SANZIONI ECONOMICHE Clausole campione

SANZIONI ECONOMICHE. L'utente è tenuto a rispettare tutte le leggi, le disposizioni e i regolamenti vigenti gestiti da qualsivoglia autorità governativa, agenzia, organismo di regolamentazione o altre entità che esercitino poteri o funzioni regolamentari, compresi ma non limitatamente a, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti d'America (compresi l’OFAC ovvero Office of Foreign Assets Control, presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America), l'Unione europea, il Regno Unito, Her Majesty’s Treasury, Hong Kong, l'autorità monetaria di Hong Kong o altre autorità sanzionatorie, volti all'applicazione di sanzioni commerciali, economiche o finanziarie o di embarghi commerciali (“Sanzioni economiche”). L'utente accetta di non prendere parte, direttamente o indirettamente, a nessuna delle seguenti transazioni, e di non consentire tale partecipazione a terze parti che agiscano per suo conto: (i) transazioni che coinvolgono paesi, territori o altre giurisdizioni soggette a Sanzioni economiche, (ii) transazioni che coinvolgono persone che sono l'oggetto o il soggetto di Sanzioni economiche, o (iii) transazioni che coinvolgono violazioni delle Sanzioni economiche. Senza limitare il carattere generale di quanto precede, l'utente non potrà, direttamente o indirettamente, usare il Software o esercitare un'attività con terzi, né tanto meno commerciare materiali, beni o componenti che si trovino in o arrivino da un paese o giurisdizione soggetta a, o che in qualsiasi modo sia vietata da, le Sanzioni economiche, e conferma espressamente che non ordinerà, commercerà, venderà, o altrimenti disporrà e parteciperà, sia direttamente sia indirettamente, in alcuna attività economica in: (1) Iran; (2) Sudan; (3) Xxxxx del Nord; (4) Siria; (5) Cuba; (6) Bielorussia; (7) Zimbabwe; (8) Myanmar (Burma);
SANZIONI ECONOMICHE. La Struttura dichiara, garantisce e accetta quanto segue su base permanente: (a) né la Struttura, né il proprietario e/o la direzione della Struttura (i), direttamente o indirettamente, formano oggetto di, (ii) sono di proprietà o controllate da coloro che formano oggetto di, oppure (iii) agiscono in violazione di Sanzioni economiche;
SANZIONI ECONOMICHE. Senza limitare quanto sopra, il VENDITORE si impegna per se stesso e per i suoi agenti, rappresentanti e affiliati che forniscono Beni o Servizi in relazione a un Ordine, a rispettare tutte le sanzioni economiche, embarghi o blocchi applicabili che proibiscono i rapporti e le operazioni con, o che concernano, taluni paesi, territori, organizzazioni, enti o individui, incluse ma senza limitazione le sanzioni economiche e le leggi di controllo delle esportazioni e dei regolamenti degli Stati Uniti (collettivamente denominati, "Regolamento OFAC") e le sanzioni economiche dell'Unione Europea. In connessione con il Regolamento OFAC, Il VENDITORE dichiara e garantisce che: (i) né esso, né nessuno dei suoi proprietari, direttori, operai o dipendenti è a) un cittadino appositamente designato ("SDN"); b) una persona bloccata; oppure c) presente negli elenchi o soggetta ad altre liste di sanzioni gestite dal Dipartimento Americano del Tesoro per il Controllo dei Beni Esteri (U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control, "OFAC "), ognuno un "Soggetto presente nell'elenco OFAC"; (ii) né esso, né alcuno dei suoi proprietari o dirigenti è un dipartimento, un'agenzia o ente, o è altrimenti direttamente o indirettamente controllato da, o agisce per conto o in nome di una persona presente nell'elenco OFAC o un governo di qualsiasi paese soggetto ai regolamenti OFAC, inclusi ma senza limitazione, Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Sudan e Siria; (iii) nessuno dei fondi o altre proprietà utilizzati dal VENDITORE per eseguire ogni suo obbligo costituisce o costituirà fondi bloccati, beni o interessi immobili ai sensi del regolamento OFAC; (iv) né esso né alcuno dei suoi proprietari o fornitori vende o dirotta prodotti contrari al regolamento OFAC; e (v) che l'inserimento del VENDITORE, o di uno qualsiasi dei suoi proprietari, responsabili o chiunque sia associato con alcuno di essi, nell'elenco OFAC costituirà motivo di immediata risoluzione del presente Contratto o di qualsiasi altro ordine, contratto o accordo, senza possibilità di ricorrere per il VENDITORE.
SANZIONI ECONOMICHE. Per ogni violazione delle condizioni generali di vendita commessa da un acquirente, la Società XxxxxxxXxxxx.xxx srls potrà chiedere il pagamento della somma di €25000,00€, a titolo di risarcimento del danno subito. Resta intatto il diritto della società venditrice a richiedere al trasgressore delle presenti condizioni generali di vendita il risarcimento del maggior danno subito, qualora il danno sia economicamente maggiore rispetto all’importo della penale fissata nel precedente punto.
SANZIONI ECONOMICHE. L’Assicuratore non sarà tenuto a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto di assicurazione qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre l’Assicuratore a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

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  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.