Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
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Samples: Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale
Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geripasseggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati preposti hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
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Samples: Convenzione Di Montreal
Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geripasseggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
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Samples: Convenzione Per l'Unificazione Di Alcune Norme Relative Al Trasporto Aereo Internazionale
Ritardo. Il vettore è e' responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geripasseggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è e' responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
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Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geripasseggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenzadili- genza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
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Samples: Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Air Transport