SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE Clausole campione

SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE. Presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, in ragione delle differenti caratteristiche delle attività lavorative interessate, le registrazioni telefoniche possono avvenire con le seguenti modalità: - registrazione parziale delle conversazioni su iniziativa del lavoratore solo per la parte strettamente necessaria a ricostruire la fase negoziale inerente all’operazione (a titolo esemplificativo: registrazione delle transazioni commerciali di Filiale). Le registrazioni vengono archiviate in via accentrata in locali appositamente allestiti e dotati di sistemi di sicurezza per l’accesso (“server farm”); - registrazione integrale delle conversazioni in entrata e/o in uscita sulle linee telefoniche facenti capo a ciascun operatore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in azienda o a distanza (a titolo esemplificativo: registrazione delle transazioni commerciali nella Filiale OnLine). Le registrazioni vengono archiviate nelle “server farm” dipartimentali ad accesso controllato e limitato. In azienda gli operatori avranno a disposizione altre linee telefoniche, non sottoposte a registrazione, per conversazioni diverse da quelle relative alle attività transazionali che dovranno godere della dovuta riservatezza. Gli operatori saranno debitamente informati in merito alle linee presenti nei locali aziendali non soggette a registrazione telefonica. Le apparecchiature di registrazione ubicate presso le diverse strutture organizzative, nonché i relativi supporti digitali datati, numerati e conservati in base alla normativa tempo per tempo vigente in materia, tenuto conto delle specificità dell’attività bancaria, saranno custoditi con idonea protezione (allegato d.). Il riascolto delle conversazioni avverrà tramite l’impiego di codici/password individuali (ovvero altre modalità di verifica dell’accesso di pari tutela), nei casi di seguito specificati: - riascolto ad iniziativa dell’operatore: nel caso in cui il sistema consenta il riascolto individuale ed in piena autonomia delle telefonate da parte di ciascun operatore, questi potrà accedere solo alle proprie registrazioni con l’immissione di un proprio codice/password identificativo personale; - riascolto ad iniziativa della Banca in tutti i casi di contestazione su una transazione ad opera di clienti, controparti e/o Organismi di vigilanza: il riascolto dovrà avvenire alla presenza dell’addetto che ha materialmente curato l’operazione o, in caso di sua assenza, di altra persona da lui incaricata, con facoltà di farsi a...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).