Scorte e prodotti Clausole campione

Scorte e prodotti. Le merci e tutto ciò che viene prodotto nell’ambito dell’Azienda agricola, sia di origine vegetale che animale e tutto ciò che serve per esercitare l’attività agricola quali ad esempio: cereali trebbiati, semi in genere, granoturco e trinciato di mais, vini, olio, latte, derrate, prodotti agricoli in genere, mangimi, diserbanti, antiparassitari, concimi, fertilizzanti, imballaggi, legname da ardere e da opera (esclusi fascine, canapuli, vimini, canne e simili) anche all’aperto, contenitori aventi capacità inferiore a 100 litri. Sono compresi: infiammabili, combustibili e carburanti, non destinati al commercio, indispensabili per il funzionamento delle macchine agricole e degli impianti, purché in quantità non superiore a Kg. 300, oltre a quelli ad uso esclusivo di manutenzione o degli impianti di riscaldamento al servizio dei fabbricati.
Scorte e prodotti. La Società si obbliga ad indennizzare, sino a concorrenza della somma assicurata, i danni da furto e rapina delle scorte e dei prodotti, posti sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’Azienda.
Scorte e prodotti. La copertura comprende i danni: ✓ subiti da scorte e prodotti di categoria diversa rispetto a quella dell’azienda agricola assicurata ✓ subiti da scorte e prodotti in deposito e/o lavorazione ✓ subiti da scorte e prodotti presso fiere e mostre in Europa, a cui l’Assicurato partecipa come espositore ✓ di dispersione di liquidi causati unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati. Spese La copertura prevede il rimborso delle spese per: ✓ demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro (compreso il bestiame) alla più vicina e idonea discarica Copertura Numero garanzie Riduzione del premio di ciascuna garanzia acquistata tra quelle presenti dalla tabella sotto riportata Incendio e altri eventi materiali 2 3% 3 6% 4 9% Responsabilità Civile 2 3% 3 6% 4 9% >= 5 12%
Scorte e prodotti. L’indennizzo massimo per danni subiti dalle Scorte e prodotti: ! di categoria diversa rispetto a quella dell’azienda agricola assicurata ! presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione ! presso fiere e mostre in Europa, a cui l’Assicurato partecipa come espositore è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Scorte e prodotti con il limite di € 50.000 per periodo assicurativo. ! L’indennizzo massimo per danni di dispersione di liquidi causati unicamente da rottura accidentale dei contenitori è pari a € 2.500 per sinistro e per periodo assicurativo; il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 250 per ogni sinistro. Spese per demolizione, smaltimento e sgombero ! L’indennizzo massimo è pari al 20% del danno con il limite di € 100.000 per periodo assicurativo. Spese per trasloco e ricollocamento dei beni ! L’indennizzo massimo è pari al 10% del danno con il limite di € 25.000 per sinistro e periodo assicurativo. Spese rifacimento documenti, enti particolari, spese duplicazione o riacquisto/duplicazione programmi in licenza d’uso ! L’indennizzo massimo è pari a € 5.000 per sinistro e periodo assicurativo. Spese per perizie ! L’indennizzo massimo è pari al 5% del danno con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo. Fuoriuscita di liquidi ! L’indennizzo massimo per: ! fuoriuscita di liquidi è garantito complessivamente fino al 25% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e/o Contenuto e/o Macchinari, impianti e attrezzature e/o Scorte e prodotti con il limite di € 80.000 per periodo assicurativo; rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250 per ogni sinistro ! fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato è garantito fino a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250 per ogni sinistro. Spese di ricerca e di ripristino ! L’indennizzo massimo è pari a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250 per ogni sinistro.
Scorte e prodotti. Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza per l’ubicazione principale e le eventuali strutture collegate, le scorte e prodotti in deposito negli appositi locali dell’azienda agricola.
Scorte e prodotti. Sono esclusi: tabacco, coltivazioni in genere, granaglie sullo stelo, frutti pendenti in genere.
Scorte e prodotti. Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate Scorte e prodotti ovunque collocati, sottotetto o all’aperto, entro i confini dell’Azienda Agricola. Sono esclusi: tabacco, coltivazioni in genere, Granaglie sullo stelo, frutti pendenti in genere. Premesso che le somme assicurate per Scorte e prodotti sono riferite all’ubicazione principale e alle eventuali Strutture Collegate indicate in Polizza, la Compagnia non applicherà all’Indennizzo la Regola proporzionale prevista all’art 1907 del Codice CivileAssicurazione parziale, nel caso in cui la somma assicurata per “Scorte e prodotti” risulti complessivamente sufficiente.
Scorte e prodotti. Si assicurano, a Primo rischio assoluto e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, le Scorte e Prodotti in deposito negli appositi Locali dell’Azienda Agricola per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate. P.0382.CGA - ED. 02.2021 - PAG. 36 di 81 Sono esclusi: tabacco, coltivazioni in genere, Granaglie sullo stelo, Foraggio, frutti pendenti in genere.

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  • Terre e rocce da scavo 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. 3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.