Common use of Sanzioni e penali Clause in Contracts

Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazionifornite.

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Samples: www.ats-milano.it, www.ats-milano.it

Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatoredell’Aggiudicatario, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione all’Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del 18 subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioniforniteinformazioni fornite. Il presente contratto si stipula, ferme restando le verifiche dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, pertanto i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni verranno corrisposti sotto condizione risolutiva; i soggetti di cui all’ art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

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Samples: Contratto Per Scrittura Privata

Sanzioni e penali. A norma La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire la piena osservanza di quanto previsto dall’arttutte le disposizioni del presente Capitolato, pena la rescissione del contratto. 3 comma 9 Le modifiche ad una o più clausole del presente capitolato dovranno essere oggetto di accordo scritto tra le parti. L’Ufficio dell’Unione può richiedere la sostituzione di operatori della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nulloditta qualora ritenga tale personale non idoneo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competentiditta dovrà provvedere a tale sostituzione entro 48 ore naturali e consecutive dalla richiesta scritta. Nel caso l'Amministrazione accerti che in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Aggiudicatario, il servizio di cui al presente contratto, anche per un solo giorno non venga espletato o non dovesse riscontrarsi conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara ed al progetto tecnico presentato in sede di gara, l’Unione dei Comuni d’Ogliastra applicherà all’Aggiudicatario le penalità di cui al capitolato speciale d’appalto e nello specifico: ✓ per sostituzione durante l'anno educativo del personale educatore effettuato per esigenze organizzative dell’appaltatore, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via e- mail) all’Ente: la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto sanzione prevista è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornodi ritardooperatore. La sanzione si triplica alla terza violazione; ✓ per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al veroeuro 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità dell'inadempimento. La sanzione si triplica alla terza violazione; ✓ per negligenza constatata dell’appaltatore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non correttezza costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento; ✓ per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’appaltatore e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento; ✓ per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato; ✓ per mancato rispetto delle informazionifornitedisposizioni del presente capitolato e/o per mancato rispetto di nonne igienicosanitarie o di nonne di qualsiasi altro genere attinenti i servizi insediati: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. L’eventuale applicazione di penali e la risoluzione per inadempimento dell’appaltatore saranno valutate ai fini di legge.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Asilo Nido Nel Territorio Dei Comuni Dell’unione Comuni D’ogliastra

Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazionifornite.

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Samples: Contratto D’appalto Avente Ad Oggetto Il Servizio Di Supporto Alla Uoc Risorse Umane E Organizzazione Nell’espletamento Di Concorsi Pubblici Indetti Dall’ats Della Città Metropolitana Di Milano

Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazionifornite.

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Samples: www.ats-milano.it

Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioniforniteinformazioni fornite.

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Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatoredell’Aggiudicatario, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è è: - sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a a: - pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario dell'Affidatario: - una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del 18 subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioniforniteinformazioni fornite.

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Samples: www.asst-garda.it