in cui il certificato ritardo dell’emissione dei certificati di pagamentopagamento o del pagamento delle rate di acconto superi i 60 (sessanta) giorni, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto dal giorno successivo al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010sessantesimo. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione del CA e dalla normativa e relative disposizioni pertinenti. 5. Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’articolo dell’art. 1224, comma 2secondo comma, del codice civile, ex art. 30, comma 4, del Capitolato Generale.

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Samples: Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione riferimenti al corrispettivo oggetto del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.P.R. 207 decreto del 05.10.2010 Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 2. Ogni pagamento è altresì subordinato: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3; c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la sua effettiva emissione circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e messa cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamentostata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamentotrattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010. 3. Il pagamento degli interessi ai fini di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224all’articolo 52, comma 2, del codice civile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010legali. 2. Non sono dovuti interessi In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 6, per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la causa imputabile alla Stazione appaltante abbia provveduto al pagamentoappaltante, sono dovuti all’appaltatore sulle somme dovute decorrono gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora moratori, nella misura stabilita dell’art. 133 pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1 2, del D.Lgs. decreto legislativo n. 163 231 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori2002, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. Il saggio degli interessi E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di mora previsto cui ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

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Samples: Construction Contract

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non Ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e succ. modif., non sono dovuti interessi (né legali e né moratori) a favore dell’appaltatore per i primi 45 n. 30 (trenta) giorni in relazione al termine indicato nei precedenti Artt. 27, comma 4 e 29, comma 5 [ovvero, per il maggior periodo di giorni eventualmente pattuito tra le parti (prima o anche dopo la stipula del contratto d’appalto, purché in modo espresso) - da fissare, comunque, entro il termine massimo di n. 60 (sessanta) giorni - ai sensi di quanto indicato nel precedente Art. 29, comma 7, per quanto previsto ed ammesso dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 e succ. modif.] intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato Certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 precedente Art. 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della dalla Stazione appaltante Appaltante Committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia stato emesso il certificato Certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’artcome definiti dall’art. 133 2, comma 1 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori231/2002 e succ. modif., servizi nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 11, comma 2, dello stesso X.Xxx. n. 231/2002 e 2004/18/CE” succ. modif. e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010secondo quanto indicato nei successivi commi. 2. Non sono dovuti In particolare, in caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto rispetto al termine di n. 30 (trenta) giorni stabilito al precedente Art. 27, comma 4 e al precedente Art. 29, comma 5 (ovvero rispetto all’eventuale diverso termine massimo di n.60 (sessanta) giorni indicato nel comma 7 dello stesso Art. 29), per causa imputabile alla Stazione Appaltante Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore moratori [cioè gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’artcome definiti dall’art. 133 2, comma 1 1, lett. e), del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori231 e succ. modif., servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e nella misura definita dall’art. 144 5 dello stesso X.Xxx. n. 231/2002 e succ. modif. e, quindi, gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del D.P.R. 207 semestre di riferimento - tasso di cui viene data periodicamente notizia dal Ministero dell'economia e delle finanze - secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del 05.10.2010medesimo D.Lgs. n. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali]. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 3. Il pagamento L’importo degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio per ritardato pagamento viene computato e corrisposto all’appaltatore in occasione del pagamento, in acconto o conto e a saldo, immediatamente successivosuccessivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010con apposito decreto ministeriale. 2. Non sono dovuti interessi In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la causa imputabile alla Stazione appaltante abbia provveduto al pagamentoappaltante, sono dovuti all’appaltatore sulle somme dovute decorrono gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora moratori, nella misura stabilita dell’art. 133 pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1 2, del D.Lgs. decreto legislativo n. 163 231 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori2002, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010maggiorato di 8 (otto) (28) punti percentuali. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. Il saggio degli interessi E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di mora previsto cui ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 (quindici)(29)dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

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Samples: Contratto D’appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 1, del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010contratti. 32. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 43. Il saggio degli interessi E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di mora previsto cui ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 4. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 13 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010con apposito decreto ministeriale. 2. Non sono dovuti interessi In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all’articolo 13, comma 4, per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la causa imputabile alla Stazione appaltante abbia provveduto al pagamentoappaltante, sono dovuti all’appaltatore sulle somme dovute decorrono gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora moratori, nella misura stabilita dell’art. 133 pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1 2, del D.Lgs. decreto legislativo n. 163 231 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori2002, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. Il saggio degli interessi E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di mora previsto cui ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno precedenti, oppure nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 (quindici) dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

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Samples: Contract for the Maintenance and Adaptation of the Municipal Wastewater Treatment Plant

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 dell’art. 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’artstabilità con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133 26, comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi della L. 109/94 e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010ss.mm.ii. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatoredell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’artcon apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133 comma 1 del D.LgsD. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 163/06 e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010ss.mm.ii. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. Il saggio degli interessi E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di mora previsto cui ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno precedenti, ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1224dell’art. 1460 del C.C., comma 2rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa è facoltà dell’Appaltatore previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione di contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’art. 133 del codice civile.D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

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Samples: Construction Contract

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010. 3dalla normativa vigente. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. Il saggio degli interessi E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini stabiliti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il cinquanta per cento dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

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Samples: Accordo Operativo

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 1, del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi D.Lgs 163/06 e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.s.m.i.. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 1, del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi D.Lgs 163/06 e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.s.m.i.. 3. Il pagamento degli interessi E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui al presente articolo avviene d’ufficio ai commi precedenti, ovvero nel caso in occasione del pagamentocui l'ammontare delle rate di acconto, in acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. Il saggio degli interessi spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno agire ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

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Samples: Construction Contract