Ritardi. 1. Premesso che rimane obiettivo condiviso delle parti programmare i servizi in modo da evitare ritardi strutturali ed eliminare eventuali situazioni critiche previa consultazione in ambito C.O.T., il prolungamento della prestazione lavorativa, rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardo), è forfettariamente compensata, fino a 15 minuti, attraverso l’erogazione dell’indennità mensile di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo. Tali indennità non sono corrisposte nei mesi in cui il conducente effettua turni di guida per un numero di giornate inferiori a 8 (otto). 2. Gli eventuali ritardi eccedenti il limite di cui al comma 1. del presente articolo sono sempre compensati, indipendentemente dalla maturazione o meno del diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo, per la sola parte eccedente i 15 minuti e al netto della quota già forfettariamente retribuita, esclusivamente con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario e senza alcun ricalcolo delle competenze del turno assegnato. 3. Qualora a causa di un ritardo nel cambio, il lavoratore prosegua, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la prestazione lavorativa, l’eccedenza è compensata con la retribuzione di lavoro straordinario e senza che ciò comporti alcun ricalcolo del turno programmato. In tale circostanza, l’Azienda provvede alla sostituzione del lavoratore nel più breve tempo, possibilmente entro il capolinea successivo e comunque d’intesa con il lavoratore stesso. 4. Ove tecnicamente possibile, la rilevazione e l’accreditamento dei ritardi avviene con l’ausilio di procedure automatizzate.
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Samples: Contratto Collettivo Aziendale, Contratto Collettivo Aziendale
Ritardi. 1L’ Affidatario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato dall’Affidante ai sensi del successivo art. Premesso che rimane obiettivo condiviso delle parti programmare i servizi in modo da evitare ritardi strutturali ed eliminare eventuali situazioni critiche previa consultazione in ambito C.O.T., il prolungamento della prestazione lavorativa, rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardo), è forfettariamente compensata, fino a 15 minuti, attraverso l’erogazione dell’indennità mensile di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 17 lett. (forfettizzazione mensile ritardi 1b) o e sarà responsabile di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2)ogni ritardo, del presente accordo. Tali indennità non sono corrisposte nei mesi fatte salve le ipotesi in cui il conducente effettua turni ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili all’Affidatario. L’Affidatario non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di guida Xxxxxxx per un numero le seguenti cause:
(a) ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
(b) esecuzione di giornate inferiori accertamenti integrativi che l’Affidatario ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
(c) ritardo nell’espletamento degli adempimenti a 8 carico dell’Affidatario previsti dal presente Contratto;
(otto).d) controversie tra l’Affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
2(e) vertenze di carattere aziendale tra l’Affidatario e il proprio personale dipendente;
(f) ogni altro fatto o circostanza imputabile all’Affidatario. Gli eventuali ritardi eccedenti il limite Per ogni giorno di cui al comma 1ritardo rispetto alla Data Garantita di Completamento, ove ciò sia imputabile all’Affidatario, verrà applicata una penale nella misura dell’1 per mille dell’investimento. del presente articolo sono sempre compensati, indipendentemente dalla maturazione o meno del diritto a percepire l’indennità In caso di cui all’art. 73 ritardo dovuto a:
(Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o Forza Maggiore;
(2) modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera;
(3) sospensioni ai sensi del successivo art. 7(e);
(4) varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del Codice; non saranno previste penali a carico dell’Affidatario. Si dovrà inoltre verificare l’equilibrio del PEF. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi, qualora l'inosservanza della Data Garantita di quella Completamento sia imputabile all’Affidante, l’Affidatario avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte dell’Affidante, nei limiti di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo, per la sola parte eccedente i 15 minuti e al netto della quota già forfettariamente retribuita, esclusivamente con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario e senza alcun ricalcolo delle competenze del turno assegnatoquanto previsto dalla normativa applicabile.
3. Qualora a causa di un ritardo nel cambio, il lavoratore prosegua, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la prestazione lavorativa, l’eccedenza è compensata con la retribuzione di lavoro straordinario e senza che ciò comporti alcun ricalcolo del turno programmato. In tale circostanza, l’Azienda provvede alla sostituzione del lavoratore nel più breve tempo, possibilmente entro il capolinea successivo e comunque d’intesa con il lavoratore stesso.
4. Ove tecnicamente possibile, la rilevazione e l’accreditamento dei ritardi avviene con l’ausilio di procedure automatizzate.
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Samples: Energy Performance Contract, Energy Performance Contract
Ritardi. 1. Premesso che rimane obiettivo condiviso delle parti programmare i servizi a)Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma proposto in modo da evitare ritardi strutturali ed eliminare eventuali situazioni critiche previa consultazione in ambito C.O.T.sede di offerta tecnica, il prolungamento della prestazione lavorativa, rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardo), è forfettariamente compensata, fino a 15 minuti, attraverso l’erogazione dell’indennità mensile di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), parte integrante del presente accordo. Tali indennità non sono corrisposte nei mesi contratto e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il conducente effettua turni ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario. b)Il Concessionario, per ogni giorno di guida per un numero di giornate inferiori a 8 ritardo su ciascuna fase della concessione (otto).
2. Gli eventuali ritardi eccedenti il limite di cui al comma 1. del presente articolo sono sempre compensatiprogettazione esecutiva, indipendentemente dalla maturazione o meno del diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normalerealizzazione dell’opera, collaudo, messa in esercizio, ecc…), comma 1sarà soggetto a una penale sotto quantificata:ove l’importo della penale non sia espressamente previsto, questo sarà determinato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o 145 del regolamento. Le penali previste per le fasi inerenti la progettazione esecutiva e la costruzione dell’opera fino alla - ritardo nella consegna del progetto esecutivo: per ogni giorno 0,1 per mille del costo di quella costruzione dell’opera; - ritardo nell’ultimazione dei lavori: per ogni giorno 0,3 per mille del costo di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo, per la sola parte eccedente i 15 minuti e al netto della quota già forfettariamente retribuita, esclusivamente con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario e senza alcun ricalcolo delle competenze del turno assegnato.
3. Qualora a causa di un costruzione dell’opera; - ritardo nel cambiocollaudo tecnico-amministrativo dell’opera, il lavoratore prosegua, nel rispetto delle vigenti disposizioni non imputabile a negligenze del collaudatore: per ogni giorno 0,3 per mille del costo di legge, la prestazione lavorativa, l’eccedenza è compensata con la retribuzione costruzione dell’opera; - ritardo nella messa in esercizio: per ogni giorno 0,3 per mille del costo di lavoro straordinario e senza che ciò comporti alcun ricalcolo del turno programmato. In tale circostanza, l’Azienda provvede alla sostituzione del lavoratore nel più breve tempo, possibilmente entro il capolinea successivo e comunque d’intesa con il lavoratore stesso.
4. Ove tecnicamente possibile, la rilevazione e l’accreditamento dei ritardi avviene con l’ausilio di procedure automatizzate.costruzione dell’opera;
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Samples: Concession Agreement
Ritardi. 1(a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.
(b) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale pari a [•], così come previsto art. Premesso 145 del Regolamento.
(c) In caso di ritardo dovuto a:
(i) Forza Maggiore;
(ii) modifiche legislative che rimane obiettivo condiviso delle parti programmare i servizi rendano necessarie Varianti in modo da evitare ritardi strutturali ed eliminare eventuali situazioni critiche previa consultazione in ambito C.O.T., il prolungamento della prestazione lavorativa, rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità Corso d'Opera;
(iii) varianti adottate ai sensi dell'art. 132 del lavoratore Codice;
(ritardo), è forfettariamente compensata, fino a 15 minuti, attraverso l’erogazione dell’indennità mensile di cui all’art. 73 iv) Fatto del Concedente;
(Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1v) mancato rilascio o di quella ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al comma 2precedente art. 8.1 (forfettizzazione mensile ritardi 2)Consensi e autorizzazioni) rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, del presente accordo. Tali indennità che non sono corrisposte nei mesi in cui il conducente effettua turni di guida per un numero di giornate inferiori a 8 sia imputabile al Concessionario; o
(otto).
2. Gli eventuali ritardi eccedenti il limite vi) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al comma 1precedente art. 8.1 (Consensi e autorizzazioni) per fatto non imputabile al Concessionario, il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell’Equilibrio, al Riequilibrio.
(d) Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente articolo sono sempre compensatiart. 8.7, indipendentemente dalla maturazione o meno qualora l'inosservanza del diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo, termine previsto per la sola parte eccedente i 15 minuti e realizzazione delle Opere sia imputabile al netto della quota già forfettariamente retribuita, esclusivamente con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario e senza alcun ricalcolo delle competenze del turno assegnato.
3. Qualora a causa di un ritardo nel cambioConcedente, il lavoratore proseguaConcessionario avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nel rispetto delle vigenti disposizioni nei limiti di legge, la prestazione lavorativa, l’eccedenza è compensata con la retribuzione di lavoro straordinario e senza che ciò comporti alcun ricalcolo del turno programmato. In tale circostanza, l’Azienda provvede alla sostituzione del lavoratore nel più breve tempo, possibilmente entro il capolinea successivo e comunque d’intesa con il lavoratore stessoquanto previsto dalla normativa applicabile.
4. Ove tecnicamente possibile, la rilevazione e l’accreditamento dei ritardi avviene con l’ausilio di procedure automatizzate.
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Samples: Concessione Del Servizio
Ritardi. 19.1. Premesso che rimane obiettivo condiviso delle parti programmare i servizi in modo da evitare ritardi strutturali ed eliminare eventuali situazioni critiche previa consultazione in ambito C.O.T.Qualora, per qualsiasi motivo, l'Utente dovesse ritardare la presa o la resa dell'automezzo, egli sarà tenuto a darne comunicazione alla il prolungamento centro noleggio via e-mail o via fax. Nel caso il ritardo venga notificato il giorno stesso della prestazione lavorativa, rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità presa o della resa del lavoratore (ritardo), veicolo la comunicazione alla il centro noleggio dovrà avvenire telefonicamente. Nessun rimborso è forfettariamente compensata, fino a 15 minuti, attraverso l’erogazione dell’indennità mensile di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo. Tali indennità non sono corrisposte nei mesi dovuto nel caso in cui il conducente effettua turni di guida Cliente, per suoi motivi, inizi con ritardo o termini con anticipo il noleggio precedentemente confermato. E' comunque facoltà della il centro noleggio applicare un numero di giornate inferiori a 8 (otto)supplemento per la presa o riconsegna dell'automezzo fuori dall'orario previsto.
29.2. Gli eventuali ritardi eccedenti La durata del periodo di noleggio non può essere estesa salvo conferma da parte della il limite centro noleggio da chiedere improrogabilmente almeno 2 giorni prima della scadenza contrattuale. Il Cliente prende atto che la mancata riconsegna del mezzo entro il termine prestabilito, od al successivo termine di proroga autorizzata di cui al comma 1sopra, costituisce reato di appropriazione indebita aggravata, punibile ai sensi dell’art. 646 C.P.C.. Qualora il veicolo non sia riconsegnato alla data fissata la il centro noleggio potrà riacquistare il possesso materiale del presente articolo sono sempre compensativeicolo in qualsiasi modo, indipendentemente dalla maturazione anche contro la volontà del Cliente (per esempio a mezzo prelievo del veicolo tramite carro attrezzi o meno del diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normaledoppie chiavi), comma 1e quest’ultimo sarà tenuto a risarcire le spese sostenute, fermo restando che il noleggio si intende fino al momento del completo recupero del veicolo da parte della il centro noleggio, compresa la riconsegna di tutte le chiavi e dei documenti del veicolo. (forfettizzazione mensile ritardi 1) In caso di perdita o deterioramento delle chiavi, dei documenti di quella circolazione e delle targhe del veicolo, il Cliente si impegna a rifondere alla il centro noleggio tutte le spese relative. In difetto della comunicazione di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2)proroga del periodo di noleggio la il centro noleggio si riserva, del presente accordo, decorsi due giorni dalla data pattuita per la sola parte eccedente i 15 minuti e al netto della quota già forfettariamente retribuitariconsegna, esclusivamente con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario e senza alcun ricalcolo delle competenze del turno assegnatodenunciare la mancata riconsegna all’autorità di polizia.
3. Qualora a causa di un ritardo nel cambio, il lavoratore prosegua, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la prestazione lavorativa, l’eccedenza è compensata con la retribuzione di lavoro straordinario e senza che ciò comporti alcun ricalcolo del turno programmato9.3. In tale circostanzaogni caso di ritardata presa o riconsegna del veicolo non concordata sarà addebitato all’Utente un importo non inferiore al quadruplo della tariffa giornaliera per ciascun giorno di ritardo o frazione di esso, l’Azienda provvede alla sostituzione del lavoratore nel più breve tempo, possibilmente entro il capolinea successivo e comunque d’intesa con il lavoratore stessofatti salvi i maggiori danni provocati dalla ritardata consegna. Per ritardi concordati sarà invece applicata la tariffa di listino.
4. Ove tecnicamente possibile, la rilevazione e l’accreditamento dei ritardi avviene con l’ausilio di procedure automatizzate.
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Samples: Noleggio
Ritardi. 1L’Affidatario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato dall’Affidante ai sensi del successivo art. Premesso che rimane obiettivo condiviso delle parti programmare i servizi in modo da evitare ritardi strutturali ed eliminare eventuali situazioni critiche previa consultazione in ambito C.O.T., il prolungamento della prestazione lavorativa, rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardo), è forfettariamente compensata, fino a 15 minuti, attraverso l’erogazione dell’indennità mensile di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 17 lett. (forfettizzazione mensile ritardi 1b) o e sarà responsabile di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2)ogni ritardo, del presente accordo. Tali indennità non sono corrisposte nei mesi fatte salve le ipotesi in cui il conducente effettua turni ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili all’ Affidatario. L’Affidatario non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di guida Xxxxxxx per un numero di giornate inferiori a 8 le seguenti cause:
(otto).
2. Gli eventuali ritardi eccedenti il limite di cui a) ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al comma 1. del presente articolo sono sempre compensati, indipendentemente dalla maturazione o meno del diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordosuo funzionamento, per la sola l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
(b) esecuzione di accertamenti integrativi che l’Affidatario ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
(c) ritardo nell’espletamento degli adempimenti a carico dell’Affidatario previsti dal presente Contratto;
(d) controversie tra l’Affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
(e) vertenze di carattere aziendale tra l’Affidatario e il proprio personale dipendente;
(f) ogni altro fatto o circostanza imputabile all’Affidatario. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data Garantita di Completamento, ove ciò sia imputabile all’Affidatario, verrà applicata una penale nella misura dell’1 per mille dell’investimento. Tale penale dovrà essere calcolata limitatamente alla quota parte eccedente i 15 minuti e al netto della quota già forfettariamente retribuita, esclusivamente con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario e senza alcun ricalcolo delle competenze del turno assegnato.
3. Qualora a causa di un ritardo nel cambio, il lavoratore prosegua, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la prestazione lavorativa, l’eccedenza è compensata con la retribuzione di lavoro straordinario e senza che ciò comporti alcun ricalcolo del turno programmatointerventi non completati. In tale circostanzacaso di ritardo dovuto a:
(i) Forza Maggiore;
(ii) modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera;
(iii) sospensioni ai sensi del successivo art. 7(e);
(iv) varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del Codice; non saranno previste penali a carico dell’Affidatario. Si dovrà inoltre verificare l’equilibrio del PEF. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi, l’Azienda provvede alla sostituzione del lavoratore nel più breve tempoqualora l'inosservanza della Data Garantita di Completamento sia imputabile all’Affidante, possibilmente entro il capolinea successivo e comunque d’intesa con il lavoratore stessol’Affidatario avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte dell’Affidante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.
4. Ove tecnicamente possibile, la rilevazione e l’accreditamento dei ritardi avviene con l’ausilio di procedure automatizzate.
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