Riunioni del Comitato direttivo Clausole campione

Riunioni del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a gg tre e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno sette membri. Le delibere attinenti ad assunzione di spese sono valide solo se ricevono il voto unanime dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Le altre delibere sono valide a maggioranza. Ciascun componente ha un voto. Non è ammessa la delega. Il Collegio dei sindaci è composto da tre componenti effettivi così designati: uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni dei lavoratori, il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore. I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Organismo nazionale bilaterale per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo. Le disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale sono...
Riunioni del Comitato direttivo. (1) Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
Riunioni del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a gg tre e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno sette membri. Le delibere attinenti ad assunzione di spese sono valide solo se ricevono il voto unanime dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Le altre delibere sono valide a maggioranza. Ciascun componente ha un voto. Non è ammessa la delega.

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