Patto di collaborazione Clausole campione

Patto di collaborazione. 1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi concorda‐ no tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela e ri‐ generazione dei beni comuni urbani. 2. Il contenuto del patto varia in relazione alla natura del bene comune, alla complessità del progetto e degli interventi programmati, alla durata della collaborazione. 3. Il patto di collaborazione, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire in particolare: a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti; b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata del‐ la stessa; c) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto; d) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa de‐ gli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture as‐ sicurative e l’assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento, nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività; e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Alessandria in conse‐ guenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati; f) le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare; g) le misure di pubblicità del patto di collaborazione, le modalità di documentazione del‐ le azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risul‐ tati prodotti; h) la partecipazione e l’affiancamento del personale del Comune nei confronti dei citta‐ xxxx xxxxxx, finalizzato anche alla vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestio‐ ne delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irroga‐ zione di sanzioni per l’inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto; i) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante; j) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
Patto di collaborazione. 1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. 2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. 3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare: a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione; b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa; c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento; d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto; e) l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali); f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati; g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto; h) l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti; i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
Patto di collaborazione. 1. Il patto sottoscritto costituisce titolo valido, anche se non in via esclusiva, per l’uso dei beni che ne sono oggetto e delle dotazioni connesse. Non è ammesso il rinnovo del patto di collaborazione. 2. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l’efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto, e solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari.
Patto di collaborazione. Fra i soggetti attivi (proprietari immobili e l’ Associazione Pro Loco) e il Comune sarà stipulato, come previsto dal vigente regolamento sul Baratto Amministrativo, un patto di collaborazione, dove sarà concordato tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi previsti nella presente proposta e sarà definito ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sul Baratto Amministrativo. Per tutto quello non previsto nel presente bando, si rimanda al sopracitato Regolamento. Le domande dovranno essere presentate al Comune a mano o mediante raccomandata A/R tramite servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune di S. Xxxxx a Monte (farà fede il timbro di arrivo e non di partenza) o all’indirizzo PEC : xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune. comunicando tutte le informazioni richieste ed i dati necessari per l’istruttoria della domanda, secondo il modello predisposto.
Patto di collaborazione. 1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Amministrazione e cittadini attivi definiscono e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.
Patto di collaborazione. CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE PER LA FORMAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE
Patto di collaborazione. 1. Il patto di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è lo strumento con cui Amministrazione e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione sociale e rigenerazione dei beni comuni. 2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati ed alla durata della collaborazione. 3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare: a) Il soggetto proponente: nel caso la proposta di collaborazione sia trasmessa da parte di cittadini attivi in forma associata viene indicato un referente unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione. Gli Statuti e gli atti costitutivi raccolti in fase istruttoria sono acquisiti al fascicolo del procedimento unitamente a tutti i documenti rilevanti ai fini della definizione del patto; b) L’indicazione del Responsabile Unico del Procedimento: nella fase attuativa di ciascun patto di collaborazione il R.U.P., individuato dal Dirigente, costituisce il punto di contatto tra i cittadini attuatori del patto e gli altri uffici dell’amministrazione interessata. Rientrano tra le funzioni del R.U.P. oltre a quanto previsto ai successivi artt. 7 e 8, la convocazione di incontri con i cittadini attivi nella fase iniziale per co-progettare il patto e, successivamente, per la sua implementazione. In generale, il R.U.P. gestisce il rapporto di collaborazione fra i cittadini attivi coinvolti nell’attuazione delle azioni previste dal patto e l’amministrazione. Le sue funzioni si svolgono per l’intera durata del patto di riferimento; c) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione; d) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa; e) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento; f) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto; g) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altr...
Patto di collaborazione. Interventi di cura occasionale

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  • Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 1. Il Concessionario di Gestione, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente concessione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014. 2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso al Concessionario di Gestione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario di Xxxxxxxx si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. 4. L’Amministrazione Comunale, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario di Gestione il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della presente concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

  • Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale. 4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa); 6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del Risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

  • Diritto di opposizione Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

  • Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Contesto di riferimento L' Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario realizza servizi ed interventi di sostegno allo studio per gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dei tre Atenei e degli altri Istituti/Accademie Toscane. Con l’entrata in vigore delle nuove normative sulla sicurezza informatica Agid e il GDPR è stato necessario rivedere l'intera infrastruttura informatica aziendale ed implementare una serie di misure specifiche, attivare nuovi servizi, istallare/sostituire apparati, rivedere e riformulare tutte le policy di accesso ai vari apparati, alle postazioni di lavoro e agli applicativi centralizzati presenti. Il variare della situazione in ambito globale ha creato anche nuove esigenze derivanti dalla necessità di avere sempre una maggiore continuità ed efficienza dei mezzi telematici quindi di connettività lato intranet e soprattutto, sul versante dei servizi forniti agli studenti residenti presso le RR.UU., esigenza che è diventata una necessità impellente per l’utilizzo della didattica a distanza Cambiando gli scenari, si aprono quindi altri fronti di intervento che non si limitino a gestire le emergenze locali ma che vadano verso un ridisegno e reingegnerizzazione dei servizi offerte di fruibilità generale degli stessi e nello specifico per le RR.UU., ad una revisione sia in termini di infrastruttura fisica generale, di copertura wifi interna che di banda complessiva di uscita su internet. Gli obiettivi da realizzare sono: potenziare l'intera rete connettività interna ed esterna sulle sedi principali e secondarie del DSU su tutto il territorio al fine di ottimizzare la fruizione di tutti i servizi ed in particolare per il servizio di connettività degli studenti residenti presso le varie RR.UU. I listini RTRT4 offrono pertanto lo strumento per poter migrare le attuali linee in essere sui Listini RTRT3 a tipologie di performanti; più nello specifico migrare i servizi in rame a fibra ottica e potenziare quanto già in fibra con tagli di banda più elevati sia lato internet che intranet al fine di ottimizzare la navigazione interna e rendere maggiormente fruibili i servizi ed i software gestionali centralizzati nell'anello interno tra le tre sedi xxx.xx principali di Siena, Firenze e Pisa. Il dettaglio dei piani di indirizzamento ed ogni altra informazione tecnica necessari alla migrazione delle linee è indicata nel rispettivo foglio tecnico. 4.1.1 Elenco sedi amministrazione Elenco sedi: n. sede indirizzo civico comune prov.

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)