Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
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Samples: fedlex.data.admin.ch, www.admin.ch
Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geripasseggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
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Samples: viaggiaretutelato.it
Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geripasseggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenzadili- genza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
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Samples: Convenzione Per l'Unificazione Di Alcune Norme Relative Al Trasporto Aereo Internazionale
Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geripasseggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati preposti hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
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Samples: Convenzione Di Montreal