Sanzioni nei confronti degli amministratori Clausole campione

Sanzioni nei confronti degli amministratori. Allorquando si abbia notizia del compimento di una violazione da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Xxxxxxxxx, che deve essere immediatamente informato, dovrà sempre tempestivamente trasmettere la notizia dell’accaduto all’intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del/i soggetto/i coinvolto/i, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio dei Revisori dei conti, i provvedimenti opportuni che possono includere anche la revoca in via cautelare dei poteri delegati nonché l’eventuale intervento del Fondatore per disporre l’eventuale sostituzione. Nell’ipotesi in cui a commettere la violazione siano stati più membri del Consiglio di Amministrazione di talché ogni decisione, in assenza dei soggetti coinvolti, non possa essere adottata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione richiede senza indugio l’intervento del Fondatore per deliberare in merito alla possibile revoca del mandato. Per l’ipotesi che uno dei Consiglieri coinvolti coincida con lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere più anziano provvede ad informare il Fondatore per le opportune decisioni da assumere in merito. Anche da parte dei membri del Collegio dei Revisori dei conti è astrattamente ipotizzabile, e pertanto da scongiurare, il compimento di qualsiasi tipo di violazione. Ne consegue che, alla notizia del compimento di una violazione da parte di uno o più Revisori, il Collegio, dovrà tempestivamente trasmettere la notizia dell’accaduto all’OdV e al Consiglio di Amministrazione. È dovere e potere di qualunque Revisore non interessato dalla violazione inviare la comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà assumere, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, anche la richiesta di intervento da parte del Fondatore al fine di adottare le misure più idonee ed opportune. La violazione compiuta dai Consulenti, dai Collaboratori, dai Partner, dai Fornitori e dai Beneficiari costituisce inadempimento rilevante anche ai fini della risoluzione del contratto in essere tra gli stessi e la Fondazione, secondo clausole opportunamente sottoscritte, di cui al successivo capitolo 6. Nell’ambito di tutte le tipologie contrattuali di cui al presente paragrafo, è prevista l’adozione di rimedi contrattuali, quale conseg...
Sanzioni nei confronti degli amministratori. Allorquando si abbia notizia del compimento di una Violazione da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’OdV, che deve essere immediatamente informato, dovrà sempre tempestivamente trasmettere la notizia dell’accaduto all’intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del/i soggetto/i coinvolto/i, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni che possono includere anche la revoca in via cautelare dei poteri delegati nonché la convocazione dell’Assemblea dei Soci per disporre l’eventuale sostituzione. Nell’ipotesi in cui a commettere la Violazione siano stati più membri del Consiglio di Amministrazione di talché ogni decisione, in assenza dei soggetti coinvolti, non possa essere adottata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società convoca senza indugio l’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla possibile revoca del mandato. Per l’ipotesi che uno dei consiglieri coinvolti coincida con lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto previsto dalla legge in tema di urgente convocazione dell’Assemblea dei Soci. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme in materia di convocazione dell’Assemblea dei Soci all’interno di società per azioni.
Sanzioni nei confronti degli amministratori. DACI valuta con rigore le infrazioni al Modello, incluse le previsioni in materia di whistleblowing, poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne proiettano l’immagine verso dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, partner commerciali, autorità e pubblico in generale. DACI è fermamente convinta che i propri valori di affidabilità e trasparenza debbano essere in primo luogo fatti propri e rispettati da chi guida le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società. Gli amministratori sono inoltre tenuti a promuovere quando necessario l’aggiornamento e le modifiche del Modello e a curarne l’adeguatezza nel tempo. Le violazioni delle procedure e misure previste dal Modello e dal Codice etico, da parte dei membri del CdA, devono essere comunicate tempestivamente dall’OdV al presidente del CdA (o al CdA) ed al Collegio Sindacale. L’OdV procede agli accertamenti necessari, secondo il procedimento di cui sopra e propone al CdA la sanzione disciplinare ritenuta più idonea. Valuta poi l’infrazione e assume i provvedimenti più idonei nei confronti dell’autore della violazione. Tali provvedimenti possono consistere nella revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché nella convocazione dell’Assemblea dei soci per disporre l’eventuale sostituzione. Il CdA delibera sulla proposta dell’OdV a maggioranza assoluta dei componenti, escluso l’amministratore autore della violazione, previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale. Le sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori sono la revoca delle deleghe o dell’incarico e, nel caso in cui l’amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento.
Sanzioni nei confronti degli amministratori