SALA INSEGNANTI Clausole campione

SALA INSEGNANTI. La sala insegnanti verrà regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. A tal scopo sono state adottate le seguenti prassi:  viene esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza, considerato uno spazio pari ad 1 mq per ogni persona deducendo dalla superficie lorda l’area occupata dagli arredi;  sono presenti dispenser di soluzione alcolica;  è presente prodotto disinfettante e salviette monouso per la disinfezione della postazione e degli oggetti comuni utilizzati, da farsi al termine dell’attività nell’aula;  viene effettuata frequente aerazione del locale;  è sempre obbligatorio l’uso della mascherina.

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  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Che cosa è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Che cosa NON è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) • L’assicurazione dai furti non agisce quando la bicicletta: − si trovava all’aperto o in spazi ad uso comune; − viene smarrita o sottratta in caso di incendio, esplosione o scoppio; − viene sottratta da: o persone che abitano con te od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali devi rispondere, esclusi i collaboratori domestici; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; o persone a te legate da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’ articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti. − viene sottratta in occasione di fatti di guerra, anche civile e senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; − viene sottratta in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maerggiate, frane, valanghe e slavine; − è di tua proprietà e/o il suo utilizzo è inerente ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi; − viene sottratta a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali dove era stata posta rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. • Inoltre Europ Assistance non riconosce indennizzo qualora l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdure cose che non esistevano al momento del sinistro, sottrae o manomette cose salvate, adopera documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro oppure se facilita il progresso di questo.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.