Segretezza. Ai fini del presente accordo, i Sottoscrittori considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”). Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. I Sottoscrittori si impegnano a: ▪ mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi; ▪ limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; ▪ assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; ▪ assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.
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Segretezza. Ai fini del presente accordo, i Sottoscrittori considerano Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione tecnico o commerciale che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'accordo. • Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la realizzazione del programma dicitura “confidenziale”; il rilievo di studio tale annotazione e di ricerca e fornita per mezzo equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l’obbligo di un documento segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita che fossero state in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”)precedenza lecitamente acquisite dalla controparte. Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. I Sottoscrittori si impegnano a: ▪ mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi; ▪ limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; ▪ assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; ▪ assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. • Le parti saranno Parti sono responsabili per l’osservanza delle obbligazioni ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratoriarticolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del programma presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze. Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di studio e risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto. • Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca ed il che, per ragione del loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni ufficio, possano venire a conoscenza di cui ai successivi arttdati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, manager e tecnici di imprese controllate). 6 e 7.• In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dal presente Accordo la clausola di segretezza potrà essere prorogata per iscritto dalle Parti dopo la scadenza del Contratto per una durata comunque non eccedente i cinque anni. • DAStU non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e, comunque, non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari
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Segretezza. Ai fini del presente accordo, i Sottoscrittori contraenti e l’Università considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”). C.P.I.A. XXXXXXXX XX XXXXX' - AOO PROTOCOLLO_GENERALE - PR. E. N. 0008445 DEL 16/12/2019 - II.5 Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. I Sottoscrittori contraenti e l’Università si impegnano a: ▪ - mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi; ▪ - limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; ▪ - assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; ▪ - assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed e il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.
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Segretezza. Ai fini del presente accordo, le/i Sottoscrittori contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”). Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. Le/I Sottoscrittori contraenti si impegnano a: ▪ • mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli rivelarle a terzi; ▪ • limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; ▪ • assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; ▪ • assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte delle/dei responsabili scientifici e delle/dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 6 5 e 76.
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