IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti: 1 (uno) con la funzione di Presidente, nominato dall’assemblea su designazione della parte che non esprime il Presidente del Fondo;
1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente nominati dall’Assemblea (designati congiuntamente da CIU e Conflavoratori); 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente nominati dall’Assemblea (designati congiuntamente da Confterziario e ALAR). Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati. Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacali. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componen- te che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI x.xx Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx x.xx Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxxx
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI x.xx Cons. Xxxxxx Xxxxxxxxx x.xx Dott.ssa Xxxxxx Xxxx x.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Pisa, 17 aprile 2018 Data di sottoscrizione 2018
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti: - 1 con la funzione di presidente, nominato dall’Assemblea su designazione della parte che non esprime il presidente del Fondo; - 1 effettivo e 1 supplente nominati dalla Assemblea (designati congiuntamente da ; - 1 effettivo e 1 supplente nominati dalla Assemblea (designati congiuntamente da . Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati. Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti designati di comune accordo dai Soci e nominate dall’Assemblea. I Revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:
a) uno con la funzione di Presidente su designazione congiunta delle parti;
b) due, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati da UGL (Unione Generale del Lavoro);
c) due, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati da FederTerziario (Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale commerciale artigiana, agricola del lavoro professionale delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale). Il collegio dei Revisori controlla l’amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori redige la relazione sul bilancio consultivo dell’esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consultivo. I Revisori dei Conti partecipano alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx X.xx Dott.ssa Xxxxxx Xxxx X.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Pisa, 23 settembre 2021 Periodo temporale di vigenza 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx - Prorettore all’Organizzazione e al Personale - Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. Xxx. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx– Direttore Generale. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx – Dirigente Direzione del Personale. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU FLC CGIL CISL FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU FLC CGIL CISL FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. La revisione della gestione amministrativa e contabile del Consorzio è affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio è nominato dall’Assemblea dei Consorziati per un triennio. Almeno uno dei membri effettivi deve essere designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari in materie economiche o giuridiche. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Alle riunioni del Collegio dei Revisori partecipano solo i Revisori effettivi in carica, che hanno facoltà di presenziare anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Consorziati.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, che subentrano, ai fini di garantire la funzionalità dell’Organo, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dei componenti effettivi nelle more della loro sostituzione, e altresì subentrano in caso di assenza anche se giustificata per almeno tre sedute consecutive. Il Presidente è designato l Ministero dell’Università e della Ricerca, di intesa con il Ministero dell’Istruzione; gli altri componenti sono designati due dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e due dall’Assemblea Consortile. Almeno uno dei membri effettivi del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, verificando il rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) verifica la corretta esposizione dei dati riportati in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
b) effettua le analisi necessarie e acquisisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disequilibrio, acquisisce informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento;
c) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
d) verifica l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio;
e) esprime il proprio parere sulla proposta di budget e sulle sue variazioni ed attesta la corrispondenza dei dati riportati nel bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nella stessa relazione il Collegio esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
3. Il Collegio effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia.
4. Gli schemi del...
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Comune di Parabiago