Sedi sindacali Clausole campione

Sedi sindacali. 21. Le aziende con almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a disposizione degli organismi di rappresentanza sindacale di cui al comma 2) del presente articolo, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa.
Sedi sindacali. 1. Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione della RSU o, in mancanza, delle Rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle XX.XX. stipulanti, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa.
Sedi sindacali. Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione della R.S.U. o, in mancanza, delle Rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle OO.SS. stipulanti, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti, la R.S.U. o, in mancanza, le Rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle OO.SS. stipulanti hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Sedi sindacali. Nelle unita produttive con almeno 200 dipendenti, l'azienda pone permanentemente a disposizione della R.S.U. un idoneo locale, all'interno dell'azienda stessa o nelle sue immediate vicinanze, per l’esercizio delle sue funzioni. Nelle unita produttive con un numero inferiore di dipendenti, l‘azienda mette a disposizione della R.S.U. che ne faccia richiesta un idoneo locale, all’interno dell’azienda stessa o nelle sue immediate vicinanze, per le proprie riunioni.
Sedi sindacali. In materia di sedi sindacali, le parti stipulanti hanno sottoscritto, in data 6.12.2005, un verbale integrativo di errata corrige, con il quale hanno ripristinato, tra le altre cose, in 100 (come era in tutti i precedenti CCNL) il numero dei dipendenti necessario affinché le r.s.a. abbiano a disposizione un locale per l’esercizio delle loro funzioni. La norma contrattuale vigente, pertanto, prevede l’obbligo, per le aziende con almeno 100 dipendenti, di mettere a disposizione delle r.s.a. un idoneo locale comune all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa, per l’esercizio delle loro funzioni. Il diritto di riunirsi nel locale messo a disposizione spetta in ogni momento, senza l’obbligo di preavviso o di darne notizia al datore di lavoro (Cass. 8.4.1981, n. 2035). Nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 100, l’obbligo del datore di lavoro è limitato esclusivamente alla messa a disposizione di un locale per lo svolgimento delle riunioni di volta in volta e su richiesta delle r.s.a..
Sedi sindacali. Nelle aziende con almeno 100 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione delle R.S.U. per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti, le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Sedi sindacali. 1. Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione della R.S.U. o, in mancanza, delle Rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle XX.XX. stipulanti, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa.
Sedi sindacali. Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione della R.S.U. o, in mancanza, delle Rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle XX.XX. stipulanti, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti, la R.S.U. o, in mancanza, le Rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle XX.XX. stipulanti hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Sedi sindacali. Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, l'azienda pone permanentemente a disposizione della R.S.U. un idoneo locale, all'interno dell'azienda stessa o nelle sue immediate vicinanze, per l'esercizio delle sue funzioni. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, l'azienda mette a disposizione della R.S.U. che ne faccia richiesta un idoneo locale, all'interno dell'azienda stessa o nelle sue immediate vicinanze, per le proprie riunioni.
Sedi sindacali. L’Amministrazione assicura alla R.S.U. la disponibilità di un locale arredato e riscaldato presso la sede ASL di Como – via Castelnuovo. Il suddetto locale sarà dotato di una linea telefonica fornita dall’Azienda per le comunicazioni all’interno dell’Azienda medesima, nonché di adeguati supporti informatici. L’eventuale utilizzo esterno della linea telefonica sarà invece ad esclusivo carico della parte sindacale. A richiesta delle Organizzazioni Sindacali e sulla base delle disponibilità esistenti, l’Azienda si impegna altresì ad autorizzare l’utilizzo di locali anche presso altri presidi territoriali per riunioni ed incontri.