Richiesta di assistenza Clausole campione

Richiesta di assistenza. L’Assicurato, all’atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa ed il recapito telefonico in cui si trova. Ciascuna prestazione di assistenza è fornita non più di tre volte per anno assicurativo.
Richiesta di assistenza. Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24: - Inter Partner Assistance S.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 121 00156 Roma - numero verde: 800 969649 - oppure al numero di Roma: 06 42115649 - per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero: +00 00 00000000 - oppure se non può telefonare può inviare un fax a: 00 0000000 (+000 00 0000000 dall’estero). In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita;
Richiesta di assistenza. Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a: 1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. nome e cognome; 3. numero di polizza; 4. indirizzo del luogo in cui si trova; 5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Richiesta di assistenza. L’Assicurato, per usufruire delle prestazioni di Assistenza ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, può telefonare alla Struttura Organizzativa (Europ Assistance Italia S.p.A.), in funzione 24 ore su 24, al seguente numero verde: Qualora si trovi nell’impossibilità di telefonare, l’Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. a) il tipo di assistenza di cui necessita. b) nome e cognome. c) numero di polizza preceduto dalla sigla riportata in polizza alla voce “Assistenza in caso di emergenza”. d) indirizzo del luogo in cui si trova. e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell’assistenza. I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione. Ciascuna prestazione di assistenza è fornita non più di tre volte per anno assicurativo.
Richiesta di assistenza. Una "Richiesta di Assistenza" è una richiesta del Cliente al di fuori del supporto standard del Servizio Cloud, con cui IBM può fornire assistenza o eseguire delle attività per conto del Cliente. Alcuni esempi di una possibile Richiesta di Assistenza possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue: (1) richieste di dati - aggiornamento dei dati, configurazione del database, query di database; (2) operazioni sui file - ricerca, spostamento, analisi, predisposizione di file; (3) riavvi richiesti dal Cliente al di fuori delle Finestre di Manutenzione - Applicazione o server; (4) risoluzione dei problemi di input generati dagli utenti, ad esempio, qualora un utente abbia inavvertitamente compromesso l'integrità dei dati dell'Applicazione e tale incidente può essere risolto solo attraverso l'intervento tecnico;
Richiesta di assistenza. L’Assicurato, all’atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa ed il recapito telefonico in cui si trova. L’assistenza sanitaria, di cui ai precedenti punti 1.9, 1.10 e 1.11, è prestata a favore di coloro (titolari, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) che si trovano nell’esercizio durante l’orario di operatività. Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per anno assicurativo (fatta eccezione per le prestazioni di cui al punto 1.9). Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Assistenza - Pagina 73 di
Richiesta di assistenza. In sistema è funzionante. Viene richiesto supporto per la configurazione e gestione del sistema. I principali parametri utilizzati per garantire gli SLA sono: • Tempo di presa in carico dell’anomalia: è l’intervallo di tempo che intercorre tra l’apertura del ticket e l’inizio dell’attività di gestione del problema (presa in carico); • Tempo massimo di ripristino: è l’intervallo di tempo che intercorre tra la presa in carico del problema e il ripristino del servizio. La rimozione dell’errore e/o del malfunzionamento deve avvenire nei tempi minimi stabiliti nella tabella seguente: Livello Tempi di presa in carico. Tempi di ripristino % Penale 1 30’ 2 h 1% per ogni 30’ eccedenti i tempi di presa in carico e ripristino. 2 2 h 4 h 0.5% per ogni 30’ eccedenti i tempi di presa in carico e ripristino.
Richiesta di assistenza. 1. Lo Stato richiedente presenta la richiesta per iscritto. 2. Lo Stato richiedente può, in casi urgenti e dopo aver contattato lo Stato richiesto, presentare una richiesta con qual­ siasi altro mezzo di comunicazione affidabile, compresi il fax o la posta elettronica. In questi casi, lo Stato richiedente presenta tempestivamente per iscritto una conferma supplementare della richiesta, se lo Stato richiesto lo esige. 3. La richiesta comprende i seguenti elementi: a) la denominazione dell’autorità competente incaricata dell’in­ dagine, dell’azione penale o di altro procedimento, compreso un procedimento giudiziario; b) i fatti riguardanti l’oggetto dell’indagine, dell’azione penale o di altro procedimento, compreso un procedimento giudizia­ rio; c) la natura e lo stato di avanzamento dell’indagine, dell’azione penale o di altro procedimento, compreso un procedimento giudiziario; d) il testo o l’indicazione delle leggi pertinenti, comprese le sanzioni applicabili, dello Stato richiedente; e) una descrizione dell’assistenza richiesta; e f) una descrizione dello scopo dell’assistenza richiesta. 4. La richiesta comprende, per quanto possibile e pertinente all’assistenza richiesta, gli elementi seguenti: a) informazioni sull’identità e sull’ubicazione di qualsiasi per­ sona alla quale si chiedono una deposizione, una dichiara­ zione o elementi di prova; b) un elenco delle domande da porre alla persona alla quale si chiede una deposizione o una dichiarazione; c) una descrizione precisa delle persone o dei luoghi da per­ quisire e degli elementi di prova da ricercare; d) la descrizione dei motivi che inducono lo Stato richiedente a ritenere che le registrazioni, i documenti o gli estratti bancari siano rilevanti ai fini dell’indagine sul reato e altre informa­ zioni che possono agevolare l’esecuzione della richiesta; e) informazioni riguardanti persone, elementi di prova o luoghi da esaminare; f) informazioni riguardanti persone, elementi di prova o luoghi da localizzare o identificare; g) informazioni sull’identità e l’ubicazione di una persona alla quale deve essere consegnato un documento o notificato un invito a comparire, il rapporto di tale persona con il proce­ dimento e il modo in cui deve essere effettuata la notifica­ zione; h) informazioni su indennità e rimborso spese cui ha diritto una persona di cui si chiede la comparizione dinanzi all’au­ torità competente dello Stato richiedente; e i) una descrizione precisa dei proventi o strumenti, della loro ub...
Richiesta di assistenza. Per permettere l'intervento immediato, il Cliente o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite: ▪ telefono 00 000 00 000 ▪ Numero verde 800 737 812 (attivo solo per chiamate dall’Italia) ▪ Numero fax 00 00000000 indicando con precisione: ▪ il tipo di Assistenza di cui necessita; ▪ nome e cognome; ▪ indirizzo e luogo da cui chiama; ▪ eventuale recapito telefonico.

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  • OBBLIGO DI ASSISTENZA L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

  • GARANZIA ASSISTENZA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ Europ Assistance non è responsabile dei danni: Si precisa inoltre che l’operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Negoziazione assistita È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti xxx.xxxxx.xx (sezione Per i Consumatori) e xxx.xxxx.xx (sezione Servizi). ARBITRATO: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx. eu/fin-net o rivolgendoti all’IVASS, la quale provvederà a sua volta all’inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante. VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F +00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

  • Livelli di servizio Disponibilità del Servizio Cloud in un mese contrattuale Disponibilità in un mese contrattuale Rimborso (% del Costo* dell'abbonamento mensile per il mese contrattuale oggetto di una richiesta di risarcimento) Meno del 99,9% 2% Inferiore al 99% 5% Inferiore al 95% 10% * Se il Cliente ha acquistato il Servizio Cloud da un Business Partner IBM, il costo dell'abbonamento mensile sarà calcolato in base al listino prezzi al momento in vigore per il Servizio Cloud attivo nel mese contrattuale che è oggetto della richiesta di risarcimento, scontato del 50%. IBM applicherà lo sconto direttamente al Cliente. La disponibilità, espressa come percentuale, viene calcolata nel seguente modo: il numero totale di minuti in un mese contrattuale, meno il numero totale di minuti del Tempo di Fermo in un mese contrattuale, diviso per il numero totale di minuti in un mese contrattuale.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Assistenza stradale facendo fede i tempari ufficiali della casa co- struttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un mezzo sostitutivo che abbia massa comples- siva a pieno carico non superiore a 35 x.xx le cui caratteristiche siano equivalenti a quelle del Vei- colo assicurato e comunque idoneo al trasporto di cose/persone, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale mezzo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illi- mitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi per Xxxxxxxx. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicu- rato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicura- zioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cau- zionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato diretta- mente dall’Assicurato. La Prestazione non è operante per: • immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costrut- trice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumu- labili con quelli relativi al danno da riparare. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio di- sponibile ad erogare il servizio.

  • Assistenza diretta/in convenzione non prevista.

  • Sottoscrizione La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il soggetto distributore incaricato dell’attività di intermediazione, compilando l’apposito Modulo di Proposta. Il contratto si considera perfezionato alla data pagamento del premio, previa sottoscrizione del Modulo di Proposta. La data di decorrenza è la data in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti. Le coperture assicura- tive hanno inizio dalle ore 24 della data di investimento del premio, indicata nel Modulo di Proposta, il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della Modulo di Proposta o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo). Il premio versato dall'Investitore-Contraente viene investito e convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di sottoscrizione. Pertanto il numero delle quote attribuite al con- tratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia mediante bonifico su conto intestato alla Compagnia. L'Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare trasferimenti in nuovi Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del contratto, previa conse- gna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato. Il premio versato viene convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di versa- mento. Pertanto il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a comuni- care all'Investitore-Contraente, a mezzo lettera di conferma di conclusione del contratto e dell’investimento dei premi, le seguenti informazioni: premi lordi versati, premi investiti, numero delle quote attribuite, loro valore unitario e giorno cui tale valore si riferisce, data di decorrenza della polizza. Analoga informativa, entro 10 giorni lavorativi, viene resa in occasione di versamenti aggiuntivi.