Servizio di collocamento Clausole campione

Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività del- la Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di in- vestimento, strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi, di società del Gruppo e di società terze. 2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attie- ne alle istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzio- ni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta. 3. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento. 4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamen- to comporta l’applicazione delle Condizioni econo- miche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato. 5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finan- ziari collocati è contenuto nel Documento Informati- vo. 6. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continua- tiva in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previ- sto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche rela- tive ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente. 7. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/308 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante Consulente Finanzia- rio, l’efficacia dei Contratti e/o delle proposte con- trattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decor- renti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investi- tore, del relativo Contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato; - l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei re- lativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente. 8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile del collo...
Servizio di collocamento. A.1 Compensi ricevuti connessi al collocamento di quote / azioni di OICR 1 (cfr. nota in calce) A.2 Compensi ricevuti connessi al collocamento di fondi pensione A.3 Compensi ricevuti connessi al collocamento di prodotti finanziari assicurativi
Servizio di collocamento. La SIM invia al CLIENTE un avviso, su supporto duraturo contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione. Se la SIM deve ricevere la conferma da un terzo, l’avviso sarà inoltrato al CLIENTE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
Servizio di collocamento. Per la prestazione del servizio di collocamento/distribuzione avente ad oggetto OICR, Sicav, prodotti finanziari assicurativi o servizi di investimento di terzi (gestioni individuali dei portafogli) la Banca non richiede alcuna commissione. Si evidenzia però che, a fronte dell’erogazione di tale servizio, la Banca può ricevere compensi/incentivi, commissioni e/o prestazioni non monetarie da parte delle Società prodotto, anche appartenenti al Gruppo, sulla base di specifici accordi commerciali. Tali incentivi costituiscono parte integrante della remunerazione per il servizio di collocamento effettuato e ne viene dato specifico dettaglio nella “Policy di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti”. Per le commissioni e spese applicate direttamente dalla Società prodotto si fa rinvio ai prospetti informativi o contratti. Per i costi e le commissioni relativi alle obbligazioni emesse dalla Banca (obbligazioni proprie) si rimanda ai relativi Prospetti Informativi. Le commissioni di collocamento per gli altri strumenti finanziari (titoli di Stato, obbligazioni o azioni) sono quelle fissate di volta in volta dall’ente o la società emittente e sono indicate nel prospetto relativo al collocamento stesso (es. OPA, OPV etc.).
Servizio di collocamento. 5.1.1. Nella prestazione del SERVIZIO, la BANCA si attiene alle disposizioni dettate dalla SOCIETÀ PRODOTTO al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia. 5.1.2. L’accesso e l’utilizzo del SERVIZIO è consentito mediante l’impiego di USER ID E PASSWORD. Il CLIENTE può comunque scegliere di attivare l’AUTENTICAZIONE FORTE. Il CLIENTE prende atto che laddove sia titolare del CONTO CORRENTE WEB è tenuto ad attivare l’AUTENTICAZIONE FORTE. 5.1.3. Nel caso in cui il CLIENTE ha attivato l’AUTENTICAZIONE FORTE, l’accesso e l’utilizzo del SERVIZIO avviene mediante l’impiego di USER ID, PASSWORD DI ACCESSO e accettazione della NOTIFICA PUSH generata dalla BANCA. Nei soli casi in cui il CLIENTE sia eccezionalmente impossibilitato alla ricezione della NOTIFICA PUSH, la BANCA potrà attivare una modalità di accesso al SERVIZIO basata sull’impiego di USER ID, PASSWORD DI ACCESSO e Codice OTP; in tali ipotesi, per l’utilizzo del SERVIZIO è richiesto l’inserimento della PASSWORD DI TRANSAZIONE e del Codice OTP. 5.1.4. La USER ID verrà indicata dal CLIENTE all’atto della compilazione della PROPOSTA DI ADESIONE. La USER ID sarà confermata dalla BANCA, mediante MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA, successivamente alla compilazione della PROPOSTA DI ADESIONE da parte del CLIENTE. Le PASSWORD verranno comunicate dalla BANCA a mezzo corriere o raccomandata a.r. in busta chiusa riservata. Nel caso di contratto cointestato la BANCA invierà una PASSWORD DI TRANSAZIONE a ciascun cointestatario all’indirizzo dal medesimo indicato nella PROPOSTA DI ADESIONE. Il CLIENTE in caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, dovrà in autonomia procedere all’installazione dell’APP sul proprio DISPOSITIVO e configurarla in modo tale da consentire lo svolgimento dell’AUTENTICAZIONE FORTE. Nel caso in cui la BANCA abbia eccezionalmente concesso al CLIENTE la possibilità di svolgere l’AUTENTICAZIONE FORTE mediante Codice OTP, il CLIENTE dovrà fornire alla BANCA il numero telefonico in uso su un DISPOSITIVO ad esclusivo uso e possesso del CLIENTE medesimo sul quale possa essere inviato il Codice OTP. 5.1.5. In caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, il Codice OTP, una volta generato, ha la durata di 120 secondi e potrà essere utilizzato per una sola volta. Nel caso in cui la validità del Codice OTP giunga a scadenza senza che il medesimo sia stato utilizzato, il CLIENTE, potrà chiedere l’invio di un ulteriore Codice OTP. La NOTI...
Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al Cliente di strumenti finanziari di società del Gruppo e di società terze. 2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene alle istruzioni dell’emittente, dell’of- ferente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta. 3. Per l’adesione a ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento. 4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamento comporta l’applicazione delle Condi- zioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collo- cato. 5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finanziari collocati è contenuto nel Documen- to Informativo sui Servizi di Investimento. 6. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve e inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente. 7. le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal responsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Con- tratto.
Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento consiste nella promozione e offerta da parte della Banca di prodotti finanziari. 2. Il servizio di collocamento di strumenti e prodotti finanziari emessi da terzi presuppone l’esistenza fra la Banca e la società emittente di apposite convenzioni. 3. Nell’ambito del servizio di collocamento, la Banca può assumere su di sé il rischio del mancato collocamento degli strumenti e prodotti finanziari, secondo due diverse modalità: assume l’impegno di acquisire, al termine dell’offerta, gli strumenti e prodotti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); acquisisce immediatamente gli strumenti e prodotti finanziari oggetto del collocamento, impegnandosi ad offrirli a soggetti terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo). 4. Il servizio di collocamento verrà svolto in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Con riguardo alle offerte pubbliche di strumenti finanziari e/o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR, la Banca agirà in conformità anche degli accordi conclusi, di volta in volta, tra la Banca e le società emittenti, attenendosi, altresì, alle disposizioni dettate dall’offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il collocamento ed indicate nel regolamento di collocamento o nel prospetto informativo di Prodotti Finanziari di volta in volta collocati/distribuiti. Tali documenti saranno messi a disposizione del Cliente nei modi e nei tempi ivi previsti. 5. Il servizio di collocamento potrà essere svolto presso la sede o le dipendenze della Banca. 6. Il servizio di collocamento è prestato dalla Banca in abbinamento al servizio di consulenza.
Servizio di collocamento. Compensi ricevuti connessi al collocamento di quote / azioni di OICR 1 (cfr. nota in calce)

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  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica