Segnalazione all’ANAC. In caso di false dichiarazioni rilasciate dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, le Aziende Sanitarie procederanno alla segnalazione all’ANAC (articolo 80 del D.Lgs 50/2016 Codice degli appalti) per l’adozione dei provvedimenti che riterrà di dover applicare. Alla segnalazione all’Autorità, le Aziende Sanitarie procederanno ad incamerare il deposito cauzione definitivo. Qualora le false dichiarazioni attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, le Aziende Sanitarie procederanno inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all’applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.
Segnalazione all’ANAC. Fermo restando quanto previsto dalle Linee Guida n. 6 approvate dall’Anac con delibera n. 1293 del 16.11.2016, in caso di false dichiarazioni rilasciate dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna e collaudo, l’Amministrazione procederà alla segnalazione all’Anac, per l’adozione delle sanzioni previste. Oltre alla segnalazione all’Autorità si procederà ad incamerare il deposito cauzione definitivo. Qualora le false dichiarazioni attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara si procederà inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all’applicazione di ogni altr’azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.
Segnalazione all’ANAC. Al presente contratto si applicano le indicazioni previste dalle Linee Guida n. 6 approvate dall’Anac con determina n. 1293 del 16.11.2016. In caso di false dichiarazioni rilasciate dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, l’Azienda Sanitaria procederà alla segnalazione all’ANAC (articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016) per l’adozione dei provvedimenti che riterrà di dover applicare. Alla segnalazione all’Autorità, l’Azienda Sanitaria procederà ad incamerare il deposito cauzionale definitivo. Qualora le false dichiarazioni attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara l’Azienda Sanitaria procederà inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all’applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto Fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs 50/2016, in caso di fallimento, ai sensi dell’articolo 48 comma 17 del Codice degli Appalti, del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, le Aziende Sanitarie possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dallo stesso codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni le Aziende Sanitarie possono recedere dall'appalto. Ai sensi dell’articolo 48 comma 18 del Codice degli Appalti, in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.