RIVESTIMENTI PROTETTIVI Clausole campione

RIVESTIMENTI PROTETTIVI. I tipi di rivestimento bituminoso sono i seguenti: - rivestimento normale - rivestimento pesante Pesi indicativi dei rivestimenti Diametro Tubo Nomin Esterno DN mm Rivestimenti bituminosi esterni Normale Pesante Tipo metano kg/m kg/m kg/m 40 48.3 0.75 1.00 0.90 50 60.3 0.95 1.25 1.10 65 76.1 1.15 1.50 1.35 80 88.9 1.60 2.00 1.80 100 114.3 2.00 2.50 2.20 125 139.7 2.80 3.50 3.10 150 168.3 3.30 4.20 3.60 200 219.1 4.80 5.50 5.00 250 273.0 5.90 7.00 6.50
RIVESTIMENTI PROTETTIVI. Gli elementi che costituiscono gli appoggi devono essere provvisti di un rivestimento protettivo delle superfici metalliche soggette ad aggressione chimica e fotochimica. Detti elementi prima dell’applicazione delle protezioni anticorrosione, dovranno avere tutti gli spigoli direttamente esposti all’ossidazione raccordati con un raggio minimo di 5 mm. Tale raggio potrà essere ridotto a 2 mm per i rivestimenti a basso spessore (nitrurazioni, dacrometizzazioni, nichelature ecc.) e per gli spigoli non esposti direttamente all’esterno. Il rivestimento protettivo con verniciatura dovrà essere realizzato con cicli omologati dalle FERROVIE in accordo alla sezione 6 del presente Capitolato. Per alcuni elementi o parti dello stesso elemento il rivestimento protettivo potrà altresì essere realizzato con: • Trattamento di zincatura a caldo il cui accertamento delle caratteristiche andrà condotto secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10240, in tal caso lo spessore del rivestimento dovrà risultare ≥ 100 μm (700 g/mq). Il trattamento di zincatura a caldo è obbligatorio per la contropiastra inferiore. Sulla contropiastra superiore potrà invece eseguirsi il ciclo completo di verniciatura. Qualora il ciclo preveda più mani e ammesso sulla superficie interna della contropiastra, annegata nel calcestruzzo della trave, l’applicazione della sola mano di fondo di spessore non inferiore a 50 μm. • Nichelatura chimica ad alto fosforo con percentuale in peso di fosforo ≥ 10,5%. L’accertamento delle caratteristiche sarà condotto secondo la norma (UNI EN ISO 4527). Lo spessore richiesto per tale tipo di trattamento dovrà essere > di 40 μm e dovrà essere applicato su superfici perfettamente pulite meccanicamente oppure chimicamente. • Cromatura Per le superfici di scorrimento curve è ammessa la cromatura. Il supporto da cromare dovrà essere costituito da acciaio S 355 di qualità J2 UNI EN 10025.1.2. La superficie di cromo dovrà essere esente da porosità e fessure UNI 4240 FA -1. Lo spessore dello strato di cromo non potrà essere inferiore a 100 micron mentre per la rugosità dovrà risultare Rz ≤ 1 μm. Eventuali trattamenti protettivi alternativi, potranno essere utilizzati solo previa autorizzazione da parte di FERROVIE.

Related to RIVESTIMENTI PROTETTIVI

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Obiettivi L’Università Telematica San Xxxxxxxx, con riferimento a quanto stabilito dalla Commissione Europea, al processo di Bologna e alla relative politiche di indirizzo, in conformità con il regolamento didattico di Ateneo e il Piano strategico di Ateneo, supporta attivamente la qualità della mobilità internazionale attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: 1. Definire azioni specifiche volte a favorire l’internazionalizzazione dei percorsi formativi, inserendo nei percorsi di studio triennali e magistrali periodo di studio e formazione all’estero, sulla base dei programmi di scambio con Università partner il cui sistema di crediti sia riconducibile ai principi espressi dal sistema ECTS; 2. Incentivare la mobilità degli studenti presso istituzioni estere sulla base di accordi bilaterali finalizzati al conseguimento di doppi titoli o titoli congiunti nell’ambito di programmi europei; 3. Promuovere le opportunità di studio all’estero attraverso bandi in cui siano espressi i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione ed eventuali contributi finanziari o altre agevolazione previste dagli accordi di scambio; 4. Rilasciare a tutti i laureati dell’Ateneo il Diploma Supplement che rifletta in maniera trasparente il percorso formativo svolto all’estero dallo studente 5. Riconoscere pienamente le attività formative realizzate nel corso della mobilità internazionale (studio, ricerca tesi e tirocinio) 6. Internazionalizzare l’offerta formativa e favorire l’acquisizione di competenze linguistiche almeno di livello B1/B2, a seconda del livello di studi (triennale o magistrale) (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) 7. Incrementare la Cooperazione con le imprese per sviluppare le attività di tirocinio; 8. Arricchire l’offerta formativa con l’incremento costante dei corsi erogati in lingua inglese, anche mediante il sistema di brevi percorsi formativi (equivalenti a 30 Cfu) offerti parimenti a studenti italiani per promuovere la cosiddetta Internationalisation at home. 9. Favorire la mobilità studentesca mettendo a disposizione degli studenti ospiti la propria organizzazione didattica e fornendo servizi adeguati. 10. Prestare attenzione alla qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti agli studenti in mobilità curando con particolare attenzione l’eccellenza dei corsi di lingua italiana L2 per gli studenti in entrata e i corsi erogati in lingua straniera per gli studenti in uscita. 11. Coinvolgere nei progetti di mobilità tutte le strutture didattiche (Dipartimenti, Consigli Didattici, Facoltà) per promuovere una cultura diffusa dell’internazionalizzazione a supporto della qualità della mobilità e dell’accoglienza. 12. Finalizzare gli Accordi Quadro di cooperazione internazionale, e soprattutto i Protocolli esecutivi verso obiettivi didattici e di ricerca ben individuati e ben disegnati nelle finalità e nelle modalità. 13. Incentivare l’attivazione di Corsi di studio congiunti Internazionali/Interateneo e Doppi titoli internazionali. 14. Promuovere la mobilità in ingresso per Visiting Professor.

  • Corrispettivi I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati sulla base dei singoli progetti di manutenzione redatti dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal RUP e in ottemperanza a quanto disposto dai relativi Contratti Attuativi, sulla base degli atti contabili redatti per ogni Contratto Attuativo in accordo con il D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti. Il corrispettivo netto spettante alla ditta appaltatrice sarà determinato sulla base dell’Elenco Prezzi posto a base di gara e/o sulla base di Analisi prezzi (se necessario), con applicazione del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. Nel caso degli interventi ordinati in priorità 2 (urgenti) è dovuta l’indennità di chiamata pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta /00) Nel caso degli interventi ordinati in priorità 3 (urgenti e di emergenza) è dovuta la maggiorazione sull’importo dei lavori ribassati del 25% per la sola parte dei lavori eseguiti nell’arco delle 48 ore. Si precisa che la maggiorazione non potrà comportare maggiorazione rispetto ai prezzi unitari presenti in elenco Xxxxxx, ma al massimo potrà annullare il ribasso d’asta. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l’Impresa sarà compensata sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori e in base a: - i costi della manodopera di cui all’Elenco Prezzi allegato agli atti di gara; - del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti; - la maggiorazione della percentuale del 26,50 per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. - I costi dei materiali, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito. Tutti gli oneri a carico dell’impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall’esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell’Accordo quadro. L’Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi, fatto salvo quanto stabilito per l’indennità di chiamata degli interventi in priorità 2 (urgenti) e delle maggiorazioni previste per gli interventi in priorità 3 (urgenti e di emergenza), come stabilito all’art. 14. Si prevede, inoltre, che eventuali lavori da eseguire con l’utilizzo di liste in economia di norma vengono limitate ad un importo massimo di euro 5.000,00 al netto del ribasso d’asta. E’ fatta salva specifica autorizzazione del Responsabile del Procedimento e del Dirigente di Settore per casi specifici e documentati per i quali sia necessario superare tale limite di spesa.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • CHIARIMENTI I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

  • Diritti di proprietà intellettuale 14.1 A prescindere dalla consegna e dal passaggio di proprietà in qualsiasi Prodotto e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.3, nulla nelle presenti Condizioni o in un qualsiasi Contratto avrà l’effetto di concedere o trasferire o conferire all’Acquirente alcun diritto di proprietà intellettuale per o relativamente a qualsiasi Prodotto e/o Servizio. 14.2 L’Acquirente prende atto e accetta che tutte le proprietà, i copyright e gli altri diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi lavoro o articolo materiale che possa essere consegnato, derivante da o creato, prodotto o sviluppato dal Fornitore ai sensi o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (x “Lavori”), in qualunque parte del mondo sia attuabile, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di proprietà e interessi in e per i Servizi, e tutti i documenti, dati, disegni, specifiche, articoli, schizzi, disegni, relazioni, invenzioni, migliorie, modifiche, scoperte, strumenti, scritture e altri articoli ad esso relativi dovranno immediatamente, dalla loro creazione o esecuzione, essere conferiti e dovranno essere e rimanere nella sola ed esclusiva proprietà del Fornitore e l’Acquirente non acquisirà alcun diritto, titolo o interesse nei confronti di o relativamente agli stessi, salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni. 14.3 Il Fornitore concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile per l’uso dei Lavori che siano necessari e nella misura necessaria per l’Acquirente al fine di ottenere e utilizzare il beneficio inteso dei Servizi. 14.4 Laddove venga intrapresa una controversia contro l’Acquirente poiché i Prodotti o i Servizi violano un brevetto, copyright o altri diritti esistenti in Italia o nel Regno Unito appartenenti a qualsiasi terzo, il Fornitore indennizzerà l’Acquirente per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese assegnate giudizialmente o sostenute dall’Acquirente in connessione con la citata controversia o corrisposte ovvero di cui si è concordato il pagamento dall’Acquirente a titolo transattivo a condizione che: (i) al Fornitore sia dato pieno controllo di qualsiasi procedimento o negoziazione in connessione con tale controversia; (ii) l’Acquirente dia al Fornitore tutta la ragionevole assistenza ai fini di tali procedimenti o negoziazioni; (iii) salvo se previsto da una sentenza definitiva, l’Acquirente non paghi o accetti tale controversia o transiga tali procedimenti senza il consenso del Fornitore; (iv) l’Acquirente non farà nulla che potrebbe o possa viziare qualsiasi polizza assicurativa o copertura che l’Acquirente possa avere in relazione a tale violazione e compierà ogni sforzo per recuperare qualsiasi somma dovuta ai sensi delle stesse e tale indennizzo non si applicherà nella misura in cui l’Acquirente recuperi qualsiasi somma ai sensi di tale polizza o copertura; (v) il Fornitore avrà diritto di ottenere, e l’Acquirente dovrà di conseguenza essere responsabile di fronte il Fornitore per, tutti i danni e i costi (laddove esistenti) aggiudicati a favore dell’Acquirente e che sono da pagare ovvero il cui pagamento è stato concordato con il consenso dell’Acquirente (tale consenso dell’Acquirente non potrà essere irragionevolmente rifiutato) a qualsiasi altra parte con riguardo di tale controversia, e (vi) senza pregiudizio per ogni altro obbligo dell’Acquirente ai sensi della common law, il Fornitore avrà il diritto di chiedere all’Acquirente di intraprendere delle misure che il Fornitore potrà ragionevolmente esigere al fine di mitigare o ridurre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa che il Fornitore abbia la responsabilità di indennizzare all’Acquirente ai sensi del presente Articolo 14.4, tali misure potranno includere (con possibilità di scelta della parte del Fornitore ) l’accettazione dal Fornitore dei Prodotti o Servizi non contraffatti, modificati o sostituti. 14.5 Il Fornitore non avrà alcun obbligo o responsabilità ai sensi dell’Articolo 14.4 nella misura in cui la violazione derivi da: (i) qualsiasi aggiunta o modifica effettuata ai Prodotti e/o ai Servizi in questione, che non sia effettuata dal Fornitore o con il suo previo consenso scritto; (ii) qualsiasi informazione fornita dall’Acquirente al Fornitore, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi specifica; (iii) l’esecuzione da parte del Fornitore di qualsiasi lavoro richiesto verso qualsiasi Prodotto o la prestazione di qualsiasi Servizio, in conformità con i requisiti o la specifica dell’Acquirente; (iv) una combinazione con o un’aggiunta all’attrezzatura non prodotta o sviluppata dal Fornitore; o (v) l’utilizzo di Prodotti oltre tale scopo previsto dal Fornitore o approvato per iscritto dal Fornitore. 14.6 Fermo restando quanto stabilito dall’Articolo 12.1, il presente Articolo 14 regola l’intera responsabilità del Fornitore e il rimedio esclusivo dell’Acquirente con riferimento a qualsiasi pretesa violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti ad un terzo derivanti da o in connessione con l’esecuzione di qualsiasi Contratto. Il presente Articolo 14 sarà soggetto ai limiti di responsabilità di cui agli Articoli 12.3, 12.4 e 12.5.

  • Adempimenti L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. n. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.