Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dei lavori di manutenzione il gestore si impegna a contenere il più possibile i disagi per gli utenti e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune le misure più idonee. Il manutentore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il gestore è obbligato a redigere, prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle singole attività esercitate, sulla base del Fascicolo dell’opera, parte integrante del progetto esecutivo presentato. Il manutentore sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e nel D.Lgs n. 81/2008. Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il gestore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
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Samples: Public Private Partnership Agreement, Public Private Partnership Agreement
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dei lavori di manutenzione il gestore 1. L’Amministrazione si impegna a contenere il più possibile i disagi per gli utenti dare tempestiva e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune le misure più idonee. Il manutentore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il gestore è obbligato a redigere, prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell’art. 26 del completa applicazione al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali e burocratici.
3. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la Sicurezza e con il Medico del Lavoro ed il Piano Operativo Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità e sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi utilizzati, le condizioni di lavoro degli addetti e di tutti coloro che percepiscono specifica indennità di rischio/disagio.
4. L’Amministrazione si impegna a stanziare congrue risorse finanziarie, comunque sufficienti per la realizzazione degli interventi derivanti dalla valutazione dei rischi ed il piano per la sicurezza, con specifico riferimento al personale ed ai luoghi di lavoro.
5. Nel caso di delega delle funzioni come previsto dall’art.16 del Dlgs 81/2008 e per gli obblighi in capo al preposto di cui all’art. 19, la contrattazione decentrata valuterà se tale attività rientri nella tipologia delle funzioni di responsabilità previste dal succitato art.16.
6. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza relativo alle singole attività esercitate(RLS) devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, sulla base del Fascicolo dell’opera, parte integrante del progetto esecutivo presentato. Il manutentore sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento senza perdita di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e nel D.Lgs n. 81/2008. Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il gestore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitoriretribuzione, nonché enti od istitutidei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, tramite l’accesso a tuti i dati relativi agli infortuni anche comportanti un solo giorno di assenza oltre a quello dell’infortunio.
7. Su richiesta delle RSU e Organizzazioni Sindacali il documento di valutazione dei rischi viene messo a disposizione per la consultazione, o fornito in copia.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso 1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Uni- co sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di Webuild assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei lavori laureati ospitati presso Webuild.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di manutenzione il gestore lavoro dell’Università assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei con- fronti del personale di Webuild ospitato nei locali dell’Università.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a contenere il più possibile i disagi comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per gli utenti le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Rego- lamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le misure più idonee. Il manutentore è obbligato ad osservare attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, per tutte le vigenti norme fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di carattere generale e intesa tra le prescrizioni di carattere tecnicoParti, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoroo le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Il gestore è obbligato a redigere, Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle singole delle attività esercitate, sulla base del Fascicolo dell’opera, parte integrante del progetto esecutivo presentato. Il manutentore sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e nel D.Lgs n. 81/2008. Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il gestore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istitutipreviste negli ac- cordi stessi.
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Samples: Convenzione Quadro
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dei lavori di manutenzione il gestore 1. L’Amministrazione si impegna a contenere il più possibile i disagi per gli utenti dare tempestiva e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune le misure più idonee. Il manutentore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il gestore è obbligato a redigere, prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell’art. 26 del completa applicazione al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto prevede l’art.15 e 18 oltre che a tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali. Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali e burocratici.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la Sicurezza e con il Medico del Lavoro ed il Piano Operativo Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità e sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi utilizzati, le condizioni di lavoro degli addetti e di tutti coloro che percepiscono specifica indennità di rischio/disagio.
3. L’Amministrazione si impegna a stanziare congrue risorse finanziarie, comunque sufficienti per la realizzazione degli interventi derivanti dalla valutazione dei rischi ed il piano per la sicurezza, con specifico riferimento al personale ed ai luoghi di lavoro.
4. Nel caso di delega delle funzioni come previsto dall’art.16 del Dlgs 81 e per gli obblighi in capo al preposto di cui all’art. 19, la contrattazione decentrata valuterà se tale attività rientri nella tipologia delle funzioni di responsabilità previste all’art. del presente CCDI.
5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza relativo alle singole attività esercitate(RLS) devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, sulla base del Fascicolo dell’operasenza perdita di retribuzione, parte integrante del progetto esecutivo presentatononché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, tramite l’accesso a tuti i dati relativi agli infortuni anche comportanti un solo giorno di assenza oltre a quello dell’infortunio.
6. Il manutentore sarà responsabile del rispetto del piano stesso Su richiesta delle RSU e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso Organizzazioni Sindacali il proprio Direttore tecnico di cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e nel D.Lgs n. 81/2008. Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo documento dei rischi viene messo a qualsiasi rapporto fra il gestore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istitutidisposizione per la consultazione.
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Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dei lavori di manutenzione il gestore si impegna a contenere il più possibile i disagi per gli utenti e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune le misure più idonee. Il manutentore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il gestore è obbligato a redigere, ove necessario, prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle singole attività esercitate, sulla base del Fascicolo piano di manutenzione dell’opera, facente parte integrante del progetto esecutivo presentatoesecutivo. Il manutentore sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e nel D.Lgs n. 81/2008. Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il gestore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
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Samples: Bando Di Gara
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso 1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro delle società del Gruppo RINA assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei lavori laureati ospitati presso le proprie sedi.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di manutenzione il gestore lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale delle società del Gruppo RINA ospitato nei locali dell’Università.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a contenere il più possibile i disagi comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per gli utenti le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le misure più idonee. Il manutentore è obbligato ad osservare attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, per tutte le vigenti norme fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di carattere generale e intesa tra le prescrizioni di carattere tecnicoParti, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoroo le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Il gestore è obbligato a redigere, Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle singole delle attività esercitate, sulla base del Fascicolo dell’opera, parte integrante del progetto esecutivo presentato. Il manutentore sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e nel D.Lgs n. 81/2008. Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il gestore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istitutipreviste negli accordi stessi.
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Samples: Convenzione Quadro