Servizio di reperibilità individuale Clausole campione

Servizio di reperibilità individuale. Per le attività di supporto specialistico, l’Impresa dovrà, a decorrere dalla data di approvazione del “Piano generale della fornitura”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, e per tutta la vigenza contrattuale, garantire un “servizio di reperibilità individuale”, secondo il dimensionamento ed i “livelli di servizio” sotto indicati, assicurando la disponibilità delle figure professionali, già impegnate nelle attività “on-site”, da reperire al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per rispondere tempestivamente ad eventuali situazioni critiche, nell’ottica di individuare, qualificare e rimuovere i problemi. Il servizio di reperibilità potrà essere utilizzato dall’Amministrazione per individuare, qualificare e rimuovere qualunque tipo di problema ricadente nel perimetro della presente fornitura, compresi i “sistemi operativi”, l’”hardware”, il “software applicativo”, ecc., mediante utilizzo di un numero unico telefonico dedicato, che sarà cura dell’Impresa attivare. In seguito alla qualificazione del problema, sarà responsabilità del reperibile identificare e mettere in esecuzione un piano d’azione volto alla sua risoluzione, servendosi se necessario del supporto degli specialisti. L’erogazione del servizio dovrà prevedere, in caso di “guasto bloccante”, che uno specialista si rechi presso la sede dell’Amministrazione, qualora il supporto telefonico non abbia consentito di risolvere il problema ovvero nei casi di esplicita richiesta da parte dell’Amministrazione. Si precisa che il presente servizio non include gli interventi “on-site”, che sono da considerarsi “interventi fuori orario”. La modalità di fruizione del presente servizio si sostanzia nella messa a disposizione, da parte dell’Impresa, a fronte di un’anomalia, di personale che dovrà dare il necessario supporto telefonico qualificato, in lingua italiana, per la risoluzione del problema e solo qualora il problema, non venga risolto telefonicamente, si tramuterà in richiesta di “intervento fuori orario”. Per la specificità dei dati e dei sistemi, non è consentita la connessione “da remoto” presso i locali dell’Impresa. Per il presente servizio dovrà essere fornito un numero unico dedicato al quale risponderà l’unità reperibile di turno. Contestualmente alla segnalazione da parte del personale dell’Amministrazione dovrà avvenire, da parte dell’Impresa, l’apertura del relativo “ticket”, cui deve essere associato un identificativo univoco che ne consenta l’archiviazione e la consult...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).