Scambio di informazioni su richiesta Clausole campione

Scambio di informazioni su richiesta. 1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce su richiesta le informazioni per Ì fini di cui all’Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le leggi della Parte richiesta se tale condotta ha avuto luogo nella Parte richiesta. 2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta può non aver bisogno di quelle informazioni per i propri fini fiscali. 3. Qualora specificatamente interpellata dall’autorità competente di una Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali. 4. Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell’Articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta: a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari; b) i) informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni, “Anstalten” e altre persone, e, entro i limiti di cui all’Articolo 2, qualsiasi altra persona che fa parte di una catena di proprietari, comprese, in caso di schemi collettivi di investimento, informazioni relative ad azioni, quote e altre partecipazioni;
Scambio di informazioni su richiesta. 1. Le autorità competenti del Principato di Monaco e degli Stati membri della Comunità europea si scambiano informa- zioni su comportamenti che costituiscono, a norma della legi- slazione nazionale dello Stato interpellato, un reato di frode fiscale in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Quando il Principato di Monaco è lo Stato interpellato, si ritiene costituiscano un reato di frode fiscale in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi i comportamenti seguenti: — l’uso di documenti falsi, falsificati o contenenti indicazioni inesatte al fine di sottrarsi o tentare di sottrarsi, interamente o in parte, alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, punibile con il pagamento dell’ammenda prevista all’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco, il cui importo potrà essere pari fino al quadruplo dell’imposta evasa, e/o con la detenzione da otto giorni a due anni; — l'ottenimento in maniera fraudolenta di una restituzione, totale o parziale, dell’imposta dovuta sui redditi da rispar- mio, punibile con il pagamento dell’ammenda prevista al- l’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco, il cui importo può essere pari fino al quadruplo della somma indebitamente percepita, e/o con la detenzione da otto giorni a due mesi; — il fatto di chiunque che tenuto a riscuotere l’imposta sui redditi da risparmio non la riscuota intenzionalmente o ne riscuota intenzionalmente soltanto un importo insufficiente, punibile con il pagamento di un’ammenda il cui importo è previsto all’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale mo- negasco; — il fatto di chiunque che tenuto a riscuotere l’imposta sui redditi da risparmio si appropri intenzionalmente degli im- porti riscossi o li sottragga a favore di terzi, punibile con il pagamento di un’ammenda il cui importo è previsto all’arti- colo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco. Non appena sussistano e siano effettive le condizioni definite all’articolo 13, paragrafo 3, i principi relativi allo scambio di informazioni definiti al presente articolo si applicano alle infra- zioni equivalenti della stessa gravità della frode fiscale secondo la legislazione dello Stato interpellato e come sopra definita. Nel rispondere ad una richiesta debitamente motivata a norma del paragrafo 3, lo Stato interpellato fornisce le informazioni relative a fatti oggetto di un procedimento amministrativo, civil...
Scambio di informazioni su richiesta. 1. Le Autorità competenti di San Marino e di ciascuno degli Stati membri si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato richiesto, o sui comportamenti analoghi, per i redditi contem- plati nel presente accordo. Per «comportamenti analoghi» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale a norma della legislazione dello Stato richiesto, che arrecano pregiudizio agli interessi fi- scali dello Stato richiedente. In risposta ad una richiesta debita- mente giustificata, lo Stato richiesto fornisce le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede penale o non penale.
Scambio di informazioni su richiesta. 1. Le autorità competenti del Principato d’Andorra e degli Stati membri della Comunità europea si scambiano informa- zioni relative a redditi contemplati dal presente accordo nel caso di comportamenti che configurano un delitto di frode fiscale con riguardo alla legislazione dello Stato interpellato, o di violazioni analoghe. Per «violazioni analoghe» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di gravità dei comportamenti che configurano il delitto di frode fiscale quale definito dalla legislazione dello Stato interpellato. Fino all'introduzione nella legislazione nazionale della nozione di delitto di frode fiscale, il Principato d’Andorra, quando è Stato interpellato, si impegna a equiparare al delitto di frode fiscale, per le finalità del primo comma, qualsivoglia comporta- mento ingannevole che leda gli interessi patrimoniali del fisco dello Stato richiedente e configuri, in forza delle leggi del Prin- cipato d’Andorra, un delitto di frode. Nel rispondere a una richiesta debitamente motivata, lo Stato interpellato fornisce le informazioni relative alle materie men- zionate in precedenza nel presente articolo che sono oggetto o sono suscettibili di essere oggetto di indagini, in sede penale o non penale, nello Stato richiedente.
Scambio di informazioni su richiesta. 1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente ogni informazione di cui all'art. 4 relativa ad una determinata persona o transazione. 2. Se le informazioni disponibili negli archivi fiscali dello Stato richiesto non consentono di dar seguito alla richiesta di informazioni, detto Stato adotta tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

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  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.