Comunicazioni del Contraente all’Impresa Clausole campione

Comunicazioni del Contraente all’Impresa. L’Assicurato non è obbligato a comunicare all’Impresa l’eventuale cambiamento di professione che comporti un aggravamento del rischio. Non è pertanto operante l’art. 1926 del Codice Civile.
Comunicazioni del Contraente all’Impresa. Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto all’Impresa eventuali modifiche di professione e/o di attività sportive dell'Assicurato intervenute in corso di contratto.
Comunicazioni del Contraente all’Impresa. Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto all’Impresa eventuali modifiche di professione e/o di attività sportive dell'Assicurato intervenute in corso di contratto.
Comunicazioni del Contraente all’Impresa. Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che, ai sensi dell'Art.1926 del Codice Civile, lo stesso è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto.
Comunicazioni del Contraente all’Impresa. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre il Contraente dovrà fornire all’Impresa un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Singole Adesioni ed alle cessazioni avvenute nel corso del trimestre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con l’Impresa. Per ogni Singola Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati: - numero della Polizza Convenzione; - numero del Contratto di Riferimento (Singola Adesione); - data effetto del Contratto di Riferimento (start date); - data termine del Contratto di Riferimento (end date); - Cognome e Nome / Ragione sociale dell’Aderente/Conduttore; - indirizzo dell’Aderente/Conduttore; - CAP dell’Aderente/Conduttore; - città dell’Aderente/Conduttore; - Provincia dell’Aderente/Conduttore; - numero dei beni assicurati e dati identificativi dei beni assicurati (quali ad esempio marca, modello, matricola etc.); - somma assicurata relativa al bene assicurato (come da disposto dell’Art. 1.6 “Somme assicurate”); - debito residuo relativo al bene assicurato (come da disposto dell’Art. 3.9 “Limite di indennizzo per singolo bene in base alla tariffa”); - denominazione della società utilizzatrice finale del bene (in caso di sub-locazione); - indirizzo ubicazione del bene assicurato; - CAP ubicazione del bene assicurato; - città ubicazione del bene assicurato; - Provincia ubicazione del bene assicurato; Per ogni cessazione (anticipata o per raggiunta scadenza di contratto) dovranno essere riportati i seguenti dati: - numero della Polizza Convenzione; - numero del Contratto di Riferimento (Singola Adesione); - data effetto del Contratto di Riferimento (start date); - data termine del Contratto di Riferimento (end date); - data effetto della cessazione; - Cognome e Nome / Ragione sociale dell’Aderente/Conduttore; - somma assicurata relativa al bene assicurato; Il dato relativo al debito residuo dei beni assicurati dovrà essere aggiornato come da piano di ammortamento. Tale procedura resterà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione finché vi saranno Singole Adesioni in essere. Come precisato all’Art. 1.4 “Validità territoriale”, relativamente ai beni trasferiti nei Paesi membri dell’Unione Europea, entro i 30 (trenta) giorni successivi al 31/12 di ogni anno, il Contraente dovrà fornire all’Impresa un file contenente le informazioni di seguito riportate: - numero della Polizza Convenzione; - numero del Contratto di Riferimento (Singola A...
Comunicazioni del Contraente all’Impresa. In deroga a quanto previsto dall’art. 1926 del Codice Civile – Cambiamenti di professione dell’Assicurato - il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell’Assicurato, eventualmente intervenute in corso di contratto, che aggravino il rischio assunto dall’Impresa. Pertanto è comunque incluso nella garanzia assicurativa il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all’attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto.
Comunicazioni del Contraente all’Impresa. Il Contraente che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi può comunicare ad INA l’importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi (entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione). L’Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante la condizione di “vecchio iscritto”, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto. In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 7 comma 4 e dell’art. 10, comma 1 del Decreto (cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l’erogazione della prestazione), l’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria. ****** Il presente contratto realizza una forma pensionistica individuale (FIP) finalizzata alla costituzione di una pensione complementare a quella prevista dal sistema obbligatorio. Le polizze FIP sono state introdotte dal decreto legislativo del 18 febbraio 2000 n. 47 (di seguito Decreto), in vigore dall’1.1.2001, che ha integrato e modificato il decreto legislativo n. 124 del 1993. Le presenti condizioni di assicurazione sono state comunicate da INA alla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP), così come previsto dalla normativa di legge.
Comunicazioni del Contraente all’Impresa. Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che, ai sensi dell'Art.1926 del Codice Civile, lo stesso è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto che ne modifichino il rischio.
Comunicazioni del Contraente all’Impresa. Al fine di permettere all’Impresa di valutare pienamente l’eventualità di un aggravamento del rischio assunto l'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa mediante lettera raccomandata A/R - anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Assicurato, intervenute in corso di contratto, che modifichino il rischio.

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  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da MILANO ASSICURAZIONI , si impegna a: 2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; 2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe; 2.1.3 comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi; 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, 2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato e avvertire tempestivamente MILANO ASSICURAZIONI , che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero del Contatore satellitare presso l’installatore stesso; 2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato; 2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione, dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI ; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato; 2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 662424 Dall’Estero +00 00000000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca; 2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica