Santo Patrono (mobile). In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 43. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Organizzazione sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Organizzazione od in alternativa alla normale retribuzione di cui al precedente art. 43, in accordo con l'interessato.
Santo Patrono (mobile). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavo- ratrice o del lavoratore la normale retribuzione di cui all’art. 82. Le lavoratrici o i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette gior- nate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall’Amministrazione sentito l’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di ripo- so, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in ac- cordo con l’interessato. Xxx accertate esigenze di servizio non consentano il riposo compensativo, la lavoratrice o il lavoratore avrà come compen- so una corrispondente quota economica o le stesse ore potran- no confluire, su richiesta della lavoratrice o lavoratore, in banca ore, fatte salve le maggiorazioni e/o le indennità, ove dovute.