Verifiche di sicurezza Clausole campione

Verifiche di sicurezza. Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature sanitarie rappresentano un’attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito sanitario. L’obiettivo finale della verifica periodica di sicurezza è quello di valutare se l’apparecchiatura garantisce un livello di sicurezza accettabile e quindi se può continuare ad essere utilizzata o se invece richiede un intervento di adeguamento (o rimozione delle non conformità) per continuare ad essere utilizzata. Ciascuna apparecchiatura oggetto dell’appalto dovrà essere sottoposta dall’Assuntore alle verifiche di sicurezza nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste dalla normativa tecnica e giuridica vigente, all’interno della quale, nel caso delle apparecchiature elettromedicali, assume particolare rilievo a carattere generale la Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione”. Per le apparecchiature sanitarie non elettromedicali e laddove non esistano specifici riferimenti alle norme CEI ed UNI, l’Assuntore dovrà provvedere alla verifica di sicurezza mediante l’effettuazione di un esame visivo e di un controllo sulla continuità tra la connessione di terra e le parti metalliche accessibili con periodicità almeno biennale. È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del servizio, di rendere noto all’Azienda il calendario delle verifiche di sicurezza (Programma delle verifiche di sicurezza) redatto per ciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità previste dalle norme tecniche e giuridiche. Le scadenze indicate nel programma dovranno essere rispettate con una tolleranza massima di +/-30 giorni. Nella valutazione della tolleranza sarà tenuto eventualmente conto dei periodi nei quali l’apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico della Ditta aggiudicataria dal Reparto utilizzatore. In ogni caso la prima verifica delle apparecchiature sanitarie in dotazione all’Azienda sanitaria dovrà essere effettuata entro i primi 12 mesi dalla data di Attivazione del Servizio. Oltre alle scadenze previste dal Calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente paragrafo dovrà essere previsto anche nei seguenti casi: • a seguito di interventi di manutenzione correttiva, nei casi ...
Verifiche di sicurezza. − servizio che consiste in una serie di operazioni atte a garantire il mantenimento delle caratteristiche elettromeccaniche del sistema fornito costituito dalle seguenti operazioni: Ispezione Visiva, Controlli di sicurezza Meccanica, Controlli di Sicurezza Elettrica (Verifiche di Sicurezza)
Verifiche di sicurezza dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza elettrica secondo CEI 62/148 almeno una volta all’anno e ad ogni riparazione del motore. I dati relativi alle manutenzioni (preventive e correttive) per ogni sistema dovranno essere immediatamente registrati (a cura della ditta aggiudicataria) ed estraibili dal sistema gestionale proposto per il servizio nonché forniti trimestralmente alle Aziende, ovvero forniti su loro espressa richiesta. Il servizio di assistenza tecnica dovrà essere attivo per 365 giorni l’anno compresi festivi, prefestivi, h 24. All’avvio del servizio dovrà essere comunicato alle singole aziende il numero telefonico e indirizzo posta elettronica per tutte le comunicazioni inerenti: • richieste di intervento per manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica; • richieste relative allo stato delle consegne; • richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione; • richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna; • assistenza telefonica all’utilizzatore, ecc.. In caso di richiesta di manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica, la ditta aggiudicataria dovrà assegnare, e quindi comunicare alle Aziende Sanitarie, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) al quale sarà collegata l’indicazione della data ed ora di ricezione della chiamata ed i termini di erogazione del servizio.
Verifiche di sicurezza. Si intende per Verifiche di Sicurezza Elettrica (VSE), generali e particolari applicabili durante il periodo del contratto quanto previsto dalle normative di riferimento, ovvero le procedure periodiche per la riduzione del rischio elettrico. Per ciascuna VSE dovrà essere redatto un report di intervento, il report deve essere firmato dall’utilizzatore e dal tecnico e dovrà essere inviato a mezzo mail al seguente indirizzo xxx@xxx.xxxxxx.xx non oltre 3 giorni lavorativi dall’esecuzione. Non sono ammessi report di interventi cumulativi di più interventi o report relativo alla stessa chiama che perdura per più giorni ovvero per ogni giorno di attività dovrà essere fatto uno specifico report anche se l’intervento non si è concluso. E’ possibile che le VSE vengano effettuate negli stessi giorni in cui sono previste le manutenzioni preventive. L’attività di Verifica di Sicurezza Elettrica dovrà avere almeno frequenza annuale. Nell’esecuzione delle attività di VSE sarà ammesso applicare le seguenti tolleranze massime rispetto alle scadenze risultanti dalla applicazione delle rispettive periodicità: • periodicità sino a mesi12; • tolleranza giorni naturali e consecutivi 20. Le VSE dovranno tutte essere eseguite nell’anno di riferimento, pertanto la periodicità dovrà essere calcolata in modo tale che anche applicando la tolleranza la manutenzione venga effettuata entro il periodo del contratto annuale.
Verifiche di sicurezza. 4.7.3.1 Elementi e meccanismi duttili 4.7.3.1.1 Pressoflessione (1) La capacità flessionale di elementi duttili può essere incrementata mediante l‟applicazione di rinforzi di FRP. (2) Per il progetto dei rinforzi di FRP a carico di elementi inflessi o pressoinflessi si applicano i criteri e le indicazioni fornite nei §§ 4.2 e 4.5. (3) Quando si incrementi la resistenza flessionale, la trasmissione dell‟azione del rinforzo alle zone nodali deve essere assicurata attraverso l‟adozione di soluzioni costruttive idonee. (4) Le fibre longitudinali impiegate per il rinforzo a pressoflessione devono essere adeguata- mente confinate al fine di evitare, sotto azioni cicliche, il distacco delle stesse e l‟espulsione del ma- teriale di supporto.

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  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

  • Verifiche e monitoraggio Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Accordo quadro. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – il presente Accordo quadro. Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà comunque a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari del presente Accordo quadro ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Accordo quadro. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A. i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Xx.Xx.Xx. Spa stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all’art. 13. La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali per l’importo determinato all’art. 14 del Capitolato Tecnico.

  • Verifica Il Concessore di licenza ha il diritto di verificare il rispetto del presente Contratto da parte dell'Utente. L'Utente accetta di: (1) implementare misure di protezione interne per prevenire qualsiasi copia, distribuzione, installazione, utilizzo o accesso non autorizzato al Software o alle Offerte di sottoscrizione; b) conservare record sufficienti a certificare la conformità al Contratto e, su richiesta del Licenziante, fornire e certificare le metriche e/o i rapporti basati su tali record che giustificano il numero di copie (per prodotto e versione) e architetture di rete ragionevolmente ricollegabili alle licenze e alla distribuzione del Software o delle Offerte di sottoscrizione; (3) consentire a un rappresentante del Licenziante o a un revisore indipendente ("Revisore") di ispezionare ed esaminare i computer e i record dell'Utente (inclusi quelli dei suoi contraenti o delle sue affiliate/consociate con accesso) durante i normali orari di lavoro, per verificarne la conformità ai termini di licenza per i prodotti software e/o le Offerte di sottoscrizione del Licenziante. Su presentazione della dichiarazione di riservatezza sottoscritta dal Licenziatario e dal Revisore per la salvaguardia delle informazioni riservate dell'Utente, l'Utente dovrà cooperare pienamente alla revisione e fornire l'assistenza necessaria e l'accesso a record e computer. Se una verifica dovesse rivelare che l'Utente ha o abbia in passato installato, utilizzato o effettuato l'accesso al Software o alle offerte di sottoscrizione senza possedere una licenza, dovrà, entro 30 giorni, acquistare un numero di licenze o offerte di sottoscrizioni sufficienti per rimediare a tali ammanchi senza poter beneficiare di alcuni sconto e sarà soggetto ai costi di licenza relativi alla durata dell'ammanco. Se viene riscontrata una carenza di licenze pari almeno al 5%, l'Utente dovrà rimborsare al Licenziante i costi sostenuti per la revisione.

  • Verifiche L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.

  • VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il servizio civile alle stesse assegnata; TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018; TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare e di ritiro di alcuni progetti;

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • NORME DI SICUREZZA 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori. 4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

  • VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

  • Controlli e verifiche l’Azienda Sanitaria esercita la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..

  • VERIFICA DI CONFORMITA’ Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertar- ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo- mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazio- ne; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua- li. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi- ficato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo tota- le ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformi- tà sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.