Common use of Sinistri Clause in Contracts

Sinistri. In caso di sinistro, il Cliente dovrà tenere un comportamento volto a tutelare gli interessi del Locatore e della Compagnia di Assicurazione presso la quale è stata stipulata la polizza r.c.a.; a tal fine, il Cliente si obbliga a: a. dare immediata notizia del sinistro, per via telefonica e contestualmente per iscritto, al più vicino punto di noleggio Only Sardinia S.r.l., anche in caso di danni lievi, fornendo i dati di tutti i veicoli coinvolti (modello, targa ed estremi della polizza r.c.a. obbligatoria), nonché i dati anagrafici e di residenza e possibilmente il codice fiscale di tutte le persone coinvolte, il tutto entro e non oltre le 48 ore dal sinistro; b. provvedere a denunciare il sinistro alla Compagnia di Assicurazione entro 3 gg. dal verificarsi del medesimo, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ.; l’inosservanza di tale obbligo avrà, tra gli altri, l’effetto di rendere inoperanti le clausole di limitazione / esonero della responsabilità CDW, TP, LEXR, REXR e EXR; c. chiedere immediatamente l’intervento sul luogo del sinistro della Pubblica Autorità ogni qualvolta si renda necessario l’accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro e, in ogni caso, in presenza di feriti; d. non ammettere responsabilità delle quali non abbia certezza; e. non lasciare, per nessun motivo, il veicolo incustodito e senza adeguato controllo. In ogni caso, il Cliente si impegna a collaborare con il Locatore e con gli assicuratori di quest’ultimo in qualsiasi indagine o procedimento legale, sia giudiziale che stragiudiziale, inerente al sinistro. In aggiunta alla Tariffa Base e agli eventuali corrispettivi addizionali per gli Extras convenuti, il Locatore addebiterà al Cliente l’ulteriore importo di € 150,00 per spese amministrative, ogniqualvolta si renderà necessaria la gestione di pratiche riguardanti sinistri, sia attivi che passivi, nei quali sia rimasto coinvolto il veicolo noleggiato, fermo il diritto del medesimo Locatore al risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro e salvo quanto previsto negli altri articoli.

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Samples: Noleggio Senza Conducente

Sinistri. 14.1 In caso di sinistro previsto dalla garanzia assicurativa, il Locatario dovrà assumere ogni misura necessaria a preservare il Veicolo ed alla limitazione del danno. 14.2 In caso di sinistro, il Cliente dovrà tenere un comportamento volto a tutelare gli interessi del Locatore Locatario è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione della “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro.” La “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” con l’eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive ritenute opportune dovranno essere trasmesse dal Locatario al Centro Assistenza Clienti della Compagnia di Assicurazione presso la quale è stata stipulata la polizza r.c.a.; a tal fine, il Cliente Assicuratrice,i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative. Qualora si obbliga a: a. dare immediata notizia del sinistro, per via telefonica e contestualmente per iscritto, al più vicino punto di noleggio Only Sardinia S.r.l., anche verificasse un ritardo o in caso di danni lievi, fornendo i dati di tutti i veicoli coinvolti (modello, targa ed estremi della polizza r.c.a. obbligatoria), nonché i dati anagrafici mancata o parziale trasmissione dei documenti e di residenza e possibilmente il codice fiscale di tutte le persone coinvoltedelle informazioni suddette, il tutto entro Locatore potrà addebitare al Locatario il danno subito in conseguenza delle suddette inadempienze. 14.3 In caso di sinistro e/o guasto che produca danni riparabili al Veicolo, il Locatario continua ad essere tenuto al pagamento regolare dei canoni di locazione e dovrà procedere alla rimessione in pristino del Veicolo. Tale rimessione in pristino dovrà essere effettuata da un Centro Autorizzato dal Locatore. 14.4 In caso di sinistro e/o guasto in cui il Veicolo sia dichiarato tecnicamente o economicamente non oltre le 48 ore riparabile dal sinistro; b. provvedere a denunciare perito della Compagnia assicurativa o dal Locatore, il sinistro Contratto si risolverà di diritto alla Compagnia di Assicurazione entro 3 gg. dal verificarsi del medesimo, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ.; l’inosservanza di tale obbligo avrà, tra gli altri, l’effetto di rendere inoperanti le clausole di limitazione / esonero della responsabilità CDW, TP, LEXR, REXR e EXR; c. chiedere immediatamente l’intervento sul luogo del sinistro della Pubblica Autorità ogni qualvolta si renda necessario l’accertamento delle responsabilità nella causazione data del sinistro e/o guasto. Il Locatario dovrà di conseguenza, per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limitazioni di responsabilità sottoscritte nella Proposta di Locazione, corrispondere al Locatore una somma a titolo di penale pari alla valutazione commerciale del Veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento dell’evento, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti, incluse le relative tasse, salvo il risarcimento del maggior danno. 14.5 In caso di atti vandalici, furto e/o incendio del Veicolo, il Locatario dovrà sporgere immediatamente denuncia all’Autorità competente e farsi rilasciare attestato di resa denuncia. Il Locatario dovrà inviare la suddetta denuncia in originale al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice, i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative e, in ogni casocaso di furto e/o incendio, in presenza dovrà allegare anche la chiave originale ed i duplicati. 14.6 In caso di feriti;furto, qualora il Veicolo non venga ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia, il Contratto si intenderà risolto di diritto dalla data del furto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore la somma definita all’art. 14.4. d. non ammettere responsabilità delle quali non abbia certezza;14.7 In caso di sinistro senza terzi danneggiati, il Locatario potrà comunicare tale accadimento al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice, i cui riferimenti sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative, entro 3 (tre) giorni lavorativi mediante invio via e-mail del “Modulo di denuncia senza controparte”, disponibile anche nell’area Documenti Utili dei siti xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx. e. non lasciare14.8 Nei casi previsti dal presente articolo, le somme dovute dal Locatario al Locatore saranno decurtate dell'eventuale indennizzo assicurativo percepito dal Locatore, ferme restando eventuali franchigie, scoperti, ecc. a carico del Locatario. 14.9 In caso di noleggio di un Veicolo Elettrico, per nessun motivoragioni di sicurezza legate alla commercializzazione degli stessi, il veicolo incustodito le operazioni di deposito e senza adeguato controllodi rimessa in pristino della Batteria potranno essere effettuate solo in un Centro Autorizzato dal Costruttore. In ogni casocaso di restituzione della Batteria, il Cliente si impegna a collaborare con il Locatore e con gli assicuratori essa potrà essere effettuata solo in un Centro Autorizzato dal Costruttore. Anche in caso di quest’ultimo invio della Batteria ad un Centro di Smaltimento l’organizzazione di questa operazione potrà essere effettuata solo in qualsiasi indagine o procedimento legale, sia giudiziale che stragiudiziale, inerente al sinistro. In aggiunta alla Tariffa Base e agli eventuali corrispettivi addizionali per gli Extras convenuti, il Locatore addebiterà al Cliente l’ulteriore importo di € 150,00 per spese amministrative, ogniqualvolta si renderà necessaria la gestione di pratiche riguardanti sinistri, sia attivi che passivi, nei quali sia rimasto coinvolto il veicolo noleggiato, fermo il diritto del medesimo Locatore al risarcimento di tutti i danni derivati un Centro Autorizzato dal sinistro e salvo quanto previsto negli altri articoliCostruttore.

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Samples: Long Term Vehicle Rental Agreement

Sinistri. C1.DENUNCIA DEL SINISTRO L’Assicurato o chi per esso dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa di Unisalute al numero verde gratuito 800-822444 (dall’estero numero non gratuito composto dal prefisso internazionale per l’Italia + 0516389046) e specificare la prestazione richiesta. Gli operatori ed i medici della Centrale Operativa sono a sua disposizione per verificare la compatibilità della prestazione richiesta con il piano sanitario. Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo ricorso alla Centrale Operativa, le spese verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi punti C.1.1 “Sinistri in strutture convenzionate con la Società” , C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o C.1.3 “Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale”. Qualora l’Assicurato utilizzi una struttura sanitaria convenzionata con la Società senza avere preventivamente contattato la Centrale Operativa e, conseguentemente, senza ottenere l’applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” e 3.5 “Modalità di erogazione delle prestazioni” lett. b)” Prestazioni in strutture sanitarie private e pubbliche non convenzionate con la Società”. C.1.1 SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ L’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste. In caso di sinistro, il Cliente ricovero dovrà tenere un comportamento volto a tutelare gli interessi del Locatore e della Compagnia di Assicurazione presso la quale è stata stipulata la polizza r.c.a.; a tal fine, il Cliente si obbliga a: a. dare immediata notizia del sinistro, per via telefonica e contestualmente per iscrittoinoltre sottoscrivere, al più vicino punto momento dell’ammissione nell’Istituto di noleggio Only Sardinia S.r.l.cura, anche in caso di danni lievila lettera d’impegno, fornendo i dati di tutti i veicoli coinvolti (modello, targa ed estremi della polizza r.c.a. obbligatoria), nonché i dati anagrafici e di residenza e possibilmente il codice fiscale di tutte le persone coinvolte, il tutto entro e non oltre le 48 ore dal sinistro; b. provvedere a denunciare il sinistro alla Compagnia di Assicurazione entro 3 gg. dal verificarsi del medesimo, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ.; l’inosservanza di tale obbligo avrà, tra gli altri, l’effetto di rendere inoperanti le clausole di limitazione / esonero della responsabilità CDW, TP, LEXR, REXR e EXR; c. chiedere immediatamente l’intervento sul luogo del sinistro della Pubblica Autorità ogni qualvolta si renda necessario l’accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro e, in ogni caso, in presenza di feriti; d. non ammettere responsabilità delle quali non abbia certezza; e. non lasciare, per nessun motivo, il veicolo incustodito e senza adeguato controllo. In ogni caso, il Cliente con cui l’Assicurato si impegna a collaborare versare alla struttura convenzionata eventuali importi di spesa che resteranno a suo carico in quanto non coperti dal piano, e all’atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti. In caso di prestazione extraricovero l’Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti. La Società provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l’Assicurato delega la Società a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza. La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il massimale assicurato o non autorizzate. Qualora venga effettuata in una struttura convenzionata una qualsiasi prestazione sanitaria da parte di personale non convenzionato, tutte le spese sostenute dall’assicurato verranno liquidate con il Locatore le modalità previste agli artt. C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o C.1.3 “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e con gli assicuratori l’applicazione di quest’ultimo scoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie. Anche le prestazioni di cui ai punti a) Pre-Ricovero e g) Post- Ricovero di cui all’art. 3.1 “Ricovero in qualsiasi indagine o procedimento legaleistituto di cura per Grande Intervento Chirurgico (di cui all’allegato A) e senza intervento chirurgico per Grave Evento Morboso (di cui all’allegato B)” possono essere attivate attraverso la rete convenzionata, sempreché sia giudiziale che stragiudiziale, inerente al sinistrostato effettuato il passaggio preventivo con la Centrale Operativa. In aggiunta alla Tariffa Base tal caso, le prestazioni di “pre-ricovero” verranno autorizzate con tariffe agevolate; l’importo di spesa sostenuto resterà comunque a carico dell’Assicurato e agli eventuali corrispettivi addizionali per gli Extras convenutiverrà rimborsato integralmente solo successivamente, sempreché l’Assicurato sostenga un ricovero in strutture convenzionate e con personale convenzionato con la Società. In caso contrario, il Locatore addebiterà al Cliente l’ulteriore importo rimborso avverrà come previsto ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o C.1.3 “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e con l’applicazione di € 150,00 per spese amministrativescoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie. Anche le prestazioni di “post ricovero” verranno liquidate integralmente qualora siano effettuate in strutture convenzionate e con personale convenzionato con la Società. In caso contrario, ogniqualvolta si renderà necessaria il rimborso avverrà come previsto ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la gestione Società” o C.1.3 “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e con l’applicazione di pratiche riguardanti sinistri, sia attivi che passivi, nei quali sia rimasto coinvolto il veicolo noleggiato, fermo il diritto del medesimo Locatore al risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro scoperti e salvo quanto previsto negli altri articolifranchigie previsti nelle singole garanzie.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sanitaria

Sinistri. In caso C.1 DENUNCIA DEL SINISTRO C.1.1 SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ (SEZIONE VALIDA PER RICOVERO IN EMERGENZA) Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l’Assicurato deve inviare a UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx BO, la documentazione necessaria: ⮚ modulo di sinistro, il Cliente dovrà tenere un comportamento volto a tutelare gli interessi denuncia del Locatore sinistro debitamente compilato e della Compagnia di Assicurazione presso la quale è stata stipulata la polizza r.c.a.sottoscritto in ogni sua parte; a tal fine, il Cliente si obbliga a: a. dare immediata notizia del sinistro, per via telefonica e contestualmente per iscritto, al più vicino punto di noleggio Only Sardinia S.r.l., anche in caso di danni lievi, fornendo i dati di tutti i veicoli coinvolti ricovero(modello, targa ed estremi della polizza r.c.a. obbligatoria*), nonché i dati anagrafici copia della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), conforme all’originale; ⮚ copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento. Inoltre, l’Assicurato, a fronte di residenza specifica richiesta da parte della Società, deve produrre specifica ed adeguata prova documentale dell’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria di cui chiede il rimborso. (*) Tutta la documentazione sanitaria relativa alle prestazioni precedenti e possibilmente il codice fiscale successive al ricovero, ad esso connesso, dovrà essere inviata unitamente a quella dell’evento a cui si riferisce. Ai fini di tutte le persone coinvolte, il tutto entro e non oltre le 48 ore dal sinistro; b. provvedere a denunciare il sinistro alla Compagnia di Assicurazione entro 3 gg. dal verificarsi del medesimo, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ.; l’inosservanza di tale obbligo avrà, tra gli altri, l’effetto di rendere inoperanti le clausole di limitazione / esonero della responsabilità CDW, TP, LEXR, REXR e EXR; c. chiedere immediatamente l’intervento sul luogo una corretta valutazione del sinistro o della Pubblica Autorità ogni qualvolta si renda necessario l’accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro everifica della veridicità della documentazione prodotta in copia, in ogni caso, in presenza UniSalute avrà sempre la facoltà di feriti; d. non ammettere responsabilità delle quali non abbia certezza; e. non lasciare, per nessun motivo, il veicolo incustodito richiedere anche la produzione degli originali della predetta documentazione. Il pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato a cura ultimata e senza adeguato controlloprevia consegna alla Società della documentazione di cui sopra. In ogni casocaso l’indennizzo sarà pagato in Euro ma, relativamente alle prestazioni fruite dall’Assicurato al di fuori del territorio italiano, gli importi in valuta estera saranno convertiti in Euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa. L’Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, anche mediante rilascio di specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici che l’hanno visitato e curato. Qualora l’Assicurato abbia presentato ad altre Compagnie Assicurative richiesta di rimborso per il medesimo sinistro, e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all’Assicurato verrà liquidato esclusivamente l’importo rimasto a Suo carico, con le modalità previste nelle singole garanzie di polizza al netto di quanto già rimborsato da terzi, il Cliente si impegna a collaborare con il Locatore cui ammontare dovrà essere documentato e con gli assicuratori di quest’ultimo in qualsiasi indagine o procedimento legale, sia giudiziale che stragiudiziale, inerente al sinistro. In aggiunta alla Tariffa Base e agli eventuali corrispettivi addizionali per gli Extras convenuti, il Locatore addebiterà al Cliente l’ulteriore importo di € 150,00 per spese amministrative, ogniqualvolta si renderà necessaria la gestione di pratiche riguardanti sinistri, sia attivi che passivi, nei quali sia rimasto coinvolto il veicolo noleggiato, fermo il diritto del medesimo Locatore al risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro e salvo quanto previsto negli altri articolicertificato.

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Samples: Assicurazione

Sinistri. 8.1 In caso di sinistrosinistro (parziale o totale), il Cliente Locatario che abbia aderito ad una polizza assicurativa tramite il Locatore, si dovrà tenere un comportamento volto attenere alle condizioni e procedure previste nell’appendice assicurativa che è parte integrante del Contratto; in ogni caso il Locatario dovrà darne tempestiva comunicazione alla compagnia di assicurazione ed al Locatore a tutelare mezzo di lettera raccomandata a.r., preceduta da telegramma qualora il sinistro sia di notevole gravità e ne derivino lesioni personali o decessi e dovrà seguire, con la necessaria diligenza, la conseguente procedura assicurativa di liquidazione del danno. 8.2 Il Locatore è sin d’ora legittimato dal Locatario a incassare il risarcimento dalla compagnia di assicurazione fermo restando che il Locatore verserà al Locatario gli interessi del Locatore e della Compagnia indennizzi eventualmente liquidati dalla compagnia di Assicurazione presso la quale è stata stipulata la polizza r.c.a.; assicurazione, dedotte le spese a tal finefine sostenute e previa deduzione delle somme ancora dovute al Locatario al momento del sinistro (parziale o totale), ferme restando le incompatibilità previste dal Regolamento ISVAP n. 5/2006. 8.3 Nel caso di sinistro totale dell’Autoveicolo (ad es. furto), dovuta a qualsiasi causa, anche non imputabile al Locatario, il Cliente Contratto si risolverà di diritto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore, a titolo di risarcimento, una somma comprensiva: a) dei canoni di locazione non ancora scaduti alla data del sinistro o della perdita; b) dei canoni scaduti e non ancora pagati; c) del prezzo previsto per l’esercizio dell’opzione di acquisto di cui al successivo art. 15. 8.4 Gli importi di cui ai paragrafi a) e c) saranno attualizzati al tasso ufficiale di riferimento pro tempore alla data del sinistro totale. 8.5 Il “momento del sinistro totale” viene convenzionalmente fissato alla scadenza del primo canone successivo alla data del sinistro totale stesso (data di presentazione della denuncia presso le competenti Autorità di Polizia ovvero data di avvenuta rottamazione del veicolo). Fino a tale data sarà pertanto dovuto il pagamento dei canoni di locazione. 8.6 Il Locatario sarà inoltre obbligato ad espletare, a sua cura e spese, tutte le formalità conseguenti il furto del veicolo e necessarie per ottenere l’annotazione della perdita di possesso dello stesso o la demolizione al Pubblico Registro Automobilistico ed a provvedere al puntuale pagamento di ogni onere derivante dalla proprietà o dall’uso dell’Autoveicolo fino ad annotazione avvenuta, fornendone prova al Locatore a semplice richiesta. 8.7 Il Locatario sarà responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione, al possesso e all’utilizzazione dell’Autoveicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative. 8.8 Il Locatore avrà la facoltà di provvedere all’immediato pagamento di qualsiasi pena pecuniaria o sanzione amministrativa relativa a contestazioni ad esso pervenute, con diritto di rivalersi sul Locatario e di applicare un diritto amministrativo di Euro 10,00 oltre IVA per ogni pagamento. 8.9 Il Locatario si obbliga a: a. dare immediata notizia del sinistro, per via telefonica a prima richiesta scritta: (i) a risarcire al Locatore qualsiasi danno e contestualmente per iscritto, al più vicino punto di noleggio Only Sardinia S.r.l.pregiudizio, anche in se dipendente da caso di danni lievi, fornendo i dati di tutti i veicoli coinvolti fortuito o da forza maggiore e (modello, targa ed estremi della polizza r.c.a. obbligatoria), nonché i dati anagrafici e di residenza e possibilmente il codice fiscale di tutte le persone coinvolte, il tutto entro e non oltre le 48 ore dal sinistro; b. provvedere ii) a denunciare il sinistro alla Compagnia di Assicurazione entro 3 gg. dal verificarsi del medesimo, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ.; l’inosservanza di tale obbligo avrà, tra gli altri, l’effetto di rendere inoperanti le clausole di limitazione / esonero della responsabilità CDW, TP, LEXR, REXR e EXR; c. chiedere immediatamente l’intervento sul luogo del sinistro della Pubblica Autorità ogni qualvolta si renda necessario l’accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro e, in ogni caso, in presenza di feriti; d. non ammettere responsabilità delle quali non abbia certezza; e. non lasciare, per nessun motivo, il veicolo incustodito e senza adeguato controllo. In ogni caso, il Cliente si impegna a collaborare con tenere il Locatore e con gli assicuratori indenne da richieste di quest’ultimo in qualsiasi indagine o procedimento legaleterzi causate dalla detenzione, sia giudiziale che stragiudiziale, inerente al sinistro. In aggiunta alla Tariffa Base e agli eventuali corrispettivi addizionali per gli Extras convenuti, il Locatore addebiterà al Cliente l’ulteriore importo di € 150,00 per spese amministrative, ogniqualvolta si renderà necessaria la gestione di pratiche riguardanti sinistri, sia attivi che passivi, nei quali sia rimasto coinvolto il veicolo noleggiato, fermo il diritto del medesimo Locatore al risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro e salvo quanto previsto negli altri articolicircolazione ed uso dell’Autoveicolo.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria

Sinistri. Liquidazione dell’Indennizzo per le sezioni Danni alla pro- prietà e Furto Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile “Avviso al- l'assicuratore in caso di sinistro” si precisa che, in caso di Si- nistro, il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del Si- nistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 5 giorni da quello in cui il Si- nistro si è verificato. Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rimanda alla sezione Danni alla proprietà/Furto – In caso di sinistro, il Cliente dovrà tenere un comportamento volto a tutelare gli interessi del Locatore e della Compagnia sinistro delle Condizioni di Assicurazione presso Assicurazione. Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la quale è stata stipulata la polizza r.c.a.; a tal fine, il Cliente si obbliga a: a. dare immediata notizia del sinistro, per via telefonica e contestualmente per iscritto, al più vicino punto comprensione dei meccanismi di noleggio Only Sardinia S.r.l., anche in caso di danni lievi, fornendo i dati di tutti i veicoli coinvolti (modello, targa ed estremi della polizza r.c.a. obbligatoria), nonché i dati anagrafici denuncia e di residenza liquidazione, si riportano, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un pro- cesso liquidativo standard che potrebbero tuttavia subire del- le modifiche a seconda dei diversi casi. 1. Denuncia dettagliata del Sinistro (specificando a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, circostanze, dinamica, data e possibilmente il codice fiscale di tutte le persone coinvolteora, il tutto entro e non oltre le 48 ore dal sinistroluogo ed eventuali testimoni, etc.); b. provvedere a denunciare il sinistro alla Compagnia 2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di Assicurazione entro 3 gg. dal verificarsi del medesimo, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ.; l’inosservanza di tale obbligo avrà, tra gli altri, l’effetto di rendere inoperanti le clausole di limitazione / esonero della responsabilità CDW, TP, LEXR, REXR e EXRriferimento; c. chiedere immediatamente l’intervento sul luogo 3. Eventuale sopralluogo di un fiduciario per l’accertamento dei danni; 4. Determinazione del sinistro della Pubblica Autorità ogni qualvolta si renda necessario l’accertamento delle responsabilità nella causazione danno e quantificazione dell’Inden- nizzo; 5. Pagamento o comunicazione di non operatività del sinistro e, in ogni con- tratto. In qualsiasi caso, in presenza la Compagnia si riserva di feriti; d. non ammettere responsabilità delle quali non abbia certezza; e. non lasciare, per nessun motivo, il veicolo incustodito e senza adeguato controllo. In ogni caso, il Cliente si impegna a collaborare con il Locatore e con gli assicuratori di quest’ultimo in qualsiasi indagine o procedimento legale, sia giudiziale che stragiudiziale, inerente al sinistro. In aggiunta alla Tariffa Base e agli eventuali corrispettivi addizionali per gli Extras convenuti, il Locatore addebiterà al Cliente l’ulteriore importo di € 150,00 per spese amministrative, ogniqualvolta si renderà necessaria la gestione di pratiche riguardanti sinistri, sia attivi che passivi, nei quali sia rimasto coinvolto il veicolo noleggiato, fermo il diritto del medesimo Locatore al risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro e salvo quanto previsto negli altri articolirichiedere ulte- riore documentazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Sinistri. Liquidazione dell’Indennizzo per le sezioni Danni alla pro- prietà e Furto Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile “Avviso al- l'assicuratore in caso di sinistro” si precisa che, in caso di Si- nistro, il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato. Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rimanda alla sezione Danni alla proprietà/Furto – In caso di sinistro, il Cliente dovrà tenere un comportamento volto a tutelare gli interessi del Locatore e della Compagnia sinistro delle Condizioni di Assicurazione presso Assicurazione. Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la quale è stata stipulata la polizza r.c.a.; a tal fine, il Cliente si obbliga a: a. dare immediata notizia del sinistro, per via telefonica e contestualmente per iscritto, al più vicino punto comprensio- ne dei meccanismi di noleggio Only Sardinia S.r.l., anche in caso di danni lievi, fornendo i dati di tutti i veicoli coinvolti (modello, targa ed estremi della polizza r.c.a. obbligatoria), nonché i dati anagrafici denuncia e di residenza liquidazione, si riporta- no, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo standard che potrebbero tuttavia su- bire delle modifiche a seconda dei diversi casi. 1. Denuncia dettagliata del Sinistro (specificando a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, circostanze, dinamica, data e possibilmente il codice fiscale di tutte le persone coinvolteora, il tutto entro e non oltre le 48 ore dal sinistroluogo ed eventuali testimoni, etc.); b. provvedere a denunciare il sinistro alla Compagnia 2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di Assicurazione entro 3 gg. dal verificarsi del medesimo, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ.; l’inosservanza di tale obbligo avrà, tra gli altri, l’effetto di rendere inoperanti le clausole di limitazione / esonero della responsabilità CDW, TP, LEXR, REXR e EXRriferimento; c. chiedere immediatamente l’intervento sul luogo 3. Eventuale sopralluogo di un fiduciario per l’accertamen- to dei danni; 4. Determinazione del sinistro della Pubblica Autorità ogni qualvolta si renda necessario l’accertamento delle responsabilità nella causazione danno e quantificazione dell’Inden- nizzo; 5. Pagamento o comunicazione di non operatività del sinistro e, in ogni con- tratto. In qualsiasi caso, in presenza la Compagnia si riserva di feriti; d. non ammettere responsabilità delle quali non abbia certezza; e. non lasciare, per nessun motivo, il veicolo incustodito e senza adeguato controllo. In ogni caso, il Cliente si impegna a collaborare con il Locatore e con gli assicuratori di quest’ultimo in qualsiasi indagine o procedimento legale, sia giudiziale che stragiudiziale, inerente al sinistro. In aggiunta alla Tariffa Base e agli eventuali corrispettivi addizionali per gli Extras convenuti, il Locatore addebiterà al Cliente l’ulteriore importo di € 150,00 per spese amministrative, ogniqualvolta si renderà necessaria la gestione di pratiche riguardanti sinistri, sia attivi che passivi, nei quali sia rimasto coinvolto il veicolo noleggiato, fermo il diritto del medesimo Locatore al risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro e salvo quanto previsto negli altri articolirichiedere ulte- riore documentazione.

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Samples: Insurance Contract