Servizi di Investimento. L’Appendice Derivati è parte indissolubile del Contratto con il Cliente stipulato dalle Parti. L’Appendice Derivati è soggetta alle disposizioni dell’Accordo sui Servizi di Investimento salvo indicazioni contrarie contenute nell’appendice stessa. L’Appendice Derivati deve essere letta unitamente alle sezioni delle Ulteriori Informazioni sui Servizi di Investimento relative ai servizi dedicati ai Derivati offerti da DEGIRO.
Servizi di Investimento. La prestazione di servizi e attività di investimento consiste ne23:
Servizi di Investimento. Attività di intermediazione mobiliare aventi per oggetto stru- menti finanziari. Rientrano nella categoria la negoziazione per conto proprio, la negoziazione per conto terzi, il colloca- mento (con o senza assunzione a fermo, sia in forma sem- plice sia in forma di collocamento e garanzia), la gestione patrimoniale, la ricezione e trasmissione ordini e la media- zione finanziaria.
Servizi di Investimento. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del Testo Unico della Finanza, per servizi di investimento si intendono le seguenti attività, quando hanno ad oggetto strumenti finanziari (3) (i) negoziazione per conto proprio; (ii) negoziazione per conto terzi; (iii) collocamento, con o senza preventiva sotto- scrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; (iv) gestio- ne su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; (v) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.
Servizi di Investimento. ▪ negoziazione per conto proprio; ▪ esecuzione di ordini per conto dei Clienti; ▪ assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente; ▪ collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente; ▪ gestione di portafogli; ▪ ricezione e trasmissione di ordini; ▪ consulenza in materia di investimenti. Con specifico riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti (consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, principalmente per iniziativa della Banca, riguardo una o più operazioni relative a strumenti finanziari), si fa presente che tale servizio è prestato dalla Banca in abbinamento al servizio di collocamento, in relazione a operazioni di sottoscrizione, rimborso o conversione di quote o azioni degli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) collocati. È prestato, pertanto, su base non indipendente, in quanto le raccomandazioni fornite dalla Banca hanno a oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi (società prodotto) con i quali la Banca ha in essere convenzioni di collocamento, in relazione alle quali può percepire incentivi. Il servizio include la valutazione periodica, con cadenza annuale, dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati).
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