Rivalutazione delle prestazioni assicurate Clausole campione

Rivalutazione delle prestazioni assicurate. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza verrà valutato l’incremento da riconoscere alle prestazioni assicurate complessive mediante applicazione, con le modalità di seguito descritte, della misura di rivalutazione quale sopra definita, e stabilita a norma del precedente art. 1 entro il 1° febbraio che precede la suddetta ricorrenza.
Rivalutazione delle prestazioni assicurate. Ad ogni ricorrenza annuale della polizza verrà calcolata la rivalutazione da riconoscere alle prestazioni assicurate complessive mediante applicazione, con le modalità di seguito descritte, della misura di rivalutazione quale sopra definita, e stabilita entro il 1° febbraio che precede la suddetta ricorrenza.
Rivalutazione delle prestazioni assicurate. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza, verrà valutato l’incremento da riconoscere alle prestazioni assicurate mediante applicazione, con le modalità di seguito descritte, della misura di rivalutazione quale sopra definita, e stabilita a norma del precedente art. 1 entro il 1° febbraio che precede la suddetta ricorrenza. a) Rivalutazione di polizza al corrente con il pagamento dei premi: Il capitale rivalutato sarà determinato sommando al capitale, in vigore nel periodo annuale precedente: - un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata pagamento premi; - un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato. b) Rivalutazione di polizza Ridotta: A partire dalla prima ricorrenza annuale che coincida o sia successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi, il capitale rivalutato sarà determinato sommando al capitale ridotto, in vigore nel periodo annuale precedente, un importo ottenuto moltiplicando il capitale ridotto stesso per la misura della rivalutazione. Qualora, a seguito della liquidazione del riscatto, in polizza fosse presente un importo residuo di prestazione derivante dalla differenza tra il valore di riscatto e l’importo liquidabile per il caso di morte (vedi art. 10, Sezione 2), tale importo verrà rivalutato con le modalità previste al precedente punto b). La rivalutazione del capitale si intende acquisita di diritto nella polizza, e quindi la polizza stessa si considera come sottoscritta sin dall’origine per i nuovi aumentati importi. L’aumento delle prestazioni assicurate verrà di volta in volta comunicato per iscritto al Contraente.
Rivalutazione delle prestazioni assicurate. Il contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Alleanza Assicurazioni riconosce una rivalutazione annua. A tal fine Alleanza Assicurazioni gestisce le attività maturate (attività a copertura delle riserve matematiche) nell’apposita Gestione separata denominata “Fondo Euro San Giorgio” secondo le modalità e i criteri previsti nel Regolamento disponibile su xxx.xxxxxxxx.xx. Alleanza Assicurazioni comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento finanziario di cui al punto 3) del Regolamento del “Fondo Euro San Giorgio”. Il rendimento da attribuire ai contratti è ottenuto sottraendo 1,50 punti percentuali (rendimento trattenuto) al rendimento del “Fondo Euro San Giorgio”. La misura della rivalutazione è pari al rendimento attribuito così ottenuto. Il contratto è rivalutato secondo la modalità di seguito descritta. La rivalutazione viene assegnata a ogni ricorrenza annua del contratto, mediante rivalutazione del capitale assicurato iniziale alla prima ricorrenza e del capitale rivalutato alla precedente ricorrenza annuale alle ricorrenze successive. In caso di decesso o riscatto il capitale assicurato è pari alla somma tra il capitale rivalutato alla ricorrenza annua precedente e un’ulteriore rivalutazione, calcolata pro rata temporis, sulla base del rendimento retrocesso in vigore. Gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei caricamenti, sono rivalutati dal momento di effetto del versamento alla ricorrenza annuale successiva, o alla data di decesso o di richiesta di riscatto, con le stesse modalità sopra descritte. L’importo così determinato integra il capitale assicurato. Ogni cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e quindi, di cinque anni in cinque anni, Alleanza Assicurazioni consoliderà le rivalutazioni annue sino a quel momento maturate che, in ogni caso, non potranno essere inferiori allo 0% annuo.
Rivalutazione delle prestazioni assicurate. Ad ogni ricorrenza annuale il capitale assicurato, eventualmente ridotto in funzione delle operazioni di riscatto parziale di cui al punto a) dell’art. 6, si rivaluta in misura pari al tasso di riferimento. Per le rivalutazioni relative a periodi inferiori all’anno, vale quanto indicato all’ultimo comma dell’art. 4.
Rivalutazione delle prestazioni assicurate. La Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate, determinate con riferimento alla Gestione Separata.
Rivalutazione delle prestazioni assicurate. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza, verrà valutato l’incremento da riconoscere alle prestazioni derivanti dal versamento di premi unici integrativi mediante applicazione, con le modalità di seguito descritte, della misura della rivalutazione quale sopra definita, e stabilita a norma del precedente Art. 1 entro il 1° febbraio che precede la suddetta ricorrenza.

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  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Prestazioni assicurate La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, fermo restando le esclusioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, non è prevista alcuna prestazione a carico della Impresa di Assicurazione ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dalla Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

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  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.