Fasi operative Clausole campione

Fasi operative. La durata della convenzione è prevista su un arco temporale di due anni a partire dalla data di sottoscrizione; all’interno di detto arco temporale, il progetto di ricerca, e quindi il relativo assegno di ricerca o borsa di studio, si svilupperà in 12 mesi.
Fasi operative. Tutti i tempi nei quali dovranno essere svolte le seguenti operazioni sono indicati in Appendice A (“Tempi Consegna Lavori”). Qualora il Narratore fosse impossibilitato, per motivi personali, a completare nei termini previsti la Narrazione Iniziale e/o la Narrazione Finale, potrà richiedere a Tektime, tramite e-mail, un'estensione di tali termini, non superiore a trenta giorni solari, che dovrà essere approvata sia dal DDD che da Tektime stessa. In caso di approvazione dell'estensione, Tektime provvederà a modificare tali termini e aggiungerà, nella scheda della Narrazione presente su Portale, una nota indicante tale variazione. Di seguito le fasi operative in ordine cronologico che dovranno essere svolte utilizzando le procedure messe a disposizione nel Portale: a) il DDD inserisce i dati relativi al Libro (titolo, sottotitolo, serie, descrizione breve, descrizione completa, dati vendite, numero parole, etc); b) il DDD inserisce, facoltativamente, un Contributo Narrazione; c) il DDD inserisce un estratto del Libro in formato PDF; d) Il DDD ricerca un Narratore oppure il Narratore ricerca un Libro da narrare; e) Il Narratore stabilisce i tempi per l'inizio del lavoro di Narrazione (Data Xxxxxx Xxxxxx) e i tempi per la consegna della Narrazione Iniziale e della Narrazione Finale; f) il DDD accetta fornisce al Narratore una copia elettronica del Libro modificabile e non protetta da qualsiasi protocollo di Digital Rights Management; g) il Narratore consegna al DDD, per l'approvazione, la Narrazione Iniziale del Libro; h) il DDD approva la Narrazione Iniziale oppure richiede al Narratore di revisionare la Narrazione Iniziale. Le revisioni ammesse saranno massimo due (2). Tempi e modalità sono descritti nella sezione 5; i) Il DDD, nel caso in cui abbia stabilito un Contributo Narrazione, dopo l'approvazione della Narrazione Iniziale, dovrà acquistare una Golden Copy del Libro per un importo uguale a quanto stabilito nella sezione 4.3 punto b) maggiorato dell'eventuale Rimborso Spese Forfetario; j) il Narratore completa la Narrazione Finale e la consegna al DDD per l'approvazione, k) il DDD approva la Narrazione Finale oppure richiede al Narratore di revisionare la Narrazione Finale. Le revisioni ammesse saranno massimo tre (3). Tempi e modalità sono descritti nella sezione 5; l) Tektime approva definitivamente la Narrazione Finale m) il DDD procede con la Pubblicazione, approvando la distribuzione da parte di Tektime, della versione digitale della Narrazione Fi...
Fasi operative. 1. Il Servizio X-COM si articola nelle seguenti fasi operative: a) acquisizione e riscontro delle Operazioni; b) inoltro al Servizio di Liquidazione; c) gestione delle Garanzie.
Fasi operative. 1. Nei casi di cui all'art. 34, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con provvedimento formale, individuerà, in relazione alla gravità dell'evento e alle necessità conseguenti, la durata dei periodi per i quali applicare le seguenti fasi operative per il personale inviato in missione: · 1^ fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 24 ore su 24 · 2^ fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 16 ore su 24. · 3^ fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 12 ore su 24. 2. Il cambio del personale dovrà effettuarsi non oltre i 7 giorni di permanenza nella 1^ fase, 10 giorni della 2^ fase, 14 giorni nella 3^ fase. 3. Al rientro da tali periodi il personale ha diritto a 24 ore di riposo prima di essere reinserito nei turni ordinari. 4. Le 24 ore di riposo decorrono dall'arrivo nella sede di servizio di appartenenza. 5. Qualora il personale impiegato nella 2^ e 3^ fase venga utilizzato al di fuori dell'orario previsto (16/24, 12/24) la prestazione sarà retribuita come straordinario aggiuntivo. 6. Il trasferimento dalla sede ordinaria di servizio al sito di intervento è considerato orario di lavoro. 7. Al personale dipendente dal Comando interessato all'emergenza, che partecipa alle fasi 1^, 2^ e 3^ in particolari e disagiate condizioni di impiego, è corrisposto, qualora sussistano le condizioni CONAPO generali che danno diritto all'indennità di missione, l'intero trattamento previsto dalla vigente normativa. 8. Il personale delle sezioni operative da inviare in sostituzione viene individuato, compatibilmente con le esigenze di servizio, tra quello che non ha effettuato il precedente turno di lavoro.
Fasi operative. 1. Per ogni struttura, l’ASR seleziona in modo del tutto casuale, sulla base dei dati SDO, un campione di cartelle da esaminare pari al 4% del totale dei ricoveri DH, esclusi i ricoveri classificati nei 43 DRG a rischio di inappropriatezza (individuati secondo i criteri di selezione del DPCM 29/11/2001), i ricoveri delle U.O. di Psichiatria, di Ostetricia ed i ricoveri a soggetti di età inferiore a 14 anni. 2. In ogni struttura, tale campione di cartelle da sottoporre a controllo esterno viene esaminato in loco da due ispettori regionali (controllori PRUO), i quali svolgono un processo di revisione delle cartelle, secondo i criteri riportati nel 7. Allegato A1. E’ da specificare che, se durante il controllo esterno una cartella tra quelle indicate dall’ASR non risulta reperibile, in mancanza di idonea ed ufficiale documentazione esplicativa di tale mancanza il ricovero corrispondente viene valutato inappropriato. Inoltre, i nominativi degli ispettori componenti il gruppo sono scelti in modo casuale, escludendo di volta in volta coloro che hanno residenza prossima al luogo ove la struttura oggetto della revisione è ubicata, e coloro che sono legati da rapporti di lavoro con la struttura stessa. Infine, una volta terminato il controllo esterno, che deve essere svolto in modo da evitare che il personale della struttura venga a conoscenza dei risultati, i controllori PRUO regionali sono tenuti ad un riserbo assoluto sugli esiti, pena l’immediata esclusione dal gruppo di valutatori e la revoca della qualifica. 3. Successivamente alla ricezione dei risultati del controllo esterno relativi a tutte le strutture regionali, l’ASR fornisce ad ognuna di esse un secondo elenco di cartelle da sottoporre, invece, al controllo interno. Questo nuovo campione di cartelle è pari all’20% del totale dei ricoveri DH, e tali cartelle sono estratte con modalità casuale, tuttavia includendo al proprio interno tutte le cartelle precedentemente sottoposte a controllo esterno. Tale campione è statisticamente rappresentativo del totale dei ricoveri, con un margine di inferenza minore del 10% sulla stima puntuale (ovvero largamente superiore agli standard accettati a livello internazionale, che sono quelli – estremamente conservativi – in seguito applicati). 4. Ogni struttura, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’ASR dei numeri di cartella da esaminare, si impegna a svolgere il controllo interno di appropriatezza su tali cartelle, avvalendosi di propri ispettori, i quali p...
Fasi operative. Attività dell’anno di svolgimento del progetto:
Fasi operative. La durata della convenzione è prevista su un arco temporale di due anni a partire dalla data di sottoscrizione. All’interno di detto arco temporale di sviluppo del progetto di ricerca, verranno banditi un assegno di ricerca ed una borsa di studio, entrambi per la durata di 12 mesi, con oggetto le tematiche di ricerca specificate nel progetto (vedi par. 2). Il progetto di ricerca sarà sinteticamente articolato nelle seguenti fasi, che potranno subire variazioni a seguito di valutazioni congiunte con il DARA, eventualmente resesi necessarie nel corso dello svolgimento. Fase 1: ricerca bibliografica e delle metodologie più opportune da applicare; Fase 2: attivazione delle procedure per la selezione e l’assegnazione dell’assegno di Fase 3: pianificazione, organizzazione ed esecuzione dell’attività di ottimizzazione dei metodi e degli strumenti in situ; Fase 4: elaborazione e discussione dei risultati e predisposizione di pubblicazioni di sintesi e di relazioni da presentare alla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Fasi operative. La durata della convenzione è prevista su un arco temporale di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione; come tempistica e fasi operative per le tre diverse tematiche si prevede che: • Il lavoro di ripristino delle funzionalità del portale “Indicatori della montagna”, della migrazione dei dati su piattaforma open source sarà completato durante i primi 6/8 mesi di progetto; la manutenzione del portale verrà comunque assicurata per l’intera durata del progetto (tre anni). • Lo studio dell’impatto dei cambiamenti climatici sui processi valanghivi verrà svolto in diverse fasi: 1. Analisi degli archivi storici degli eventi valanghivi (archivio Meteomont e archivi storici): 1-6 mesi. 2. Acquisizione di dati meteoclimatici e da modelli di rianalisi (es. vari prodotti ERA di ECMWF), relativi alle temperature dell’aria e alle precipitazioni, con particolare riguardo a quelle nevose: 1-6 mesi. 3. Ricerca/acquisizione di fotografie aeree, immagini da satellite, cartografia possibilmente dalla metà del XX secolo: 1-6 mesi. 4. Analisi delle immagini telerilevate e della cartografia acquisita: 7-18 mesi. 5. Elaborazioni statistiche e territoriali dei dati precedentemente raccolti al fine dell’elaborazione di una carta della suscettibilità da valanga per le aree montane di Lazio e Abruzzo: 19-24 mesi.
Fasi operative. La definizione delle superfici interessate è stata sviluppata in due fasi: • acquisizione e verifica documentale • rilievi e misurazioni La prima fase è stata dedicata alla ricerca ed alla individuazione dei dati censuari (fogli, particelle e ditte catastali) ricadenti nel comune interessato dai lavori anzidetti, in particolare sono stati acquisiti tutti i fogli catastali interessati. Nella seconda fase sono state determinate le aree da espropriare operando la sovrapposizione del tracciato di progetto sui fogli catastali. Per poter limitare al massimo eventuali pur piccoli errori di roto-traslazione, fisiologicamente riscontrabili in operazioni del genere, la sovrapposizione tra le planimetrie di progetto e le planimetrie catastali è stata effettuata foglio per foglio georeferendo il tutto nel sistema di coordinate WGS84 – UTM 33. Poiché l'intero sviluppo della parte grafica è stato assolto su supporto informatico (utilizzando fogli catastali in formato raster trasformati in vettoriali con un programma in ambiente CAD), il calcolo delle aree interessate dall'opera da realizzare è stato determinato in modo automatico basandosi sul metodo analitico. Successivamente, note le ditte catastali interessate con i relativi aggiornamenti e noti i valori di mercato delle aree da occupare, si è passati al calcolo delle indennità provvisorie predisponendo un foglio elettronico sul quale sono stati riportati i dati catastali (intestazione, foglio, particella, area, coltura registrata in catasto), gli estremi legislativi che contemplano gli espropri per pubblica utilità e tutte le altre informazioni necessarie al calcolo delle indennità.

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  • Modalità operative Al ricevimento del Modulo di Adesione AmbienteScuola® S.r.l. invierà alla scuola la lettera di copertura provvisoria – unico documento valido per la co- pertura immediata. Se il numero degli alunni indicato nel Modulo di Adesione è: - definitivo, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza. Se nel frattempo la scuola avrà già provveduto al pagamento riceverà la Polizza quietanzata; - non definitivo, entro i successivi 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, la scuola potrà modificarlo secondo le proprie esigenze e ri- ceverà un’ulteriore copertura per il nuovo numero di alunni comunicato. AmbienteScuola® S.r.l. potrà inviare eventuali avvisi per informare la scuola della scadenza del termine utile (30 giorni) per la comunicazione del nume- ro definitivo. Comunque onde evitare ritardi nella consegna del Contratto di Assicurazione, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza considerando l’ultimo numero di Assicurati comunicato, come definitivo.

  • MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Area Giuridica Risorse Umane 0000579/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE COMPONENTI LA MEDICINA DI GRUPPO DENOMINATA XXXXX NELL'AMBITO DELLA CASA DELLA SALUTE XXXXX - NUCLEO CUPRE PRIMARIE XXXXX. DISTRETTO di Parma 0000580/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) PROGETTO DI SORVEGLIANZA EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA - SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS-PAIP). TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA XXXXXX XXXXXXX (ARPAE) - CENTRO TEMATICO REGIONALE AMBIENTE E SALUTE - PER ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ESPOSIZIONI AD AGENTI INQUINANTI. DIREZIONE SANITARIA Aziendale 0000581/2019 24/07/2019 Assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 CPS - cat. D - Ostetrica, con sede di lavoro presso l'Ospedale di Fidenza.

  • OBBLIGHI DEL FORNITORE 14.1 Il Fornitore si obbliga per l’intero periodo di durata del Contratto, ad eseguire la prestazione oggetto del Contratto stesso secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti facenti parte del Contratto e si impegna, inoltre, a garantire a ENEL che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche disponibili, a regola d’arte e avvalendosi di personale qualificato e idoneo all’espletamento delle attività. 14.2 Il fornitore si obbliga inoltre a: • eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa di ENEL e/o di terzi; • dare immediata comunicazione ad ENEL di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; • adottare, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad ENEL e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto; • curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente ad esclusivo carico di ENEL, per i quali, comunque, il Fornitore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione; • comunicare immediatamente ad ENEL ogni variazione intervenuta rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni rese ad ENEL ai fini dell’affidamento del Contratto. Inoltre, il Fornitore accetta che ENEL potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità e la attualità delle dichiarazioni fornite, e si impegna a produrre su richiesta di ENEL, sin dalla stipula del contratto, eventuale idonea ulteriore documentazione. Qualora dovesse emergere il mancato aggiornamento delle informazioni e/o la loro non veridicità ENEL, potrà, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, adottare - a suo insindacabile giudizio - provvedimenti di diniego/sospensione/esclusione dal sistema di qualificazione di ENEL, nonché di risoluzione immediata e di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto/i Contratti assegnati sulla base delle dichiarazioni infedeli. 14.3 Resta fermo, pertanto, che il Fornitore assume su di sé tutti gli ulteriori obblighi ed oneri anche se non espressamente indicati nel Contratto ma necessari ai fini dell’esecuzione delle prestazioni o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte. 14.4 Il Fornitore, durante l’esecuzione del contratto, è tenuto a comunicare preventivamente ad ENEL eventuali modifiche di uno o più prodotti presenti nel catalogo ed oggetto del contratto, evidenziando tutte le novità introdotte rispetto alla fornitura originaria oggetto del contratto. Il fornitore garantisce in ogni caso, che le novità introdotte non pregiudicheranno in alcun modo l’installazione del prodotto rispetto alla versione precedente e non creeranno pregiudizio alla sicurezza e all’ambiente. ENEL si riserva di valutare le modifiche proposte prima dell’accettazione. In ogni caso il fornitore si impegna a mantenere invariati i prezzi originariamente riportati nel contratto.

  • CONDIZIONI SPECIALI Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.

  • Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

  • Rilevati e rinterri Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l'Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con xxxxxxxx, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa. È obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte. Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con l'Appaltatore. I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

  • POLIZZE ASSICURATIVE 33.1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 33.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia 33.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, a garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.22.3, e a garanzia della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle polizze. 33.6. Tutte le polizze devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 33.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 33.8. Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.. 33.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.