SERVIZI DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO Clausole campione

SERVIZI DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO. Le attività di monitoraggio e di controllo prestazionale costituiscono elementi essenziali dei servizi erogati dal Fornitore. La qualità e le prestazioni di tali servizi sono definite e misurate sulla base di appositi parametri di Service Level Agreement, la cui formulazione è definita nel capitolo 86 Il Fornitore aggiudicatario dovrà assicurare la qualità della Fornitura attraverso: - il rispetto dei criteri di qualità dei propri processi, così come descritti nel Piano della Qualità di cui al par. 5.5; - il monitoraggio dei sistemi per il rispetto dei parametri di SLA e l’attivazione di eventuali azioni correttive a fronte del loro mancato rispetto. Per ogni guasto o malfunzionamento segnalato, il Fornitore dovrà impegnarsi ad intervenire, al fine di porre in atto le migliori soluzioni che consentano il ripristino delle condizioni ottimali di esercizio. Per ogni richiesta di assistenza o gestione, il Fornitore dovrà impegnarsi ad intervenire al fine di porre in atto le migliori soluzioni che consentano il soddisfacimento della richiesta nel minor tempo possibile e comunque nei tempi massimi previsti. Il Fornitore dovrà inoltre garantire assistenza di tipo sistemistico ad es. per controllare l'adeguatezza delle prestazioni del sistema telefonico alla domanda dell’utenza, al fine di intervenire prontamente con attività di provisioning o ridimensionamenti atti ad adeguare il livello prestazionale alla domanda. L’attività di assistenza di tipo sistemistico presuppone l’utilizzo di misure e procedure mirate a tenere sotto controllo la corrispondenza tra le mutate richieste degli utenti finali e le prestazioni del sistema. Le misure dovranno far riferimento al traffico offerto al sistema di fonia durante 5 giorni casualmente scelti per mese. L’attività di assistenza di tipo sistemistico prevede inoltre incontri periodici, finalizzati all’analisi congiunta degli scostamenti citati in termini di traffico, servizi, modalità di accesso, rispetto a quanto previsto in fase di progetto, e la definizione degli interventi migliorativi. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni strumenti web-oriented per la gestione dei dati di fatturazione e rendicontazione, che dovranno permettere almeno le funzionalità minime: • visualizzazione delle fatture emesse in formato elettronico (pdf o equivalente) • visualizzazione di dati aggregati e di dettaglio relativi alle attività svolte (report) • possibilità di generare report personalizzati. Ogni Amministrazion...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).