Sistema di backup Clausole campione

Sistema di backup. E’ il server che si occupa della gestione di tutte le attività di archiviazione, back-up e ripristino dei dati. Su questo sistema è installata la piattaforma IBM Tivoli Storage Manager. Il sistema operativo previsto è Red Hat Linux Enterprise 6.
Sistema di backup. A questo sistema è affiancata una piattaforma di backup basata sulla soluzione Dell EMC Avamar Gen4T M2400 con deduplica, a cui sono collegati sistemi Dell EMC DataDomain DD6300 per la memorizzazione e la protezione dei dati. La piattaforma di backup è pienamente funzionante ed è costituita da due coppie Avamar–DataDomain, una coppia installata nella Sala Server principale e l’altra coppia nella Sala di Backup. I due locali sono collegati tra loro in fibra.
Sistema di backup. Per la soluzione di backup viene proposto il salvataggio diretto su disco in quanto alla lunga risulta più economico, di minore impatto per la gestione e soprattutto garantisce ripristini immediati. Nella configurazione a regime con i due storage, è possibile utilizzare il sistema secondario come destinatario del salvataggio dati. La soluzione è interamente gestita dalle funzionalità software del sistema di storage. L’Azienda prevede comunque la possibilità di esportare su nastro sia le VM che i dati di backup applicativi dedicando una macchina con dischi locali, già in dotazione, alle funzionalità di VCB Vmware. Detto server avrà accesso alla tape library e potrà gestire, ove necessario, un’esportazione del dato su cassetta per il salvataggio legale. Nell’ambito del presente appalto, è richiesta la fornitura di una tape library con autoloader e n. 1 drive LTO5 FC. La libreria sarà ubicata nel sito primario. Per garantire la retention dei dati voluta, si richiede un apparato in grado di gestire on line circa 60 TByte. Il salvataggio su tape verrà gestito dalla macchina destinata alla funzioni di VCB. Si prevede di posizionare il sistema di archiviazione a nastri sul sito primario, sempre presidiato, mantenendo la seconda copia su disco, sul sito secondario.
Sistema di backup. La piattaforma di backup dovrà rispettare tutti i requisiti e le funzionalità di seguito elencati: • Dovrà consentire sia il backup di macchine virtuali che la loro replica attraverso un’unica console, che si basa su una tecnologia integrata con gli hypervisor e che non prevede l’installazione di agenti software persistenti all’interno dei sistemi protetti. • Dovrà consentire, attraverso la medesima console, di impostare una replica a carattere “continuo”, non basata su snapshot, al fine di ottenere un tempo di RPO (Recovery Point Objective) in termini di secondi e definibile dall’utente. Inoltre, dovrà permettere di mantenere la conservazione dei punti di ripristino per un intervallo di tempo configurabile, al fine di poter selezionare puntualmente da quale di essi avviare la replica di una macchina virtuale in caso di disastro. • Dovrà offrire la possibilità di eseguire, in modalità pseudo-istantanea (nell’ordine di pochi minuti), una o più macchine virtuali direttamente dai file di backup precedentemente creati e consentire di migrare le macchine virtuali avviate verso qualsiasi volume dati di produzione direttamente dalla console di gestione del prodotto. La soluzione dovrà offrire la possibilità, a fronte di un unico backup a livello immagine, di esplorare il file system nel giro di secondi per recuperare file e/o cartelle, sia sul sistema originale che su destinazioni diverse. Per quanto concerne il backup di share di rete dovrà consentire ad utenti abilitati di accedere istantaneamente in lettura e scrittura a tutti i file protetti dalla soluzione durante le procedure di ripristino e ridurre in questo modo i tempi di RTO. Dovrà consentire di avviare database SQL ed Oracle direttamente dai loro backup per ridurre al minimo i tempi di RTO. • Dovrà poter effettuare verifiche pianificabili e completamente automatiche, sull’effettiva possibilità di ripristinare i sistemi protetti, includendo anche test sul funzionamento dei servizi standard offerti dalle macchine virtuali oggetto della verifica (ad esempio: DNS, LDAP, SQL Server, web server) e di poter eventualmente personalizzare tali test per verificare servizi non standard. • Dovrà includere tecnologie native di compressione e deduplicazione dei dati non legate ad un particolare sistema di archiviazione, potendo altresì integrarsi con sistemi di archiviazione che offrono funzionalità di deduplicazione proprietarie. • Dovrà essere indipendente dai sistemi di archiviazione (in termini di vendor, famigli...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.