Servizio di collocamento Clausole campione

Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività del- la Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di in- vestimento, strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi, di società del Gruppo e di società terze.
Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento consiste nella promozione e offerta da parte della Banca di prodotti finanziari.
Servizio di collocamento. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di investi- mento e strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, di società del Gruppo e di società terze. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene al- le istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del respon- sabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente de- ve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamento comporta l’applicazione delle Condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo stru- mento finanziario collocato. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finanzia- ri collocati è indicato nel precedente punto D.1. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad opera- zioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch – fornendo al riguardo assistenza al Cliente. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività me- diante promotore finanziario, l’efficacia dei contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni colloca- mento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investitore, del relativo contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispet- tivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; - l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei relativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile del collocamento, le rest...
Servizio di collocamento. La SIM invia al CLIENTE un avviso, su supporto duraturo contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione. Se la SIM deve ricevere la conferma da un terzo, l’avviso sarà inoltrato al CLIENTE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
Servizio di collocamento. 5.1.1. Nella prestazione del SERVIZIO, la BANCA si attiene alle disposizioni dettate dalla SOCIETÀ PRODOTTO al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
Servizio di collocamento. A.1 Compensi ricevuti connessi al collocamento di quote / azioni di OICR
Servizio di collocamento. Per la prestazione del servizio di collocamento/distribuzione avente ad oggetto OICR, Sicav, prodotti finanziari assicurativi o servizi di investimento di terzi (gestioni individuali dei portafogli) la Banca non richiede alcuna commissione. Si evidenzia però che, a fronte dell’erogazione di tale servizio, la Banca può ricevere compensi/incentivi, commissioni e/o prestazioni non monetarie da parte delle Società prodotto, anche appartenenti al Gruppo, sulla base di specifici accordi commerciali. Tali incentivi costituiscono parte integrante della remunerazione per il servizio di collocamento effettuato e ne viene dato specifico dettaglio nella “Policy di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti”. Per le commissioni e spese applicate direttamente dalla Società prodotto si fa rinvio ai prospetti informativi o contratti. Per i costi e le commissioni relativi alle obbligazioni emesse dalla Banca (obbligazioni proprie) si rimanda ai relativi Prospetti Informativi. Le commissioni di collocamento per gli altri strumenti finanziari (titoli di Stato, obbligazioni o azioni) sono quelle fissate di volta in volta dall’ente o la società emittente e sono indicate nel prospetto relativo al collocamento stesso (es. OPA, OPV etc.).
Servizio di collocamento. A.1 Compensi ricevuti connessi al collocamento di quote / azioni di OICR 1 (cfr. nota in calce)
Servizio di collocamento 

Related to Servizio di collocamento

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.