Incendio e altri eventi Clausole campione

Incendio e altri eventi. (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) Sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati dai seguenti eventi: n Incendio; n Fulmine;
Incendio e altri eventi. Il Cliente o l'Assicurato devono:
Incendio e altri eventi. (Valido per le Soluzioni "Mutuo", "Essential", "Plus", "Premium" o "Top") Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dai seguenti eventi: Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio; caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate; caduta di meteoriti e altri corpi celesti; onda sonica; caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto; fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento se sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; urto di veicoli stradali e/o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in circolazione su strade a uso pubblico o aree ad esse equiparate o su corsi d'acqua. E' compreso il rimborso delle spese sostenute per rimpiazzare il combustibile fuoriuscito a seguito della rottura di una cisterna al servizio dell'abitazione.
Incendio e altri eventi. Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:
Incendio e altri eventi. Sono esclusi i danni:
Incendio e altri eventi. Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi verificatisi in occasione di:  atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;  esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. - Per i danni da rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni medesimi, escluse le grondaie e i pluviali, derivante dal gelo, è prevista l'applicazione di una franchigia per sinistro di 500€ e, limitatamente alle abitazioni facenti parte di aziende non stabilmente abitate il limite di indennizzo massimo si intende ridotto a 5.000 € per sinistro e annualità assicurativa, ferma la franchigia; - Per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione il limite di indennizzo prevista l'applicazione di uno scoperto del 5%. Per le garanzie aggiuntive è prevista l'applicazione dei seguenti importi di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo: Franchigia Scoperto euro % minimo euro Alpeggio 500 Asfissia Bestiame 500 Asfissia Bestiame - per eventi garantiti in polizza 15 500 Asfissia Bestiame - per guasti o rotture accidentali 20 500 Atti vandalici o dolosi 10 1.000
Incendio e altri eventi. (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top") Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dai seguenti eventi: Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio; caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate; caduta di meteoriti e altri corpi celesti; onda sonica; caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto; fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento se sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; urto di veicoli stradali e/o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in circolazione su strade a uso pubblico o aree ad esse equiparate o su corsi d'acqua. E' compreso il rimborso delle spese sostenute per rimpiazzare gli alimenti in refrigerazione che hanno subito dei danni a seguito: della mancata refrigerazione causata da eventi indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa; del guasto dell'impianto di refrigerazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).