IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Clausole campione

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti: 1 (uno) con la funzione di Presidente, nominato dall’assemblea su designazione della parte che non esprime il Presidente del Fondo;
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacali. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componen- te che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti: • 1 (uno) con la funzione di Presidente, nominato dall’Assemblea (su proposta della parte che non esprime il Presidente dell'Ente); • 1 (uno) effettivo ed 1(uno) supplente nominati dall’Assemblea (su proposta congiunta di CIU e Conflavoratori); • 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente nominati dall’Assemblea (su proposta della Confterziario). Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati. Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI x.xx Cons. Xxxxxx Xxxxxxxxx x.xx Dott.ssa Xxxxxx Xxxx x.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Pisa, 17 aprile 2018 Data di sottoscrizione 2018
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI x.xx Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx x.xx Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxxx
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro viene eletto dall'Assemblea della Lega Pro; è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti dell’Ateneo ed è disciplinato dalla Legge 30/12/2010 n. 240, dalle disposizioni dello Statuto di Ateneo e dalla normativa in materia.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, che subentrano, ai fini di garantire la funzionalità dell’Organo, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dei componenti effettivi nelle more della loro sostituzione, e altresì subentrano in caso di assenza anche se giustificata per almeno tre sedute consecutive. Il Presidente è designato l Ministero dell’Università e della Ricerca, di intesa con il Ministero dell’Istruzione; gli altri componenti sono designati due dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e due dall’Assemblea Consortile. Almeno uno dei membri effettivi del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, prescelti in conformità all’ordinamento vigente.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda sono affidati ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, nominato dal Sindaco, come previsto dall'art. 12 dello Statuto.