Common use of Sinistri Clause in Contracts

Sinistri. In caso di sinistro di qualsiasi entità, l’Assuntore dei servizi deve inviare alla Committente, entro ventiquattro ore, un dettagliato rapporto scritto (compilando il Modulo di “Rapporto Sinistro” - Mod. 3379 reperibile nei Depositi), contenente: a) i dati individuativi dell’autobus e del suo conducente; b) le generalità esatte della o delle eventuali controparti; c) i dati individuativi del veicolo di controparte con le generalità del proprietario e del conducente; d) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. del veicolo di controparte; e) le generalità esatte di tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi e prognosi dei feriti; f) le generalità esatte dei testimoni; g) la indicazione delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro e gli eventuali provvedimenti adottati. In caso di sinistro che abbia causato lesioni personali (codice 2 e codice 3) o mortali l’Assuntore, oltre ad inviare il suddetto rapparto, deve anche informare immediatamente la Committente in via telefonica (Funzione Gestione Esercizio, Ufficio Ispettivo, Centrale Operativa), per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti dal DPR dell’11/07/1980 n°753. La Committente , a sua volta, si impegna a denunciare alla propria assicurazione tutti i sinistri che coinvolgono terzi danneggiati. Il mancato rispetto della procedura sopraccitata comporterà l’applicazione della penale di seguito riportata per ciascun caso accertato.

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Sources: Capitolato Tecnico Per Servizi Di Manutenzione

Sinistri. Liquidazione dell’Indennizzo per le sezioni Danni alla pro- prietà e Furto Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile “Avviso al- l'assicuratore in caso di sinistro” si precisa che, in caso di Si- nistro, il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del Si- nistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 5 giorni da quello in cui il Si- nistro si è verificato. Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rimanda alla sezione Danni alla proprietà/Furto – In caso di sinistro delle Condizioni di qualsiasi entitàAssicurazione. Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, l’Assuntore si riportano, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un pro- cesso liquidativo standard che potrebbero tuttavia subire del- le modifiche a seconda dei servizi deve inviare alla Committentediversi casi. 1. Denuncia dettagliata del Sinistro (specificando a titolo esemplificativo, entro ventiquattro orema non esaustivo, un dettagliato rapporto scritto (compilando il Modulo di “Rapporto Sinistro” - Mod. 3379 reperibile nei Depositicircostanze, dinamica, data e ora, luogo ed eventuali testimoni, etc.), contenente: a) i dati individuativi dell’autobus e del suo conducente; b) le generalità esatte della o delle eventuali controparti2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di riferimento; c) i dati individuativi del veicolo 3. Eventuale sopralluogo di controparte con le generalità del proprietario e del conducenteun fiduciario per l’accertamento dei danni; d) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. 4. Determinazione del veicolo di contropartedanno e quantificazione dell’Inden- nizzo; e) le generalità esatte 5. Pagamento o comunicazione di tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi e prognosi dei feriti; f) le generalità esatte dei testimoni; g) la indicazione delle Autorità intervenute sul luogo non operatività del sinistro e gli eventuali provvedimenti adottaticon- tratto. In caso qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di sinistro che abbia causato lesioni personali (codice 2 e codice 3) o mortali l’Assuntore, oltre ad inviare il suddetto rapparto, deve anche informare immediatamente la Committente in via telefonica (Funzione Gestione Esercizio, Ufficio Ispettivo, Centrale Operativa), per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti dal DPR dell’11/07/1980 n°753. La Committente , a sua volta, si impegna a denunciare alla propria assicurazione tutti i sinistri che coinvolgono terzi danneggiati. Il mancato rispetto della procedura sopraccitata comporterà l’applicazione della penale di seguito riportata per ciascun caso accertatorichiedere ulte- riore documentazione.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Sinistri. Liquidazione dell’Indennizzo per le sezioni Danni alla proprietà e Furto Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile “Avviso all'as- sicuratore in caso di sinistro” si precisa che, in caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇, il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è ve- rificato. Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda alla sezione Danni alla proprietà/Furto – In caso di sinistro delle Condizioni di qualsiasi entitàAssicurazione. Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, l’Assuntore si riportano, a ti- tolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un proces- so liquidativo standard che potrebbero tuttavia subire delle modifiche a seconda dei servizi deve inviare alla Committentediversi casi. 1. Denuncia dettagliata del Sinistro (specificando a titolo esemplificativo, entro ventiquattro orema non esaustivo, un dettagliato rapporto scritto (compilando il Modulo di “Rapporto Sinistro” - Mod. 3379 reperibile nei Depositicircostanze, dinamica, data e ora, luogo ed eventuali testimoni, etc.), contenente: a) i dati individuativi dell’autobus e del suo conducente; b) le generalità esatte della o delle eventuali controparti2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di riferimento; c) i dati individuativi del veicolo 3. Eventuale sopralluogo di controparte con le generalità del proprietario e del conducenteun fiduciario per l’accertamento dei danni; d) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. 4. Determinazione del veicolo di contropartedanno e quantificazione dell’Indenniz- zo; e) le generalità esatte 5. Pagamento o comunicazione di tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi e prognosi dei feriti; f) le generalità esatte dei testimoni; g) la indicazione delle Autorità intervenute sul luogo non operatività del sinistro e gli eventuali provvedimenti adottaticon- tratto. In caso qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di sinistro che abbia causato lesioni personali (codice 2 e codice 3) o mortali l’Assuntore, oltre ad inviare il suddetto rapparto, deve anche informare immediatamente la Committente in via telefonica (Funzione Gestione Esercizio, Ufficio Ispettivo, Centrale Operativa), per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti dal DPR dell’11/07/1980 n°753. La Committente , a sua volta, si impegna a denunciare alla propria assicurazione tutti i sinistri che coinvolgono terzi danneggiati. Il mancato rispetto della procedura sopraccitata comporterà l’applicazione della penale di seguito riportata per ciascun caso accertatorichiedere ulterio- re documentazione.

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Sources: Insurance Contract

Sinistri. 14.1 In caso di sinistro previsto dalla garanzia assicurativa, il Locatario dovrà assumere ogni misura necessaria a preservare il Veicolo ed alla limitazione del danno. 14.2 In caso di qualsiasi entitàsinistro, l’Assuntore il Locatario è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione della “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro.” La “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” con l’eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive ritenute opportune dovranno essere trasmesse dal Locatario al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice,i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative. Qualora si verificasse un ritardo o in caso di mancata o parziale trasmissione dei servizi deve documenti e delle informazioni suddette, il Locatore potrà addebitare al Locatario il danno subito in conseguenza delle suddette inadempienze. 14.3 In caso di sinistro e/o guasto che produca danni riparabili al Veicolo, il Locatario continua ad essere tenuto al pagamento regolare dei canoni di locazione e dovrà procedere alla rimessione in pristino del Veicolo. Tale rimessione in pristino dovrà essere effettuata da un Centro Autorizzato dal Locatore. 14.4 In caso di sinistro e/o guasto in cui il Veicolo sia dichiarato tecnicamente o economicamente non riparabile dal perito della Compagnia assicurativa o dal Locatore, il Contratto si risolverà di diritto alla data del sinistro e/o guasto. Il Locatario dovrà di conseguenza, per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limitazioni di responsabilità sottoscritte nella Proposta di Locazione, corrispondere al Locatore una somma a titolo di penale pari alla valutazione commerciale del Veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento dell’evento, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti, incluse le relative tasse, salvo il risarcimento del maggior danno. 14.5 In caso di atti vandalici, furto e/o incendio del Veicolo, il Locatario dovrà sporgere immediatamente denuncia all’Autorità competente e farsi rilasciare attestato di resa denuncia. Il Locatario dovrà inviare alla Committentela suddetta denuncia in originale al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice, i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative e, in caso di furto e/o incendio, dovrà allegare anche la chiave originale ed i duplicati. 14.6 In caso di furto, qualora il Veicolo non venga ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia, il Contratto si intenderà risolto di diritto dalla data del furto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore la somma definita all’art. 14.4. 14.7 In caso di sinistro senza terzi danneggiati, il Locatario potrà comunicare tale accadimento al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice, i cui riferimenti sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative, entro ventiquattro ore, un dettagliato rapporto scritto 3 (compilando il tre) giorni lavorativi mediante invio via e-mail del “Modulo di “Rapporto Sinistro” - Moddenuncia senza controparte”, disponibile anche nell’area Documenti Utili dei siti ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. 14.8 Nei casi previsti dal presente articolo, le somme dovute dal Locatario al Locatore saranno decurtate dell'eventuale indennizzo assicurativo percepito dal Locatore, ferme restando eventuali franchigie, scoperti, ecc. 3379 reperibile nei Depositi)a carico del Locatario. 14.9 In caso di noleggio di un Veicolo Elettrico, contenente: a) i dati individuativi dell’autobus per ragioni di sicurezza legate alla commercializzazione degli stessi, le operazioni di deposito e del suo conducente; b) le generalità esatte di rimessa in pristino della o delle eventuali controparti; c) i dati individuativi del veicolo di controparte con le generalità del proprietario e del conducente; d) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. del veicolo di controparte; e) le generalità esatte di tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi e prognosi dei feriti; f) le generalità esatte dei testimoni; g) la indicazione delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro e gli eventuali provvedimenti adottatiBatteria potranno essere effettuate solo in un Centro Autorizzato dal Costruttore. In caso di sinistro che abbia causato lesioni personali (codice 2 e codice 3) o mortali l’Assuntorerestituzione della Batteria, oltre essa potrà essere effettuata solo in un Centro Autorizzato dal Costruttore. Anche in caso di invio della Batteria ad inviare il suddetto rapparto, deve anche informare immediatamente la Committente un Centro di Smaltimento l’organizzazione di questa operazione potrà essere effettuata solo in via telefonica (Funzione Gestione Esercizio, Ufficio Ispettivo, Centrale Operativa), per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti un Centro Autorizzato dal DPR dell’11/07/1980 n°753. La Committente , a sua volta, si impegna a denunciare alla propria assicurazione tutti i sinistri che coinvolgono terzi danneggiati. Il mancato rispetto della procedura sopraccitata comporterà l’applicazione della penale di seguito riportata per ciascun caso accertatoCostruttore.

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Sources: Long Term Vehicle Rental Agreement

Sinistri. 6.1 Obblighi dell’Assicurato in caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ di Risarcimento In caso di sinistro Richiesta di Risarcimento pervenuta all’Assicurato resta convenuto che: a. agli effetti dell’Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Il Contraente o l’Assicurato, per il tramite del Contraente, deve fare avviso scritto alla Società di ciascuna Richiesta di Risarcimento entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Tale avviso deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e ogni altra notizia utile per la Società. b. agli effetti dell’Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) Il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso scritto alla Società di ciascuna Richiesta di Risarcimento entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, nonché di qualsiasi entitàfatto dannoso dal quale ne sia derivata la morte della persona. Se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, l’Assuntore dei servizi il Contraente o l’Assicurato deve inviare darne comunicazione alla CommittenteSocietà appena ne abbia notizia. All’avviso devono far seguito con urgenza i documenti, entro ventiquattro oreatti, un dettagliato rapporto scritto (compilando notizie e quant'altro riguardi il Modulo di “Rapporto Sinistro” - Mod. 3379 reperibile nei Depositi)Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, contenente: a) i dati individuativi dell’autobus l’Assicurato deve denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e del suo conducente; b) le generalità esatte della o delle eventuali controparti; c) i dati individuativi del veicolo di controparte con le generalità del proprietario e del conducente; d) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. del veicolo di controparte; e) le generalità esatte di tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi e prognosi dei feriti; f) le generalità esatte dei testimoni; g) la indicazione delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro e gli eventuali provvedimenti adottati1913 Codice civile. In caso di sinistro avviso tardivo che abbia comporti qualsiasi pregiudizio all’assicuratore – ivi compresa l’impossibilità di coinvolgere anche in sede giudiziale co-responsabili quali il Personale Convenzionato e il Personale in Libera Prestazione - il Contraente o l’Assicurato incorre nella possibilità che eventuali risarcimenti relativi al Sinistro tardivamente denunciato possano essere proporzionalmente ridotti o addirittura non dovuti in ragione del pregiudizio causato lesioni personali (codice 2 e codice 3) all’Assicuratore. Senza il previo consenso scritto della Società, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o mortali l’Assuntoreliquidare Danni, oltre ad inviare procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. Gli avvisi di ▇▇▇▇▇▇▇▇ dovranno essere inoltrati all’Intermediario o direttamente a AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, che potrà svolgere l’Attività per il suddetto rapparto, deve anche informare immediatamente la Committente in via telefonica (Funzione Gestione Esercizio, Ufficio Ispettivo, Centrale Operativa), per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti dal DPR dell’11/07/1980 n°753. La Committente , a sua volta, si impegna a denunciare alla propria assicurazione tutti i sinistri che coinvolgono terzi danneggiati. Il mancato rispetto della procedura sopraccitata comporterà l’applicazione della penale di seguito riportata per ciascun caso accertatotramite delle proprie sedi territoriali.

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Sources: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private

Sinistri. 8.1 In caso di sinistro di qualsiasi entità, l’Assuntore dei servizi deve inviare alla Committente, entro ventiquattro ore, un dettagliato rapporto scritto (compilando il Modulo di “Rapporto Sinistro” - Mod. 3379 reperibile nei Depositiparziale o totale), contenenteil Locatario che abbia aderito ad una polizza assicurativa tramite il Locatore, si dovrà attenere alle condizioni e procedure previste nell’appendice assicurativa che è parte integrante del Contratto; in ogni caso il Locatario dovrà darne tempestiva comunicazione alla compagnia di assicurazione ed al Locatore a mezzo di lettera raccomandata a.r., preceduta da telegramma qualora il sinistro sia di notevole gravità e ne derivino lesioni personali o decessi e dovrà seguire, con la necessaria diligenza, la conseguente procedura assicurativa di liquidazione del danno. 8.2 Il Locatore è sin d’ora legittimato dal Locatario a incassare il risarcimento dalla compagnia di assicurazione fermo restando che il Locatore verserà al Locatario gli indennizzi eventualmente liquidati dalla compagnia di assicurazione, dedotte le spese a tal fine sostenute e previa deduzione delle somme ancora dovute al Locatario al momento del sinistro (parziale o totale), ferme restando le incompatibilità previste dal Regolamento ISVAP n. 5/2006. 8.3 Nel caso di sinistro totale dell’Autoveicolo (ad es. furto), dovuta a qualsiasi causa, anche non imputabile al Locatario, il Contratto si risolverà di diritto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore, a titolo di risarcimento, una somma comprensiva: a) i dati individuativi dell’autobus e dei canoni di locazione non ancora scaduti alla data del suo conducentesinistro o della perdita; b) le generalità esatte della o delle eventuali contropartidei canoni scaduti e non ancora pagati; c) i dati individuativi del veicolo prezzo previsto per l’esercizio dell’opzione di controparte con le generalità del proprietario acquisto di cui al successivo art. 15. 8.4 Gli importi di cui ai paragrafi a) e del conducente; dc) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. del veicolo saranno attualizzati al tasso ufficiale di controparte; e) le generalità esatte di tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi e prognosi dei feriti; f) le generalità esatte dei testimoni; g) la indicazione delle Autorità intervenute sul luogo riferimento pro tempore alla data del sinistro e gli eventuali provvedimenti adottati. In caso di sinistro che abbia causato lesioni personali (codice 2 e codice 3) o mortali l’Assuntore, oltre ad inviare il suddetto rapparto, deve anche informare immediatamente la Committente in via telefonica (Funzione Gestione Esercizio, Ufficio Ispettivo, Centrale Operativa), per dare la possibilità di intervenire sul luogo totale. 8.5 Il “momento del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti totale” viene convenzionalmente fissato alla scadenza del primo canone successivo alla data del sinistro totale stesso (data di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti dal DPR dell’11/07/1980 n°753presentazione della denuncia presso le competenti Autorità di Polizia ovvero data di avvenuta rottamazione del veicolo). La Committente Fino a tale data sarà pertanto dovuto il pagamento dei canoni di locazione. 8.6 Il Locatario sarà inoltre obbligato ad espletare, a sua voltacura e spese, tutte le formalità conseguenti il furto del veicolo e necessarie per ottenere l’annotazione della perdita di possesso dello stesso o la demolizione al Pubblico Registro Automobilistico ed a provvedere al puntuale pagamento di ogni onere derivante dalla proprietà o dall’uso dell’Autoveicolo fino ad annotazione avvenuta, fornendone prova al Locatore a semplice richiesta. 8.7 Il Locatario sarà responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione, al possesso e all’utilizzazione dell’Autoveicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative. 8.8 Il Locatore avrà la facoltà di provvedere all’immediato pagamento di qualsiasi pena pecuniaria o sanzione amministrativa relativa a contestazioni ad esso pervenute, con diritto di rivalersi sul Locatario e di applicare un diritto amministrativo di Euro 10,00 oltre IVA per ogni pagamento. 8.9 Il Locatario si impegna obbliga a denunciare alla propria assicurazione tutti i sinistri che coinvolgono prima richiesta scritta: (i) a risarcire al Locatore qualsiasi danno e pregiudizio, anche se dipendente da caso fortuito o da forza maggiore e (ii) a tenere il Locatore indenne da richieste di terzi danneggiati. Il mancato rispetto della procedura sopraccitata comporterà l’applicazione della penale di seguito riportata per ciascun caso accertatocausate dalla detenzione, circolazione ed uso dell’Autoveicolo.

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Sources: Contratto Di Locazione Finanziaria

Sinistri. 14.1 In caso di sinistro previsto dalla garanzia assicurativa, il Locatario dovrà assumere ogni misura necessaria a preservare il Veicolo ed alla limitazione del danno. 14.2 In caso di qualsiasi entitàsinistro, l’Assuntore il Locatario è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione della “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro.” La “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” con l’eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive ritenute opportune dovranno essere trasmesse dal Locatario al Centro Assistenza Clienti Axa, i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative. Non saranno ritenute valide denunce RCA o furto inviate via e-mail. Qualora si verificasse un ritardo o in caso di mancata o parziale trasmissione dei servizi deve inviare alla Committentedocumenti e delle informazioni suddette, entro ventiquattro ore, un dettagliato rapporto scritto (compilando il Modulo di “Rapporto Sinistro” - Mod. 3379 reperibile nei Depositi), contenente:Locatore potrà addebitare al Locatario il danno subito in conseguenza delle suddette inadempienze. a) i dati individuativi dell’autobus e del suo conducente; b) le generalità esatte della o delle eventuali controparti; c) i dati individuativi del veicolo di controparte con le generalità del proprietario e del conducente; d) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. del veicolo di controparte; e) le generalità esatte di tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi e prognosi dei feriti; f) le generalità esatte dei testimoni; g) la indicazione delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro e gli eventuali provvedimenti adottati. 14.3 In caso di sinistro che abbia causato lesioni personali (codice 2 produca danni riparabili al Veicolo, il Locatario continua ad essere tenuto al pagamento regolare dei canoni di locazione e codice 3) dovrà procedere alla rimessione in pristino del Veicolo. Tale rimessione in pristino dovrà essere effettuata da un centro autorizzato dal Locatore. 14.4 In caso di sinistro in cui il Veicolo sia dichiarato tecnicamente o mortali l’Assuntoreeconomicamente non riparabile dal perito della Compagnia assicurativa, il Contratto si risolverà di diritto alla data del sinistro. Il Locatario dovrà di conseguenza, per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limitazioni di responsabilità sottoscritte nel Frontespizio, corrispondere al Locatore una somma a titolo di penale pari alla valutazione commerciale del Veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento dell’evento, oltre ad al valore degli optional e degli eventuali allestimenti, incluse le relative tasse, salvo il risarcimento del maggior danno. 14.5 In caso di atti vandalici, furto e/o incendio del veicolo, il Locatario dovrà sporgere immediatamente denuncia all’Autorità competente e farsi rilasciare attestato di resa denuncia. Il Locatario dovrà inviare la suddetta denuncia in originale al Centro Assistenza Clienti Axa, i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative e, in caso di furto e/o incendio, dovrà allegare anche la chiave originale ed i duplicati. Non saranno ritenute valide denunce di furto e/o incendio inviate via e-mail. 14.6 In caso di furto, qualora il suddetto rappartoVeicolo non venga ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia, deve il Contratto si intenderà risolto di diritto dalla data del furto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore la somma definita all’art. 14.4. 14.7 In caso di sinistro senza terzi danneggiati, il Locatario potrà comunicare tale accadimento al Centro Assistenza Clienti Axa, i cui riferimenti sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative, entro 3 (tre) giorni lavorativi mediante invio via e-mail del “Modulo di denuncia senza controparte”, disponibile anche informare immediatamente la Committente in via telefonica (Funzione Gestione Esercizionell’area Documenti Utili del sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. 14.8 Nei casi previsti dal presente articolo, Ufficio Ispettivole somme dovute dal Locatario al Locatore saranno decurtate dell'eventuale indennizzo assicurativo percepito dal Locatore, Centrale Operativa)ferme restando eventuali franchigie, scoperti, ecc. a carico del Locatario. 14.9 In caso di noleggio di un Veicolo Elettrico, per dare la possibilità ragioni di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti sicurezza legate alla commercializzazione degli stessi, le operazioni di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti deposito e di rimessa in pristino della Batteria potranno essere effettuate solo in un Centro autorizzato dal DPR dell’11/07/1980 n°753Costruttore. La Committente In caso di restituzione della Batteria, a sua volta, si impegna a denunciare alla propria assicurazione tutti i sinistri che coinvolgono terzi danneggiatiessa potrà essere effettuata solo in un Centro autorizzato dal Costruttore. Il mancato rispetto Anche in caso di invio della procedura sopraccitata comporterà l’applicazione della penale Batteria ad un Centro di seguito riportata per ciascun caso accertatoSmaltimento l’organizzazione di questa operazione potrà essere effettuata solo in un Centro autorizzato dal Costruttore.

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Sources: Condizioni Generali Di Locazione

Sinistri. In caso di sinistro sinistro, il Cliente dovrà tenere un comportamento volto a tutelare gli interessi del Locatore e della Compagnia di qualsiasi entitàAssicurazione presso la quale è stata stipulata la polizza r.c.a.; a tal fine, l’Assuntore dei servizi deve inviare alla Committenteil Cliente si obbliga a: a. dare immediata notizia del sinistro, entro ventiquattro oreper via telefonica e contestualmente per iscritto, un dettagliato rapporto scritto al più vicino punto di noleggio Only Sardinia S.r.l., anche in caso di danni lievi, fornendo i dati di tutti i veicoli coinvolti (compilando il Modulo di “Rapporto Sinistro” - Modmodello, targa ed estremi della polizza r.c.a. 3379 reperibile nei Depositiobbligatoria), contenente: a) nonché i dati individuativi dell’autobus anagrafici e del suo conducente; b) le generalità esatte della o delle eventuali controparti; c) i dati individuativi del veicolo di controparte con le generalità del proprietario residenza e del conducente; d) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. del veicolo di controparte; e) le generalità esatte possibilmente il codice fiscale di tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi coinvolte, il tutto entro e prognosi dei feritinon oltre le 48 ore dal sinistro; f) b. provvedere a denunciare il sinistro alla Compagnia di Assicurazione entro 3 gg. dal verificarsi del medesimo, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ.; l’inosservanza di tale obbligo avrà, tra gli altri, l’effetto di rendere inoperanti le generalità esatte dei testimoniclausole di limitazione / esonero della responsabilità CDW, TP, LEXR, REXR e EXR; g) la indicazione delle Autorità intervenute c. chiedere immediatamente l’intervento sul luogo del sinistro della Pubblica Autorità ogni qualvolta si renda necessario l’accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro e, in ogni caso, in presenza di feriti; d. non ammettere responsabilità delle quali non abbia certezza; e. non lasciare, per nessun motivo, il veicolo incustodito e gli eventuali provvedimenti adottatisenza adeguato controllo. In caso di sinistro che abbia causato lesioni personali (codice 2 e codice 3) o mortali l’Assuntoreogni caso, oltre ad inviare il suddetto rapparto, deve anche informare immediatamente la Committente in via telefonica (Funzione Gestione Esercizio, Ufficio Ispettivo, Centrale Operativa), per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti dal DPR dell’11/07/1980 n°753. La Committente , a sua volta, Cliente si impegna a denunciare collaborare con il Locatore e con gli assicuratori di quest’ultimo in qualsiasi indagine o procedimento legale, sia giudiziale che stragiudiziale, inerente al sinistro. In aggiunta alla propria assicurazione Tariffa Base e agli eventuali corrispettivi addizionali per gli Extras convenuti, il Locatore addebiterà al Cliente l’ulteriore importo di € 150,00 per spese amministrative, ogniqualvolta si renderà necessaria la gestione di pratiche riguardanti sinistri, sia attivi che passivi, nei quali sia rimasto coinvolto il veicolo noleggiato, fermo il diritto del medesimo Locatore al risarcimento di tutti i sinistri che coinvolgono terzi danneggiati. Il mancato rispetto della procedura sopraccitata comporterà l’applicazione della penale di seguito riportata per ciascun caso accertatodanni derivati dal sinistro e salvo quanto previsto negli altri articoli.

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Sources: Noleggio Senza Conducente

Sinistri. Liquidazione dell’Indennizzo per le sezioni Danni alla pro- prietà e Furto Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile “Avviso al- l'assicuratore in caso di sinistro” si precisa che, in caso di Si- nistro, il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato. Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rimanda alla sezione Danni alla proprietà/Furto – In caso di sinistro delle Condizioni di qualsiasi entitàAssicurazione. Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio- ne dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, l’Assuntore si riporta- no, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo standard che potrebbero tuttavia su- bire delle modifiche a seconda dei servizi deve inviare alla Committentediversi casi. 1. Denuncia dettagliata del Sinistro (specificando a titolo esemplificativo, entro ventiquattro orema non esaustivo, un dettagliato rapporto scritto (compilando il Modulo di “Rapporto Sinistro” - Mod. 3379 reperibile nei Depositicircostanze, dinamica, data e ora, luogo ed eventuali testimoni, etc.), contenente: a) i dati individuativi dell’autobus e del suo conducente; b) le generalità esatte della o delle eventuali controparti2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di riferimento; c) i dati individuativi del veicolo 3. Eventuale sopralluogo di controparte con le generalità del proprietario e del conducenteun fiduciario per l’accertamen- to dei danni; d) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. 4. Determinazione del veicolo di contropartedanno e quantificazione dell’Inden- nizzo; e) le generalità esatte 5. Pagamento o comunicazione di tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi e prognosi dei feriti; f) le generalità esatte dei testimoni; g) la indicazione delle Autorità intervenute sul luogo non operatività del sinistro e gli eventuali provvedimenti adottaticon- tratto. In caso qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di sinistro che abbia causato lesioni personali (codice 2 e codice 3) o mortali l’Assuntore, oltre ad inviare il suddetto rapparto, deve anche informare immediatamente la Committente in via telefonica (Funzione Gestione Esercizio, Ufficio Ispettivo, Centrale Operativa), per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti dal DPR dell’11/07/1980 n°753. La Committente , a sua volta, si impegna a denunciare alla propria assicurazione tutti i sinistri che coinvolgono terzi danneggiati. Il mancato rispetto della procedura sopraccitata comporterà l’applicazione della penale di seguito riportata per ciascun caso accertatorichiedere ulte- riore documentazione.

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Sources: Insurance Contract

Sinistri. In C1.DENUNCIA DEL SINISTRO L’Assicurato o chi per esso dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa di Unisalute al numero verde gratuito 800-822444 (dall’estero numero non gratuito composto dal prefisso internazionale per l’Italia + 0516389046) e specificare la prestazione richiesta. Gli operatori ed i medici della Centrale Operativa sono a sua disposizione per verificare la compatibilità della prestazione richiesta con il piano sanitario. Nel caso in cui motivi di sinistro urgenza certificati dalla struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo ricorso alla Centrale Operativa, le spese verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi punti C.1.1 “Sinistri in strutture convenzionate con la Società” , C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o C.1.3 “Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale”. Qualora l’Assicurato utilizzi una struttura sanitaria convenzionata con la Società senza avere preventivamente contattato la Centrale Operativa e, conseguentemente, senza ottenere l’applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” e 3.5 “Modalità di qualsiasi entitàerogazione delle prestazioni” lett. b)” Prestazioni in strutture sanitarie private e pubbliche non convenzionate con la Società”. C.1.1 SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ L’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, l’Assuntore dei servizi deve inviare alla Committente, entro ventiquattro oreall’atto dell’effettuazione della prestazione, un dettagliato rapporto scritto (compilando il Modulo di “Rapporto Sinistro” - Mod. 3379 reperibile nei Depositi), contenente: a) i dati individuativi dell’autobus documento comprovante la propria identità e la prescrizione del suo conducente; b) medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le generalità esatte della prestazioni diagnostiche e/o delle eventuali controparti; c) i dati individuativi del veicolo di controparte con le generalità del proprietario e del conducente; d) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. del veicolo di controparte; e) le generalità esatte di tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi e prognosi dei feriti; f) le generalità esatte dei testimoni; g) la indicazione delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro e gli eventuali provvedimenti adottatiterapeutiche richieste. In caso di sinistro che abbia causato lesioni personali (codice 2 e codice 3) o mortali l’Assuntorericovero dovrà inoltre sottoscrivere, oltre ad inviare il suddetto rappartoal momento dell’ammissione nell’Istituto di cura, deve anche informare immediatamente la Committente in via telefonica (Funzione Gestione Eserciziolettera d’impegno, Ufficio Ispettivo, Centrale Operativa), per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti dal DPR dell’11/07/1980 n°753. La Committente , a sua volta, con cui l’Assicurato si impegna a denunciare versare alla propria assicurazione tutti struttura convenzionata eventuali importi di spesa che resteranno a suo carico in quanto non coperti dal piano, e all’atto delle dimissioni i sinistri che coinvolgono terzi danneggiatidocumenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti. Il mancato rispetto della procedura sopraccitata comporterà In caso di prestazione extraricovero l’Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti. La Società provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l’Assicurato delega la Società a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza. La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il massimale assicurato o non autorizzate. Qualora venga effettuata in una struttura convenzionata una qualsiasi prestazione sanitaria da parte di personale non convenzionato, tutte le spese sostenute dall’assicurato verranno liquidate con le modalità previste agli artt. C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o C.1.3 “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e con l’applicazione della penale di seguito riportata scoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie. Anche le prestazioni di cui ai punti a) Pre-Ricovero e g) Post- Ricovero di cui all’art. 3.1 “Ricovero in istituto di cura per ciascun Grande Intervento Chirurgico (di cui all’allegato A) e senza intervento chirurgico per Grave Evento Morboso (di cui all’allegato B)” possono essere attivate attraverso la rete convenzionata, sempreché sia stato effettuato il passaggio preventivo con la Centrale Operativa. In tal caso, le prestazioni di “pre-ricovero” verranno autorizzate con tariffe agevolate; l’importo di spesa sostenuto resterà comunque a carico dell’Assicurato e verrà rimborsato integralmente solo successivamente, sempreché l’Assicurato sostenga un ricovero in strutture convenzionate e con personale convenzionato con la Società. In caso accertatocontrario, il rimborso avverrà come previsto ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o C.1.3 “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e con l’applicazione di scoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie. Anche le prestazioni di “post ricovero” verranno liquidate integralmente qualora siano effettuate in strutture convenzionate e con personale convenzionato con la Società. In caso contrario, il rimborso avverrà come previsto ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o C.1.3 “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e con l’applicazione di scoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sanitaria

Sinistri. I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto. Le denunce di sinistro, e la relativa documentazione, riguardanti le coperture DECESSO, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, RICOVERO OSPEDALIERO E MALATTIA GRAVE (se previste dal PACCHETTO ASSICURATIVO acquistato) possono essere inviate mediante posta, fax oppure via e-mail ai seguenti recapiti: Le denunce di sinistro, e la relativa documentazione, riguardanti la copertura PERDITA D’IMPIEGO (se prevista dal PACCHETTO ASSICURATIVO acquistato) possono essere inviati per iscritto ai recapiti di posta, fax oppure e-mail qui indicati: In caso di sinistro denuncia di qualsiasi entità, l’Assuntore dei servizi deve inviare alla Committente, entro ventiquattro ore, un dettagliato rapporto scritto (compilando il Modulo di “Rapporto Sinistro” - Mod. 3379 reperibile nei Depositi), contenente: a) i dati individuativi dell’autobus e del suo conducente; b) le generalità esatte della o delle eventuali controparti; c) i dati individuativi del veicolo di controparte con le generalità del proprietario e del conducente; d) i dati individuativi dell’assicurazione contro la R.C.A. del veicolo di controparte; e) le generalità esatte di ▇▇▇▇▇▇▇▇ riguardante tutte le persone rimaste coinvolte nel sinistro con diagnosi garanzie, il Beneficiario deve osservare i termini e prognosi dei feriti; f) le generalità esatte dei testimoni; g) la indicazione modalità specificati nell’Art. 18 delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro e gli eventuali provvedimenti adottati. In caso Condizioni di sinistro Assicurazione, che abbia causato lesioni personali (codice 2 e codice 3) o mortali l’Assuntore, oltre ad inviare riporta l’elenco della documentazione necessaria per valutare il suddetto rapparto, deve anche informare immediatamente la Committente in via telefonica (Funzione Gestione Esercizio, Ufficio Ispettivo, Centrale Operativa), per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti di Legge per assolvere anche agli incombenti previsti dal DPR dell’11/07/1980 n°753sinistro. La Committente , a sua volta, Compagnia si impegna a denunciare alla propria assicurazione tutti liquidare il sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa che comprovi secondo i termini di polizza, il sinistro denunciato. Per maggiori dettagli sulle modalità di liquidazione dei sinistri che coinvolgono terzi danneggiatisi rinvia all’Art. Il mancato rispetto della procedura sopraccitata comporterà l’applicazione della penale 19 delle Condizioni di seguito riportata per ciascun caso accertatoAssicurazione.

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Sources: Insurance Agreement