Definizione di Dichiarazione congiunta

Dichiarazione congiunta le parti ritengono particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione nel settore della legge 53/00 sui congedi parentali e L.151/01 testo unico dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno maternità e paternità.
Dichiarazione congiunta. Con riferimento agli strumenti bilaterali di cui al presente articolo, le parti firmatarie si impegnano per definire entro e non oltre il 30 giugno 2013, statuti e regolamenti funzionali degli enti, organismi e commissioni in parola.
Dichiarazione congiunta le Parti, in sede di integrativo, potranno anche definire accordi volti ad attivare un sistema di welfare contrattuale al fine di incrementare il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.

Examples of Dichiarazione congiunta in a sentence

  • Le Parti ritengono necessario che le Aziende conformino i propri comportamenti ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.

  • Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua - il cui testo si riporta in appendice n.

  • Il personale assunto presso l'azienda subentrante, potrà essere impiegato anche in differente servizio Dichiarazione congiunta: le parti si impegnano ad intervenire presso i committenti al fine di assicurare l’applicazione delle norme del presente CCNL.

  • Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua – il cui testo si riporta in appendice n.

  • Personale dipendente dal comune di Campione d’Italia NOTA A VERBALE DELL’ARAN Dichiarazione congiunta n.


More Definitions of Dichiarazione congiunta

Dichiarazione congiunta. Con riferimento all’iniziativa di modifica del Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 2 comma 3 punto e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, così come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, tesa, fra l’altro ad estendere l’applicazione della fattispecie dell’Apprendistato Professionalizzante all’esercizio del praticantato di Agente Immobiliare, le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per convenire una pronta ed esaustiva regolazione contrattuale per l’applicazione dell’istituto dell’Apprendistato Professionalizzante per lo svolgimento della pratica di Agente Immobiliare.
Dichiarazione congiunta. Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti bilaterali." ---------- N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Dichiarazione congiunta. Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti bilaterali."
Dichiarazione congiunta le parti si impegnano ad intervenire presso i committenti al fine di assicurare l’applicazione delle norme del presente CCNL.
Dichiarazione congiunta. Atteso che la violenza e le molestie anche sessuali nel luogo del lavoro domestico costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, le Parti Sociali flrmatarie del presente CCNL concordano di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al flne di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, siano esse rivolte nei confronti del lavoratore o nei confronti del datore di lavoro o suoi familiari, così come previsto dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019 e dalla Raccomandazione OIL n. 206 del 2019.
Dichiarazione congiunta. Le parti condividendo l'esigenza di adeguare la regolamentazione dei profili professionali all'evoluzione del mondo del lavoro e delle mansioni nei settori regolamentati dal presente contratto collettivo, prevedono che, in caso di nuove mansioni non identificabili chiaramente nei profili sopra individuati, le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti, le imprese o i soggetti di cui alla l. 12/79 possano proporre, alla commissione paritetica nazionale apposita istanza di definizione del nuovo profilo professionale secondo una procedura definita e appositamente regolamentata dalla predetta commissione.
Dichiarazione congiunta le parti ritengono particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione nel settore della legge 53/00 sui congedi parentali