Dispersione di liquidi Clausole campione

Dispersione di liquidi. La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti. La Società non risponde:
Dispersione di liquidi. L’Assicuratore risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti. L’Assicuratore non risponde: - dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; - dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; - delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia, l’Assicuratore pagherà il 90% dell’indennizzo, con il minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) (salvo offerta migliorativa), restando il rimanente 10% a carico della Contraente senza che essa possa farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all’indennizzo. In nessun caso, l’Assicuratore corrisponderà somma maggiore di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo.
Dispersione di liquidi. La Società risponde dei danni ai fabbricati assicurati da spargimento d’acqua ed altri liquidi derivanti da acqua condotta, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, di riscaldamento, condizionamento al servizio del fabbricato; tale estensione è prestata con un massimo di € 5.000 per sinistro ed un massimo di € 150.000 per anno. La Società non risponde:
Dispersione di liquidi. L’Impresa risponde dei danni di dispersione dei liquidi – assicurati in quanto merci -, utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, contenuti in serbatoi e contenitori di capacità non inferiore a 300 litri, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori. L’Impresa non risponde:
Dispersione di liquidi. La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti. La Società non risponde: ✓ dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; ✓ dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; ✓ delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società pagherà il 90% dell’indennizzo, restando il rimanente 10% a carico della Contraente senza che essa possa farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all’indennizzo. In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Dispersione di liquidi. La Società Assicuratrice risponde dei danni di dispersione delle merci e scorte in genere - compresi scarti di lavorazione, infiammabili e gas allo stato liquido infiammabili o non - contenuto in serbatoi fissi metallici e/o vetroresina causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori, delle valvole, dei raccordi e delle tubazioni per le operazioni di carico, scarico e prelievo del prodotto. La Società Assicuratrice non risponde:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).