Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento Clausole campione

Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento a) Il Comune si impegna a: concrete di soluzione ai problemi in esame e definirà la progettazione delle attività sia per le fasi di programmazione, controllo e attuazione delle fasi operative degli interventi; b) Il Comitato Sant’Xxxxxx si impegna a: • Chiedere l’inclusione dei nominativi, che svolgono le attività del presente patto di collaborazione, nell’elenco dei “Volontari per i patti di Collaborazione” e comunicare qualsiasi variazione di tali nominativi, tramite comunicazione scritta, all’Ufficio Partecipazione Territoriale - Beni Comuni. • Svolgere le attività previste avvalendosi esclusivamente dei propri volontari iscritti all’elenco dei “Volontari per i patti di Collaborazione e in collaborazione con le altre realtà operanti sul territorio attenendosi alle direttive operative e logistiche stabilite nell’ambito del Laboratorio Urbano Permanente; • Comunicare mensilmente , nell’ambito del Laboratorio Urbano Permanente o tramite mail all’Ufficio Partecipazione Territoriale - Beni Comuni le giornate e il numero di ore effettivamente svolte dai volontari del Comitato Sant’Xxxxxx, iscritti all’elenco dei “Volontari per i patti di Collaborazione”, per le attività oggetto del patto di Collaborazione stabilite nell’ambito del Laboratorio Urbano Permanente. • Utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune di Terni impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di Collaborazione; • Verificare il puntuale rispetto degli obblighi e obiettivi previsti nel presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri; • Dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione; • Attivare forme di contributi a vario titolo al fine di finanziari i progetti di cui al presente Patto, da definire nell'ambito del laboratorio Urbano Permanente;
Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento a) Il Comune si impegna a: b) Il Centro Sociale il Rivo si impegna a: • Svolgere le attività previste avvalendosi dei propri volontari e in collaborazione con le altre realtà operanti sul territorio; • Fornire i materiali e quant’altro occorre per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Patto di Collaborazione; • Verificare il puntuale rispetto degli obblighi e obiettivi previsti nel presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri; • Dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione; • Attivare forme di contributi a vario titolo al fine di finanziari i progetti di cui al presente Patto, da definire nell'ambito del laboratorio Urbano Permanente;
Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento. L’Associazione, con i propri volontari, si impegna a:
Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento a) Il Comune si impegna a: b) Il Centro Socio Culturale Quartiere Polymer Aps si impegna a: • Realizzare un laboratorio artigianale per il recupero del giocattolo usato da immettere, successivamente, nella rete della distribuzione Caritas diocesana e del relativo emporio che coinvolgerà abilità di singoli cittadini e /o associazioni, nonché, le diverse responsabilità dei soggetti interessati; ▪ Svolgere le attività previste dal presente Patto di Collaborazione avvalendosi dei propri volontari, anche, in collaborazione con le altre realtà del territorio; • Dare immediata comunicazione al Comune di Terni delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività; • Assicurare una adeguata formazione mediante dei corsi teorico-pratici svolti da personale qualificato per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla sicurezza ed alle norme da seguire durante le attività di cui al presente Patto nel rispetto del T.U.S. (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), sollevando il Comune di Terni da ogni e qualsiasi responsabilità in merito; • Mettere a disposizione dei volontari e collaboratori che svolgono l'attività, di cui al presente Patto di Collaborazione, tutti gli strumenti necessari a svolgere in sicurezza la propria attività nel rispetto del T.U.S. (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), sollevando il Comune di Terni da ogni e qualsiasi responsabilità in merito; • Attivare forme di contributi a vario titolo al fine di finanziare i progetti di cui al presente Patto, da definire nell'ambito del Laboratorio Urbano Permanente; • Verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri; • Sviluppare, previa concertazione con il Laboratorio Urbano Permanente, autonomia nel reperimento delle risorse di autofinanziamento, in armonia con le indicazioni previste dal proprio Statuto, al fine di garantire la sostenibilità delle attività promosse e la copertura di eventuali costi; • Dare immediata comunicazione al Comune di Terni di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione.
Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento. Le Associazioni proponenti si impegnano a: Il Comune si impegna a:
Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento a) Il Comune si impegna a: b) La Confraternita San Xxxxxxxx e San Xxxxxxxxx xx Xxxxx, si impegna a:
Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento a) Il Comune si impegna a: b) La Ternana Marathon Club A.S.D si impegna a:
Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento a) Il Comune si impegna a: b) L’Associazione Culturale Xxxxx Xxxxxxxx si impegna a: • Svolgere le attività previste avvalendosi del proprio personale, dei volontari e in collaborazione di altri soggetti culturali e pubblici operanti sul territorio ; • Verificare il puntuale rispetto degli obblighi e obiettivi previsti nel presente Patto di collaborazione da parte dei propri membri; • Dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di collaborazione; • Attivare forme di contributi a vario titolo al fine di finanziari i progetti di cui al presente Patto, da definire nell'ambito del laboratorio Urbano Permanente;
Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento a) Il Comune si impegna a: ⮚ L’Associazione Noità si impegna a: della città di Terni attraverso interventi didattici, culturali ed artistici per la valorizzazione e la rigenerazione di contesti urbani; • Verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri; • Dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione; • Attivare forme di contributi a vario titolo al fine di finanziari i progetti di cui al presente Patto, da definire nell'ambito del laboratorio Urbano Permanente; • Collaborare con l’Istituto d’Istruzione Superiore Classico e Artistico Tacito-Metelli nella organizzazione delle attività previste nell’ambito del patto di Collaborazione., ⮚ L’Istituto d’Istruzione Superiore Classico e Artistico Tacito-Metelli si impegna a: • Progettare e realizzare la parte artistica e culturale, oggetto del presente Patto di collaborazione, anche ai fini dell’alternanza scuola-lavoro, di cui alla Legge n.107/2015, prevista dall’art.19 del Regolamento Beni Comuni; • Realizzazione del Progetto “Piano Scuola estate 2021. Il Ponte per un nuovo inizio” nell’ambito dei Progetti “PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’” promossi dal Ministero dell’Istruzione.

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  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.